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  • Cassazione: "L'uomo per tutte le stagioni' non è offensivo

    La Cassazione liberalizza "l'uomo per tutte le stagioni'. Nessuno, dunque, si senta piu' offeso se gli verra' rivolta questa espressione cui spesso si fa ricorso per etichettare il trasformismo tipico delle persone che tentano la mediazione in ogni caso. Ecco perche' la Quinta sezione penale ha bocciato il ricorso della Procura di Larino che solleciatava la condanna per ingiuria e diffamazione nei confronti di un amministratore condominiale sessantenne di Termoli, reo, a suo dire, di avere osato bollare 'uomo per tutte le stagioni' l'avvocato che si occupava delle cause condominiali. Una denuncia diffusa a tutti i condomini via epistolare.

    Come ricostruisce la sentenza 15357 di piazza Cavour, tra Riccardo S., amministratore condominiale e il legale Franco C. ( avvocato e a sua volta condomino dello stabile) c'era stato uno scontro nel quale l'avvocato aveva sollevato dei rilievi sull'operato dell'amministratore. Il quale, ritenendo le affermazioni false e lesive della sua capacita' professionale, nel rispondere agli appunti, aveva preso carta e penna e rivolgendosi ai condomini aveva scritto: 'Esiste dunque un Franco C. per tutte le stagioni?', come a voler istillare il dubbio che il legale si barcamenava a seconda dell'opportunita'.
    Denunciato dal legale, l'amministratore condominale veniva assolto dal giudice di pace di Larino l'8 febbraio 2008 "perche' il fatto non sussiste" sia dall'accusa di ingiuria che da quella di diffamazione anche perche' l'espressione poteva essere collegata "alle diverse funzioni che Franco C. veniva a rivestire nella vicenda".

    Tesi osteggiata dalla Procura di Larino per la quale definire qualcuno 'uomo per tutte le stagioni' e' "socialmente interpretabile come offensivo" in ogni caso, visto che "in tema di delitti contro l'onore non e' richiesta la 'presenza dell'animus iniuriandi' o 'diffamandi'". Piazza Cavour ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura e, pur bacchettandola per avere proposto "censure di merito", ha osservato che "la sentenza impugnata, dopo rigoroso approfondimento delle circostanze nelle quali erano state realizzate le condotte addebitate, ha fornito argomentata spiegazione in ordine alle ragioni per le quali non poteva ravvisarsi l'offesa all'onore e alla reputazione" del legale definito un 'uomo per tutte le stagioni'.
     

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