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Il bimbo ammalato non vede il padre: nessuna responsabilità per la madre affidataria
La madre che impedisce laffidamento temporaneo del bimbo al papà, nei giorni e nelle ore stabilite dal giudice civile, non incorre in alcuna responsabilità penale se giustifica il suo contegno con lesigenza di aver voluto tutelare la salute del minore. Bene prevalente, la cui difesa può proteggere la mamma da eventuali accuse di aver eluso lesecuzione di un provvedimento dellautorità giudiziaria (articolo 388, secondo comma, Cp).
Il caso
È quanto emerge dalla sentenza 736/10 con cui la Cassazione ha annullato con rinvio la condanna di una madre che aveva impedito allex di vedere il figlio per tutelare lo stato di salute del ragazzino, molto cagionevole. I giudici del merito, infatti, avevano affermato la responsabilità della donna sulla base delle dichiarazioni dibattimentali del padre secondo le quali, in più occasioni, lex moglie si era rifiutata di consegnargli il bimbo nei termini stabiliti dal giudice civile «adducendo come scusa il fatto che lo stesso era ammalato». Ma la Suprema corte è stata di diverso avvio, perché ha ritenuto che i colleghi del merito non hanno accertato il configurarsi o meno di eventuali situazioni suscettibili di ricondurre la condotta antigiuridica della donna nellarea di una causa giustificativa (stato di necessità o altra scriminante putativa) in rapporto «allasserita esigenza di tutelare leffettivo interesse del bambino, piuttosto che coltivare il proposito di vulnerare quello del marito a frequentarlo nei modi previsti in sede di separazione».
Fonte: lastampa.it
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