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  • Via libera alle registrazioni audio delle chiamate in entrata e in uscita

    L’installazione da parte di un’impresa di telecomunicazioni di un sistema di controllo che registri l’audio delle chiamate in uscita e in entrata non viola la privacy del lavoratore se è garantita l’impossibilità di risalire alla sua identità.

    Oggetto dell’interpello
    È così che il Ministro del lavoro ha risposto ieri, 1° marzo, ad un interpello avanzato da Confindustria per capire se il divieto a carico del datore di lavoro di usare impianti audiovisivi per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori (art. 4 Statuto dei lavoratori) trovi applicazione nelle ipotesi in cui tali sistemi di registrazione, per il monitoraggio a campione della qualità dei processi e dei servizi di assistenza alla clientela, siano caratterizzati dalla presenza di apposite misure di tutela della privacy che rendono impossibile individuare sia l’operatore sia i clienti coinvolti nella conversazione registrata.

    Disciplina normativa
    Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali.
    L’applicazione di tale normativa presuppone però che essi consentano, anche indirettamente, il controllo dell’attività dei lavoratori: verifica questa propedeutica all’attivazione delle procedure di accordo o autorizzatorie.

    Misure a tutela della privacy
    Nel caso di specie, la norma non si applica per la presenza di cautele ben determinate che non consentono di risalire alla identità del lavoratore:
    - le voci di clienti e operatori vengono infatti criptate in fase di registrazione, in modo tale da essere non riconoscibili e non riconducibili all’identità del singolo operatore e cliente;
    - i primi secondi di conversazione vengono eliminati con conseguente impossibilità di ascoltare il nome dell’operatore;
    - il sistema di monitoraggio non fornisce alcun report di informazioni sul singolo operatore;
    - non vengono tracciati né il nome dell’operatore, né alcun altro dato che possa condurre alla sua identificazione;
    - l’accesso ai dati registrati è rigorosamente tracciabile e limitato ai soggetti autorizzati rispetto alle finalità di monitoraggio.
    Fonte: lastampa.it


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