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  • Contratti a termine, per interpretare gli accordi attuativi basta il significato letterale

    Può bastare il significato letterale per interpretare gli accordi attuativi che, come nel caso in esame, stabilivano termini successivi di scadenza alla facoltà dell’impresa di assumere per esigenze eccezionali personale a tempo determinato. Gli accordi sindacali rientrano nei contratti collettivi di diritto comune. Inutile, quindi, lanciarsi in complicate interpretazioni sulla volontà delle parti: il significato letterale, quando è univoco, resta il miglior canone interpretativo. È quanto emerge dalla sentenza 1749/10 con cui la Cassazione ha confermato nei confronti di un lavoratore la sussistenza di un contratto a tempo indeterminato nel rapporto con Poste Italiane, in seguito all’accoglimento della domanda di accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso il 1° marzo 2000. In particolare, la sezione lavoro del Palazzaccio ha ricordato che, ai fini della ricostruzione della volontà contrattuale delle parti, quando risulta univoco il tenore delle espressioni utilizzate nel “patto” con i sindacati, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi. Parametri, quest’ultimi, che esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti ad interpretazioni contrastanti.
    Fonte: lastampa.it


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