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Varianti migliorative dell?offerta e regole di operatività per l?offerta anomala TAR Piemonte-Torino, sez. I, sentenza 16.11.2009 n° 2553
Non è possibile predicare un implicita integrazione delle prescrizioni tecniche del bando di gara per la definizione degli aspetti progettuali, in ossequio a un canone di tassatività e al clare loqui che deve ispirare le tecnica redattiva delle regole di gara che le stazioni appaltanti predispongono e proprio in omaggio al quale, del resto, apprestano per i concorrenti e mettono loro a disposizione modelli prestampati e preconfezionati di documenti di gara (moduli per la formulazione dellofferta, per la redazione di autocertificazioni, disciplinari ed allegati tecnici ai progetti, etc.) e in ossequio al principio dellaffidamento, che impone che le regole della gara siano rese note in maniera chiara e intellegibile a tutti i partecipanti o gli interessati alla gara.
La giurisprudenza ha attinto il principio per cui non sussiste, in generale in siffatte evenienze, un generalizzato divieto di varianti migliorative ove la gara venga espletata secondo il criterio di selezione dellofferta economicamente più vantaggiosa, dovendo ritenersi insito nella scelta del criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche quando il progetto posto a base di gara sia definitivo, la possibilità per le imprese di proporre quelle variazioni migliorative rese possibili dal possesso di peculiari conoscenze tecnologiche, purché non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis onde non ledere la par condicio.
La norma che scaturisce dalla lettura coordinata della prima e della seconda parte del comma 9 dellart. 121 del Codice dei contratti è la regola che nei contratti sotto soglia comunitaria, quando la gara è espletata al prezzo più basso, la stazione appaltante ha la mera facoltà di prestabilire nella lex specialis e più precisamente nel bando di gara, che si avvarrà della facoltà di procedere allesclusione automatica delle offerte che presentino una ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata con il noto sistema della media dei ribassi incrementata della media degli scarti che superano la prima e previa il parimenti noto taglio delle ali, facoltà che peraltro non può comunque essere esercitata, ancorché contemplata nel bando, qualora il numero delle offerte ammessa sia inferiore a 5.
Con la decisione in commento e con le motivazioni poco sopra evidenziate allattenzione del lettore, il T.A.R. Piemonte, con la sua Prima Sezione, ha respinto il ricorso promosso avverso laggiudicazione che era stata disposta verso un concorrente che aveva apportato varianti allofferta descritta nel bando di gara.
Nelloccasione, oltre ad un chiarimenti in ordine alla disciplina da applicarsi per la verifica dellanomalia dellofferta, il G.A. ha avuto occasione di rammentare che, in punto di rito, vi è carenza di interesse del terzo classificato in graduatoria nelle fattispecie in cui, a seguito dellannullamento giurisdizionale dellaggiudicazione disposta a favore della prima classificata, lattività rinnovatoria dellAmministrazione configuri in termini di certezza laggiudicazione alla seconda classificata, conseguenza che si presenta dunque come automatica ove non residuino margini di apprezzamento alcuno in capo alla stazione appaltante mentre, come era accaduto nella fattispecie, diversamente accade nellipotesi in cui allannullamento giurisdizionale dellaggiudicazione non consegua in termini di certezza lautomatico effetto dellaffidamento dellappalto allimpresa seconda classificata, di talché lattività rinnovatoria dellamministrazione, conseguenziale al giudicato demolitorio dell aggiudicazione, configura in termini di eventualità, ovvero di non certezza, la nuova aggiudicazione a favore della seconda impresa graduata.
T.A.R.
Piemonte - Torino
Sezione I
Sentenza 16 novembre 2009, n. 2553
(PRES. BIANCHI, EST. GRAZIANO)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 390 del 2009, proposto da:
A C Group S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Walter Giuffrida, Bianca Pellegrino, con domicilio eletto presso lavv. Francesco Dal Piaz in Torino, via S. Agostino, 12;
contro
Provincia di Torino, rappresentata e difesa dagli avv. Luisa Bartolini, Silvana Gallo, Anna Lisa Di Cuia, con domicilio eletto presso lavv.Luisa Bartolini in Torino, corso Inghilterra, 7/9;
nei confronti di
L.E.S. (Lavori Edili Stradali) S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Merani, Lisa Grossi, con domicilio eletto presso il primo in Torino, via Pietro Micca, 21; Castaldo S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Fabio Acampora, Elivia Lobera, Monica Mazziotti, con domicilio eletto presso lavv. Elivia Lobera in Torino, via Barbaroux, 25;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione dirigenziale n. 158-63188 del 24.12.2008 (il cui contenuto è sconosciuto) di aggiudicazione definitiva dei lavori di adeguamento funzionale tratto Casellette - Borgone Susa - Stralcio B - Progetto strategico rete stradale ex Anas Ex SS 24; di tutti i verbali di gara redatti dall'Amministrazione provinciale, conosciuti a seguito dell'accesso pervenuti in data 3.2.2009, ivi compresi la nota "visto sull'opportunità e convenienza di procedere all'aggiudicazione" e l'allegata relazione finale predisposta a seguito delle giustificazioni presentate dalla L.E.S. s.r.l. con cui il RUP "ritiene di dovere accettare l'offerta relativa all'appalto in oggetto, presentata dall'impresa L.E.S.", il verbale di congruità dell'offerta redatto in data 28.10.08; nonché per il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata aggiudicazione in favore dell'odierna ricorrente...
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Torino;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di L.E.S. (Lavori Edili Stradali) S.r.l.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Castaldo S.p.A.;
Esaminate le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 8/10/2009 il referendario Avv. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1.1. Con il ricorso in epigrafe limpresa A.C. Group S.p.A., terza classificata nella gara dappalto con procedura aperta al prezzo più basso per laffidamento di lavori di adeguamento funzionale del tratto della strada statale SS 24 ex Anas - Stralcio B per un importo a base dasta di 1.610.501,49 oltre IVA, indetta dalla Provincia di Torino con determinazione del 30.5.2008, impugna laggiudicazione disposta a favore della L.E.S. s.r.l con determina dirigenziale del 24.12.2008, n. 158-63188, nonché tutti i verbali di gara presupposti, compreso quello, in data 28.10.2008, di accertamento della congruità dellofferta di questultima.
Alla gara allesame concorrevano e venivano ammesse cinque imprese, tra le quali laggiudicataria offriva il ribasso del 38%, la seconda, Castaldo s.p.a. quello del 33,6690% e la ricorrente quello del 22,7227%.
In esito al calcolo della soglia di anomalia ex art. 86, comma 1 del d.lgs. n. 193/2002 la stessa era individuata nella stessa percentuale di ribasso offerta dalla seconda classificata, per cui lofferta della L.E.S., risultando anomala, veniva sottoposta, previa richiesta di giustificazioni integrative con nota del R.U.P. del 3.9.2008, alla verifica di congruità, a seguito della quale, con verbale del 28.10.2008 redatto in contraddittorio con un rappresentante dellofferente e coeva relazione finale del R.U.P., lofferta dellaggiudicataria veniva giudicata congrua e ad essa veniva aggiudicata in via definitiva la gara oppugnata col ricorso in decisione con cui la ricorrente deduce tre motivi, a sua volta articolati, il primo, in due sub censure e il terzo in diverse altre, censure che verranno illustrate nellesposizione in diritto contestualmente al loro scrutinio.
Con il primo motivo è rubricata violazione e mancata applicazione dellart. 82, d.lgs. n. 163/2006, violazione delle condizioni generali allegate al bando di gara, eccesso di potere per illogicità manifesta, violazione dellart. 89, D.P.R. n. 554/1999 in combinato disposto col principio dellesclusione automatica delle offerte anomale; difetto assoluto di motivazione, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di trasparenza e imparzialità.
Con il secondo mezzo, violazione ed erronea applicazione dellart. 88 del Codice dei contratti, eccesso di potere, mancata richiesta di giustificazioni, violazione della par condicio e difetto assoluto di motivazione.
Con il terzo motivo si denuncia mancata applicazione degli artt. 87 e 89 e violazione dellart. 88, co. 6 del d.lgs. n. 163/2006, difetto assoluto di motivazione, illogicità, errore sul presupposto,ingiustizia manifesta, violazione dei principi di trasparenza e imparzialità, par condicio tra i concorrenti e violazione dellart. 129, D.P.R. n. 554/199 e delle condizioni generali di contratto.
Il ricorso contiene anche la domanda risarcitoria ex artt. 34 e 35 dl.gs. n. 80/1998 formulata per lipotesi in cui il servizio dovesse essere portato ad esecuzione nelle more del giudizio.
1.2. Si costituiva lAmministrazione provinciale con memoria depositata il 5.5.2006 e contestuale produzione documentale, producendo ulteriori memorie il 19.6.2009 e il 2.10.2009 e documenti l11.6.2009 e il 26.9.2009.
Si costituiva anche la controinteressata con memoria formale il 5.5.2009 poi depositando memoria difensiva il 6.5.2009 e ulteriori memorie il 20.5.2009 e il 17.6.2009.
Limpresa Castaldo s.p.a, seconda classificata nella graduatoria di gara, interponeva gravame incidentale e memoria difensiva e fascicolo di documenti, depositando il 4.5.2009. Con gli scritti difensivi, peraltro, sosteneva le ragioni della ricorrente principale.
Dal canto suo la ricorrente depositava ulteriori memorie il 20 maggio, il 25 giugno e il 2 ottobre 2009.
1.2. Alla Camera di Consiglio del 21.5.2009 la Sezione, con Ordinanza n. 404 del 23.5.2009 accoglieva la domanda cautelare individuando, nellambito della censura di cui al primo motivo,di illegittima aggiudicazione alla L.E.S. per aver presentato unofferta in variante progettuale malgrado lespressa sanzione di inammissibilità di tali varianti recata dal bando di gara - adeguati profili di fumus boni iuris limitatamente alla lamentata ridotta consistenza del coefficiente di resistenza del calcestruzzo di cui era previsto limpiego per la realizzazione del ponte sul torrente Vangeirone e offerto con valori di 40 e 35 Mpa contro 45 e 50 Mpa apparsi prescritti dallelenco prezzi allegato al progetto per effetto di quella che in corso di causa è invece risultata unautoconfezione ad opera della ricorrente della voce 28 del predetto elenco prezzi.
1.3. Onde acclarare lesatta portata dispositiva delle apposite norme della lex specialis, anche a seguito delle deduzioni e produzioni delle parti resistente e controinteressata, la Sezione, con Ordinanza collegiale istruttoria n. 75 del 22.7.2009, disponeva farsi luogo allincombente istruttorio dei documentati chiarimenti, mediante diretta audizione dei patroni delle parti assistite dai rispettivi tecnici di fiducia, da svolgersi nella Camera di Consiglio del 24.9.2004 là dove il mezzo aveva regolarmente luogo consentendo al Collegio di acquisire elementi di giudizio rivelatisi dirimenti ai fini della decisione di merito sul gravame.
1.4. Al ché, alla pubblica Udienza del 8.10.2009 fissata per la trattazione del merito con lOrdinanza collegiale citata, il complessivo materiale di causa veniva introitato per la definitiva decisione e il ricorso veniva trattenuto a sentenza.
2.1. Deve preliminarmente il Collegio farsi carico delleccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse
2.2. Ritiene la Sezione che in subiecta materia debba essere necessariamente operato un distinguo. Orbene, nelle fattispecie ordinarie, nelle quali a seguito dellannullamento giurisdizionale dellaggiudicazione disposta a favore della prima classificata lattività rinnovatoria dellAmministrazione configuri in termini di certezza laggiudicazione alla seconda classificata, conseguenza che si presenta dunque come automatica ove non residuino margini di apprezzamento alcuno in capo alla stazione appaltante, intuitivamente limpresa classificata terza non ha interesse a ricorrere per ottenere dal Giudice lannullamento dellaggiudicazione alla prima classificata, non potendo, in forza della personalità dellazione giurisdizionale e dellinteresse, presentare e coltivare un ricorso nellinteresse di terzi, ossia dellimpresa posizionatasi seconda in graduatoria..
A più articolata conclusione deve invece approdarsi nelle ipotesi, come in quella allesame, nelle quali allannullamento giurisdizionale dellaggiudicazione non consegua in termini di certezza lautomatico effetto dellaffidamento dellappalto allimpresa seconda classificata, di talché lattività rinnovatoria dellamministrazione, conseguenziale al giudicato demolitorio dell aggiudicazione, configuri in termini di eventualità, ovvero di non certezza la nuova aggiudicazione a favore della seconda impresa graduata.
Il che è a predicarsi nella fattispecie al vaglio del Collegio, posto che non è automatico e certo che in caso di accoglimento del ricorso in epigrafe e quindi di annullamento dellaggiudicazione pronunciata a favore della L.E.S., la Provinca di Torino sia tenuta a disporre la nuova a aggiudicazione a beneficio della Castaldo s.p.a, seconda classificata. Siffatta conseguenza si prospetta come meramente eventuale, atteso che, come la stessa Amministrazione che ha sollevato leccezione in scrutinio dà lealmente atto, lAmministrazione dovrà prioritariamente procedere alla verifica dellofferta anomala proposta dalla ditta Castaldo, posizionatasi al secondo posto(memoria Amministrazione del 5.5.2009, pag. 4). Detta impresa come accennato in narrativa ha infatti offerto un prezzo coincidente con la soglia di anomalia e pertanto sarà da assoggettare alla verifica di congruità.
E va senza dirlo che siffatto sub procedimento non è certo che si concluda positivamente per la predetta impresa, ciò che rende incerta la futura neo aggiudicazione in suo favore.
Ulteriore elemento di alea può anche prefigurarsi per via delloperare del meccanismo e del sistema del controllo del possesso dei requisiti di idoneità tecnico economica autocertificati, ai sensi dellart. 48,comma 2 del d.lgs. n. 163/2006, il quale dispone che solo la richiesta di comprova dei requisiti di ordine speciale deve essere inoltrata allaggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, il quale ultimo more solito viene assoggettato al riscontro della documentazione prodotta nel termine di dieci giorni dalla richiesta della P.A., solo ove il controllo sullaggiudicatario sortisca esito negativo.
Allo stato degli atti non sussiste prova che la Castaldo s.p.a sia stata assoggettata alla verifica dei requisiti dichiarati, né, tanto meno che labbia superata con esito positivo.
2.3.1. Opina, dunque, la Sezione di dover affermare il principio per cui limpresa terza classificata ad una gara dappalto ha interesse a ricorrere contro laggiudicazione alla prima graduata in tutte le ipotesi nelle quali allannullamento giurisdizionale dellaggiudicazione con consegua in termini di certezza leffetto dellautomatico affidamento dellappalto allimpresa seconda classificata, di talché lattività rinnovatoria dellAmministrazione, conseguenziale al giudicato demolitorio dell aggiudicazione, configuri in termini di mera eventualità la nuova aggiudicazione a favore della seconda in graduatoria come accade quando lofferta della seconda sia pari o superiore alla soglia di anomalia e lAmministrazione debba quindi proseguire, in forza dellart. 88, comma 7 del d.lgs. n. 163/2006, nel procedimento di verifica di congruità ovvero anche quando la seconda classificata non sia stata assoggettata al sub procedimento di verifica del possesso dei requisiti di ordine speciale autocertificati o non abbia superato la stessa.
In tutte queste ipotesi, nelle quali tra lannullamento dellaggiudicazione allimpresa collocatasi prima e laggiudicazione alla seconda classificata si inserisce une elemento di alea, limpresa terza classificata agisce a tutela di un interesse strumentale, riguardato nellottica di una qualificata chance di conseguire laggiudicazione.
2.3.2. Interesse che non ha consistenza e dignità minori di quello ancor più generico e aleatorio, che vanta qualunque impresa cha abbia partecipato alla gara quando impugni no laggiudicazione ad altri ma le stesse regole della gara o la loro intervenuta applicazione, al fine di ottenere lannullamento integrale della competizione e la sua rinnovazione, attraverso la quale potrà, partecipando alla nuova gara, godere di una mera chance di esito favorevole.
Segnala in proposito il Collegio che di recente il Consiglio di Stato ha statuito sussistere linteresse a ricorrere dellimpresa terza classificata, non solo nel caso ultimo appena ricordato, in cui la ricorrente miri ad ottenere che lamministrazione espleti una nuova gara (interesse strumentale allo stato puro, posseduto da qualunque concorrente), ma anche nelle ipotesi in cui le censure della ricorrente terza classificata siano preordinate ad ottenere la rinnovazione delle sole operazioni di gara residuate alla pronuncia di annullamento degli atti finali della procedura, la quale peraltro sopravviva nella sua essenza primigenia. In siffatte evenienze, nelle quali sicuramente si colloca la posizione sostanzial processuale della A.C. Group, poiché a seguito dellaccoglimento del ricorso la gara persiste e dovranno essere rinnovate solo le operazioni terminali, ossia la verifica di congruità dellofferta anomala della Castaldo s.p.a., il Giudice dappello ha sancito che è evidente che sussista linteresse (c.d. strumentale) della ricorrente in prime cure allintegrale esame del proprio ricorso: sia per ottenere una nuova valutazione di tutte le offerte alla stregua di nuovi o più precisi criteri, e dunque con esiti allo stato imprevedibili e perciò potenzialmente a sé favorevoli; sia per chiedere (con lappello incidentale) che da detta rinnovazione venga escluso il concorrente di cui assume lillegittima ammissione in gara, cui ha interesse per la maggior probabilità di vittoria che ne seguirebbe.(Consiglio di Stato, Sez. V, 25.2.2009 n. 1134).
Leccezione in analisi è dunque infondata e va respinta.
3.1. Venendo al merito del ricorso va premesso che con il primo motivo parte ricorrente lamenta che lofferta della L.E.S. dovesse essere esclusa dalla gara per aver tale impresa presentato un offerta recante varianti sostanziali rispetto alle previsioni della lex specialis, la quale, nel paragrafo condizioni generali (come ha poi precisato il Collegio individuando la norma non precisamente indicata dalla ricorrente) recava la prescrizione, scritta addirittura con caratteri in grassetto, in ossequio alla quale Non sono ammesse varianti progettuali in sede di offerta (Bando di gara, doc. 4 produzione Amministrazione del 5.5.2009, pag. 17).
Ciò posto, va subito avvertito che i termini della quaestio iuris che il Tribunale è chiamato a dipanare debbono di necessità traslare, rispetto a quanto prima facie appariva in sede cautelare sottendendo lordinanza di sospensione n. 404 del 23.5.2009, su di un altro sostanziale profilo, appuntato sulla pretesa natura di offerta in variante della proposta della L.E.S., sempre relativamente al ponte sul torrente Vangeirone. Detto profilo è emerso in sede di approfondimento istruttorio in esito alla Camera di Consiglio del 24.9.2009 celebrata per lespletamento dellincombente dellacquisizione di documentati chiarimenti, ex art. 48 R.D. 1054/1924, da conseguire mediante audizione del R.U.P e presidente della Commissione di gara e dei difensori della parti con facoltà di farsi assistere da tecnici di fiducia.
3.2. Ebbene, mentre nella sede delibativa cautelare la censura, componente la prima parte del primo motivo, di violazione delle condizioni generali fissate nel bando di gara per avere la controinteressata L.E.S. formulato unofferta in variante rispetto alle previsioni del progetto predisposto dalla Provincia, era stata dal Collegio ritenuta fondata limitatamente alla dedotta difformità dellofferta di posa del ponte proposto con le stesse dimensioni, posizione plano altimetrica e materiale ma con un coefficiente di resistenza di soli Mpa, e i giunti tra gli elementi, addirittura con malta avente coefficiente di resistenza di soli 35 Mpa ( .) contro i 45 Mpa e 50 Mpa per le travi precompresse, richieste nelle declaratorie dellelenco prezzi (doc. 2 ricorr., pag. 4) le difese della controinteressata (in particolare la relativa memoria depositata il 17.6.2009) e la produzione documentale dellAmministrazione del 11.6.2009 hanno consentito di acclarare che i suindicati coefficienti di resistenza del calcestruzzo alla pressione (Mpa 45 e 50) non erano affatto prescritti dalla legge di gara. Lelenco prezzi unitari, necessario allegato, comè noto, del progetto esecutivo, predisposto dallAmministrazione provinciale e da essa prodotto in copia autentica in data 11.6.2009, alla voce 28 dedicata agli impalcati da ponte non contiene, infatti, alcuna specifica tecnica in ordine al valore del coefficiente di resistenza, essendo detta voce 28 composta da sole quattro righe, culminanti con la locuzione Luci da ml 10,01 a ml 12.
La prescrizione in ordine ai riportati due coefficienti di resistenza Mpa 45 e 50 figura quindi unicamente nellelenco prezzi unitari compilato dallImpresa A.C. Group ricorrente e prodotto in sede di gara quale componente della propria offerta: il doc. 2 produzione di parte ricorrente, su cui era stata ancorata la delibazione cautelare, raffigura alla voce 28 un riquadro notevolmente più esteso di quello costituente la voce 28 dellelenco prezzi di cui al doc. 20 dellAmministrazione, contenendo una notevole quantità di prescrizioni tecniche del tutto assenti nellelenco prezzi ufficiale predisposto dalla Provincia.
3.3. La ricorrente ha quindi invocato una norma inesistente nella legge di gara, e composta di prescrizioni e specifiche tecniche tratte da una voce 28 che essa stessa ha confezionato, presumibilmente desumendole da altre fonti.
Solo nel corso della audizione del tecnico dei legali della ricorrente è stato chiarito al Collegio che quelle prescrizioni e specifiche avevano fonte nei prezzari regionali correnti e ad avviso del professionista sarebbero implicite e da ritenersi tacitamente richiamate ogni qualvolta una data voce di elenco prezzi, della quale sia definita lidentificazione numerica corrispondente ad una usuale nomenclatura tecnica (nella specie 25.A10.A25005, voce 28), non sia completamente esplicativa ed esaustivamente descrittiva, come si riscontrerebbe nel caso allesame, caratterizzato dalla laconicità e sinteticità inesaustiva della declaratoria della predetta voce 28 riportata nellelenco prezzi ufficiale allestito dalla P.A.
3.4. La difesa della controinteressata, dal canto suo, ha confutato la delineata linea interpretativa: se non è stata espressamente richiamata, la più completa congerie di prescrizioni e specifiche tecniche, pur rinvenibili in altre fonti, quali i prezzari regionali, non può ritenersi aver integrato la disciplina della lex specialis.
Condivide sul punto il Collegio lassunto esegetico della difesa della LES circa limpossibilità di predicare un implicita integrazione delle prescrizioni tecniche in argomento. E ciò in ossequio a un canone di tassatività e al clare loqui che deve ispirare le tecnica redattiva delle regole di gara che le stazioni appaltanti predispongono e proprio in omaggio al quale, del resto, apprestano per i concorrenti e mettono loro a disposizione modelli prestampati e preconfezionati di documenti di gara (moduli per la formulazione dellofferta, per la redazione di autocertificazioni, disciplinari ed allegati tecnici ai progetti, etc.). Ed anche in ossequio al principio dellaffidamento, che impone che le regole della gara siano rese note in maniera chiara e intellegibile a tutti i partecipanti o gli interessati alla gara.
3.5. 1. Di talché non può giuridicamente sostenersi e predicarsi una sorta di automatico tacito o implicito richiamo integrativo delle singole prescrizioni regolanti una gara, ad altre eterogenee e disparate fonti, da cui possano ricavarsi prescrizioni tecniche, ancorché di uso e conoscenza comune agli addetti ai lavori.
3.5.2. Non può peraltro esimersi la Sezione dallo stigmatizzare il contegno di chi ha redatto nel descritto modo ampliativo la voce 28 dellelenco prezzi dilatandone cioè la portata precettiva e di chi ha poi posto siffatta voce 28 a fondamento di una specifica censura in sede processuale.
Un simile modus operandi, quanto meno poco ortodosso sul piano della deontologia, ha rivelato e spiegato in seno al presente giudizio la sua attitudine fallace nei riguardi del giudicante, avendo orientato in senso favorevole alla ricorrente la decisione assunta con lOrdinanza cautelare.
La buona sorte processuale ha peraltro fatto sì che quella delibazione di fondatezza dovesse tuttavia essere confermata nella presente fase di plena cognitio, quantunque per altro ma non meno conducente profilo sostanziale.
3.6. Il giudizio che la Sezione è chiamata a formulare in ordine alla natura di variante della proposta ideativa e costruttiva del ponte in questione, lamentata da parte ricorrente, deve pertanto di necessità, come sopra avvertito, traslare su differenti ma non meno rilevanti linee di indagine.
Al riguardo, giova rammentare che attraverso il primo motivo di gravame è stato dato ingresso da parte ricorrente nel ricorso in epigrafe alla censura secondo la quale nonostante il bando della gara per cui è causa stabilisse espressamente che non sono ammesse varianti progettuali in sede di offerta. Precetto da cui la deducente fa derivare che lofferta andava formulata sulla base del progetto predisposto dalla P.A. ed allegato al bando ma che paradossalmente, tuttavia, laggiudicataria eseguirà unopera pubblica che presenta variazioni progettuali di natura sostanziale ( ) unopera strutturale diametralmente opposta a quella prevista dal progetto da eseguirsi (ricorso introduttivo, pag. 5), come sarebbe emerso dalla disamina delle documentazione versata in gara in occasione della produzione delle giustificazioni dei prezzi ai fini dellanalisi dellanomalia dellofferta. La censura è, in ricorso e nelle successive memorie (tranne che nellultima), puntualizzata sulla pretesa difformità delle modalità realizzativo-strutturali del ponte de quo in rapporto alle asserite prescrizioni della presunta voce 28 delelenco prezzi (soletta e traversi gettati in opera su casseforme esterne, da appoggiare su travi prefabbricate a doppia T con altezza pari ad 1/20 circa della luce da varare in opera; soletta di spessore non inferire a c. 25; calcestruzzo di classe terza con resistenza non inferiore a 45 Mpa, etc.) risultata poi, come sopra chiarito, difforme da quella ufficiale contenuta nellelenco prezzi allegato al progetto esecutivo posto in gara e quindi la sola idonea a vincolare i contenuti dellofferta delle imprese concorrenti.
La prescrizione in questione, su cui si fonda lintelaiatura delle censure della ricorrente così come specificamente puntualizzate nei suindicati termini, è risultata inesistente nella legge di gara, conseguendone che, per i ridetti profili di pretesa difformità contenutistico realizzativa della proposta contrattuale della L.E.S., la doglianza va respinta, stante la illustrata inesistenza, nella voce 28 ufficiale e costituente la lex specialis, di prescrizioni così come dettagliate alla voce 28 confezionata motu proprio dalla ricorrente e considerata, secondo quanto sopra rimarcato, linsostenibilità della tesi circa una possibile implicita o tacita integrazione del disposto della voce 28 mediante rinvio ai dettagliati contenuti prescrittivi tecnici della medesima voce, recati dalle declaratorie della stessa presenti in altre fonti o normative tecniche, quali ad esempio i prezzari regionali o di altro livello.
3.7. Ciononostante il Collegio, ferma restando la ritualità della censura pocanzi riportata, secondo cui giova ripetere - laggiudicataria eseguirà unopera pubblica che presenta variazioni progettuali di natura sostanziale (pag. 5 ricorso) e la modifica proposta dalla L.E.S. ( ) comporta variazioni sostanziali che attengono alla natura delledificando ponte (cfr.doc.7d cit.), ha ritenuto di dover approfondire i contenuti dellofferta della L.E.S., indagando anche ulteriori termini di raffronto della stessa con i dettami del progetto esecutivo allestito dalla P.A..
Il Tribunale è stato mosso a siffatto approfondimento anche dai chiarimenti tecnici attinti nella Camera di Consiglio istruttoria del 24.9.2009, nella quale sono stati ammessi a partecipare, con Ordinanza Collegiale n. 75 del 22.7.2009, i tecnici di fiducia dei patroni delle parti litiganti, dei quali il consulente della difesa della ricorrente nonché quello della ricorrente incidentale hanno accresciuto nel Collegio un dubbio già sorto dalla visione del secondo grafico allegato al preventivo Tensiter S.p.A. prodotto in gara dalla controinteressata (doc. 7d produz. ricorr.).
3.8.1. Orbene, detto grafico reca al margine superiore sinistro la didascalia 010377 Gara Prov. Torino Ponte sul torrente Vangeirone, Località Caselette (TO) e a quello destro la dicitura Soluzione B senza massicciata e raffigura una sezione del ponte in questione e, in particolare, la relativa fondazione, come si evince dalla dicitura al lato inferiore destro Fondazione in c.a.. Sormontano i due blocchi interrati, quello di destra cui è riferita la riportata dicitura e quello del lato opposto sinistro, le relative pile (o spalle), collegate superiormente da elemento orizzontali, verosimilmente costituenti le travi, sui quali è raffigurata e indicata una soletta di copertura.
Nella parte inferiore del ponte, rectius nella fondazione, non è raffigurato un cordolo di collegamento tra i due blocchi laterali interrati sormontati dai relativi piloni: invero, il disegno in analisi, proposto dalla Tensiter fornitrice della L.E.S., riporta coerentemente la scritta, accompagnata dalla linea che indica detta parte della fondazione, Fondo alveo.
Rileva il Collegio che il documento che si sta illustrando è identico a quello versato al doc. 14 della produzione dellAmministrazione in data 5.5.2009 e definito nel relativo elenco come proposte L.E.S. sulla costruzione del ponte.
Ne consegue che il grafico appena illustrato, che, come detto, è in tutto conforme a quello prodotto dalla Provincia al doc. 14, riporta esattamente lofferta progettuale della aggiudicataria relativamente alla realizzazione del ponte in questione.
Deve pertanto il Collegio raffrontare siffatta proposta e il relativo grafico con il dettaglio di progetto, concernente appunto il ponte stesso, contenuto nella lex specialis della competizione e, in particolare, nel progetto esecutivo posto a base di gara.
A tal fine vengono confrontati sinotticamente lillustrato disegno costituente la proposta della L.E.S. per la realizzazione del ponte e il progetto esecutivo opere strutturali dei lavori per cui è controversia, versato dallAmministrazione provinciale al doc. 13 della medesima produzione del 5.5.2009.
3.8.2. Orbene, osserva il Collegio che nel relativo grafico di cui alla Sez. L-L tratto EF in scala 1:100 lAmministrazione appaltante aveva contemplato e richiesto, per la realizzazione della fondazione del ponte sul torrente Vangeirone, un cordolo o trave di collegamento orizzontale tra le due rispettive parti interrate, più sopra definiti blocchi di fondazione, su cui poggiano i due piloni del ponte.
Viceversa, come pocanzi illustrato descrivendo il grafico di cui ai docc. 7d ricorrente e 13 Provincia di Torino, riportanti la proposta della L.E.S. per la realizzazione del ponte, in tale grafico difetta la previsione della predetta trave o cordolo di collegamento, in luogo della quale nel disegno compare il fondo alveo.
Siffatta proposta differisce, dunque, per un elemento strutturale, dalla previsione recata dal progetto esecutivo predisposto dalla stazione appaltante, la quale aveva prescritto per la realizzazione della fondazione del costruendo ponte, una platea di fondazione che invece manca nella proposta della L.E.S. che risulta pertanto in variante progettuale rispetto alla previsione prescrizione di progetto esecutivo allestita dallAmministrazione.
3.8.3. Al riguardo la ricorrente nella memoria per lUdienza pubblica depositata il 2.10.2009 ha sviluppato la doglianza già dedotta in ricorso e più sopra riportata, precisandola con specifico riferimento alla delineata difformità progettuale tra la proposta della L.E.S. e la prescrizione di progetto esecutivo e arricchendola di particolari descrittivi di natura tecnica presumibilmente introdotti con lausilio del consulente che, peraltro, nulla di rilevante aggiungono alla conclusione cui il Collegio è pervenuto e che si è appena illustrata.
Conclude la difesa della ricorrente nel senso che il sistema proposto dalla controinteressata è una variante a tutti gli effetti della progettazione a base di gara, discostandosi da quanto prefigurato progettualmente dallAmministrazione e cambiando radicalmente le prescrizioni attinenti alle fondazioni rilevabili dalla relazione progettuale (memoria ricorr. 2.10.2009, pag. 6).
La linea difensiva dellAmministrazione e dellimpresa controinteressata oppone invece la ridotta rilevanza in termini economici e quindi limpossibilità di escludere dalla gara la L.E.S. - del costo del ponte in questione rispetto allimporto complessivo dellappalto, la difesa della controinteressata affermando che detto costo ammonta a soli 30.183,75 incidendo quindi in misura assolutamente irrilevante sullimporto globale dei lavori di circa 1.610.000 (memoria L.E.S. del 17.6.2009, pag. 8) e lAvvocatura provinciale che il manufatto in controversia incide per materiale e posa in opera per 34.899,29, pari al 2,25 dellimporto complessivo dellappalto (memoria Amministrazione depositata il 2.10.2009, pag.6).
Dal canto suo la difesa della ricorrente sostiene invece che il ponte rientra nellintervento 2, che ha un corpo di circa 981.000, dei quali 124.000 circa per le strutture, per cui il corpo progettuale di cui esso è parte, autonomo, concorre alla formazione di quello strutturale n. 2 con unincidenza del 12% dellimporto globale dellappalto (memoria ricorrente del 2.10.2009, pag. 5).
4.1. Ritiene sul punto il Collegio che laddove una norma della lex specialis di una gara vieti sic et simpliciter le varianti progettuali, senza aggiungere altra specificazione o precisazione, non è consentito allAmministrazione appaltante operare alcun giudizio di valutazione di incidenza economica percentuale, sullimporto complessivo, della parte di opera per la quale unimpresa abbia prospettato una proposta, formulando la relativa offerta, che si configuri con grafica evidenza come variante progettuale rispetto alla tassativa raffigurazione e previsione contenuta nel progetto posto a base di gara. Né, a fronte di una tassativa prescrizione di divieto di varianti progettuali, è correlativamente consentito al Giudice alcun apprezzabile margine di sindacato o di valutazione circa il rilevo della prospettata variante progettuale in termini economici, come invece preteso dalle parti resistente e controinteressata.
Ciò per la decisiva considerazione che è stata la stessa Amministrazione appaltante ad auto vincolarsi, compiendo ex ante una valutazione di assoluta necessità che lopera venga realizzata con le precise caratteristiche definite in occasione della progettazione esecutiva e per leffetto ponendo la tassativa norma di gara in forza della quale non sono ammesse varianti progettuali in sede di offerta.
4.2. A fronte di una norma di siffatto chiaro e imperativo tenore, nel caso in cui lofferta di un concorrente si atteggi con caratteri ed elementi di difformità progettuale rispetto ai dettagli di progetto definiti in sede di progettazione esecutiva, ritiene il Collegio che non residui in capo allAmministrazione alcuno spazio di discrezionalità che consenta di formulare un giudizio di rilevanza o meno in termini economici della variazione progettuale prospettata dal concorrente rispetto allimporto complessivo dei lavori, dovendosi escludere dalla competizione limpresa che ha offerto la soluzione progettuale in variante rispetto al dettaglio di progetto esecutivo, posto che la discrezionalità dellAmministrazione si è già dispiegata ed anche esaurita nel momento in cui lEnte ha predisposto le regole della gara.
Ammettere che lAmministrazione possa derogare ex post ad una regola prestabilita ex ante e che le sia consentito formulare il delineato giudizio di incidenza equivarrebbe a consentire uninammissibile violazione del principio dellaffidamento e della par condicio, avuto riguardo ai concorrenti che invece si sono attenuti alla tassativa prescrizione di gara formulando unofferta conforme alle previsioni di progetto esecutivo.
4.3. Nel caso allesame il bando di gara, avviso di procedura aperta (doc. 4 produzione Amministrazione del 5.5.2009) reca a pag. 17, nel paragrafo Condizioni generali, la norma secondo cui non sono ammesse varianti progettuali in sede di offerta. La portata imperativa di tale disposizione è, tra laltro, confermata anche dal dato della sua espressione con caratteri in grassetto.
4.4. Per variante progettuale occorre intendere, ad avviso del Collegio, qualunque variazione dei grafici di progetto esecutivo, costituente il livello più dettagliato della progettazione, che implichi che una determinata parte dellopera complessiva oggetto dellappalto venga proposta con diverse caratteristiche esteriori, le quali more solito peraltro, ridondano anche in diversità sostanziali, atteso che la raffigurazione grafica di un progetto è lesternazione di ben definiti elementi ontologici o sostanziali.
Invero, il ponte diversamente raffigurato è tale, cioè diverso, anche sul piano sostanziale, mancando la platea di fondazione, il che comporta che il peso grava solo sulle parti interrate dei piloni, ciò che discende da unosservazione di comune intuizione.
Sottolinea al riguardo il Collegio come laver progettato un ponte con quella specifica tipologia di fondazione corrisponde ad un altrettanto ben definito intento e considerazione dellAmministrazione, espressi in sede di relazione illustrativa al progetto esecutivo. Detta relazione, non prodotta dallAmministrazione in allegato al doc 13 contenente il progetto esecutivo ma annessa in copia sub All.1 alla relazione di consulenza tecnica di parte a firma del Geom. G. Pennetta, consulente della difesa della ricorrente incidentale Castaldo s.p.a. e depositata nella Camera di Consiglio istruttoria del 24.9.2009 oltre che in Segreteria nei giorni precedenti, al par. 1.1. Descrizione generale dellopera ponte stradale ex ss24 su torrente Vangeirone, espressamente recita: FONDAZIONI: Platea. Tale soluzione strutturale si è adottata in quanto le caratteristiche geomeccaniche del terreno di fondazione sono da ritenersi abbastanza scarse (vedi relazione geotecnica), quindi si è optato per distribuire i carichi su una superficie maggiore, riducendo così le pressioni sul terreno.
Non è chi non veda come la riportata affermazione tradisce un interesse e unesigenza chiari che lAmministrazione ha a cuore, ossia ottenere la realizzazione di una fondazione a platea, più ampia ed estesa di una fondazione bilaterale con due plinti autonomi e tra loro non collegati, onde conseguire una particolare, ossia più estesa ed omogenea, ripartizione del peso sul terreno, per distribuire i carichi su una superficie maggiore, riducendo così le pressioni sul terreno.
La proposta di realizzazione del ponte formulata dalla L.E.S. con la diversa prospettata fondazione, vulnera la descritta esigenza tecnica chiaramente espressa dallAmministrazione nella relazione illustrativa al progetto esecutivo, del quale costituisce specifico allegato, costituente parte della lex specialis della gara.
Anche sotto tale profilo, che in realtà non fa che rafforzare il convincimento del Collegio circa la natura di variante progettuale della proposta della L.E.S., fungendo da ausilio nellinterpretazione del progetto esecutivo posto in gara, lofferta della controinteressata viola una specifica prescrizione di gara e doveva pertanto essere esclusa.
Per tutte le illustrate ragioni la censura svolta al primo motivo di ricorso va pertanto accolta.
5.1. Per completezza di esposizione sullargomento va precisato che a fronte di un espresso divieto di apportare nellofferta varianti progettuali, non possono, allevidenza, trovare applicazione al caso al vaglio del Collegio i principi giurisprudenziali sui limiti di ammissibilità delle varianti migliorative, i quali sono stati delineati nelle fattispecie in cui difetta nella lex specialis un espresso divieto di apportare varianti allofferta.
Rammenta al riguardo, in chiave ricostruttiva la Sezione che la giurisprudenza ha attinto il principio per cui non sussiste, in generale in siffatte evenienze, un generalizzato divieto di varianti migliorative ove la gara venga espletata secondo il criterio di selezione dellofferta economicamente più vantaggiosa, dovendo ritenersi insito nella scelta del criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche quando il progetto posto a base di gara sia definitivo, la possibilità per le imprese di proporre quelle variazioni migliorative rese possibili dal possesso di peculiari conoscenze tecnologiche, purché non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis onde non ledere la par condicio.(Consiglio di Stato, Sez. V, 11 luglio 2008, n. 3481; T.A.R. Lombardia - Milano, sez. I, 17 aprile 2007, n. 1774).
Sempre in tema di limiti allintroduzione di varianti migliorative, si è attentamente e condivisibilmente precisato che le varianti progettuali migliorative riguardanti le modalità esecutive dell'opera o del servizio sono ammesse, purché non si traducano in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto, del tutto alternativo rispetto a quello voluto dalla p.a., che la proposta tecnica sia migliorativa rispetto al progetto base, che l'offerente dia contezza delle ragioni che giustificano l'adattamento proposto e le variazioni alle singole prescrizioni progettuali, che si dia prova che la variante garantisca l'efficienza del progetto e le esigenze della p.a. sottese alla prescrizione variata.( T.A.R. Calabria - Catanzaro, sez. II, 29 ottobre 2008, n. 1480).
Anche il Tribunale ha avuto occasione di pronunciarsi in argomento, precisando che allorché il bando di una gara d'appalto consenta, senza esigerla, la presentazione di proposte modificative rispetto al progetto posto a base della gara stessa, il limite a tale possibilità è costituito dalla compatibilità, a giudizio dell'amministrazione, di tali varianti rispetto al progetto stesso.( T.A.R. Piemonte, Sez. II, 22 ottobre 2004, n. 2629).
5.2. Rimarca comunque il Collegio, aderendo alla rassegnata esegesi del Giudice amministrativo, che pur nei casi in cui la lex specialis non escluda espressamente lammissibilità di offerte in variante progettuale, il limite di fondo, intrinseco e inteso a non vanificare le esigenze di interesse pubblico che la P.A. intende perseguire in concreto con la specifica opera da realizzare, va individuato sia nellimpossibilità di configurare una differente ideazione delloggetto del contratto, sia nella compatibilità della variante volta a volta proposta con le linee progettuali fondanti, generali o, se specifiche, involgenti corpo o parte dellopera complessiva che si atteggi a caratterizzante linsieme progettuale globalmente considerato. Valutazioni queste ultime due che possono essere talora agevolmente condotte attraverso lanalisi della relazione illustrativa costituente a norma dellart. 19 del D.P.R. 24.12.1999, n. 554, altro specifico allegato al progetto esecutivo.
5.3. Viceversa, qualora, come nella specie, sussista unespressa disposizione di bando o di disciplinare di gara che interdica agli offerenti di presentare offerte in variante progettuale, espressamente qualificate come non ammesse, lavvenuto riscontro di una differenza non di mero dettaglio, tra lofferta di cui trattisi e la raffigurazione grafica di progetto definita negli elaborati costituenti il progetto esecutivo, non consente, come più sopra spiegato, alcun margine di valutazione discrezionale a posteriori, essendosi la discrezionalità già consumata ex ante, mercé lautovincolo che lAmministrazione si è data sancendo nella lex specialis linammissibilità di varianti progettuali in sede di offerta.
Né può ragionevolmente sostenersi che in presenza di offerte in variante progettuale, che appaiano limitate alle linee grafiche o di disegno, si è al cospetto di variazioni di pura forma e non di varianti sostanziali, posto che per lo più a differenze di disegni e forme corrispondono differenze sostanziali e strutturali dellopera realizzanda.
Il che è quanto è dato apprezzare nel caso allesame, nel quale la differenza tra le fondazioni indipendenti ed autonome proposto dalla L.E.S. e la fondazione con platea o travata di collegamento tra i due plinti laterali non si arresta ad un piano di linee geometriche o di meri disegni ma ridonda in una diversità di sostanza, atteso che nella proposta di variante della controinteressata viene a mancare la fondazione unitaria e collegata, con la conseguente differente distribuzione del carico ponderale del manufatto poggiante sulle fondamenta e in ultima analisi sul terreno. Aspetto che può avere non indifferente rilevanza in presenza di suolo di scarsa o ridotta consistenza.
Una variante progettuale trasmoda quindi quasi sempre in una variazione sostanziale conseguendone linammissibilità e la correlativa esclusione dellofferta che la contiene.
Segnala il Collegio che la giurisprudenza si è già attestata sulle delineate coordinate ermeneutiche, avendo statuito chein presenza del divieto di introdurre varianti modificative delle impostazioni progettuali salienti, legittimamente la commissione giudicatrice ritiene inammissibile la proposta di variante comportante la modifica sostanziale delle previsioni del progetto a base di gara (T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 20 gennaio 2006, n. 434)
Anche il Giudice dappello ha enunciato lo stesso principio di recente puntualizzando che in presenza nel bando di gara di clausole che vietano espressamente alle imprese concorrenti di apportare varianti sostanziali (sia sul profilo tecnico sia su quello economico) al progetto predisposto dall'appaltante è impedito all'impresa partecipante di formulare la propria offerta secondo uno schema diverso da quello indicato dall'impresa appaltante (Consiglio di Stato, Sez. VI, 1 febbraio 2007, n. 412; in terminis anche T.A.R. Campania - Napoli, Sez. I, 6 agosto 2004 n. 11129).
E opportuno precisare che la ragione della necessità dellesclusione della L.E.S. dalla gara che lAmministrazione doveva disporre non risiede nelle ridotte caratteristiche di sicurezza quanto al coefficiente di resistenza del calcestruzzo, come la Sezione aveva delibato in sede cautelare supponendo e non avendo regioni per non supporre la coincidenza della declaratoria della voce 28 di elenco prezzi invocata dalla ricorrente con quella ufficiale posta a base di gara.
Sul punto la Tnsiter s.p.a. aveva contrastato quanto affermato dal Tribunale con lOrdinanza del 23.5.2009, argomentando, in una nota inviata alla L.E.S. in data 5.6.2009 (do. 4 produzione L.E.S. del 5.6.2009) che il manufatto da essa proposto tramite laggiudicataria risultava conforme al D.M.14.1.2008 sulle nuove norme tecniche per le costruzioni, in base la quale, essendo il ponte proposto ad armatura normale, il valore minimo di resistenza richiesto da detto decreto è di 20Mpa, per cui quello di 40Mpa di cui al preventivo Tensiter (doc. 7d ricorr.) pure citato nellOrdinanza di sospensione, è ben al disopra del suddetto valore minimo. Risulta oggi evidente quanto siffatte controdeduzioni non siano pertinenti e conferenti, poiché lesclusione della L.E.S. e lannullamento della aggiudicazione alla medesima, pronunciato con la presente Sentenza, discende non dalla considerazione dei coefficienti di resistenza del cemento, bensì dallacclarata natura di variante progettuale non ammissibile che caratterizza, secondo quanto finora illustrato, la proposta della controinteressata.
5.4. Laccoglimento del primo motivo di gravame, nella sua prima preponderante parte, involgendo una questione di sostanza che inficia laggiudicazione alla controinteressata può consentire al Collegio di assorbire la seconda sub censura di cui al primo e ai residui motivi secondo e terzo. Tuttavia, per completezza e per ragioni di certezza del diritto, ritiene opportuno il Collegio procedere ad una sia pur sintetica disamina degli stessi.
6.1. Con la seconda parte del primo motivo di ricorso la deducente si duole dellomessa esclusione automatica della controinteressata in quanto anormalmente bassa. Invoca a sostegno di tale assunto lart. 89, comma 4 del Regolamento attuativo della L. n. 109/1994 di cui al D.P.R. n. 554/1999 (tuttora in vigore, nei limiti appresso precisati), norma che per gli appalti di lavori sotto soglia comunitaria secondo la ricorrente imporrebbe lesclusione automatica dellofferente anomalo qualora le offerta ammesse siano almeno cinque, come nella specie.
6.2.1. La censura non si presta a positiva considerazione e va disattesa al lume della nuova norma di cui allart. 121, comma 9 del Codice dei contratti in combinato disposto con lart. 253, comma 3 stesso Codice. Invero, la disposizione dellart. 89, comma 4 del D.P.R. n. 554/1999 che testualmente stabilisce che non si procede allesclusione automatica quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque, per cui se esse siano almeno in tale numero, come nel caso di specie, lamministrazione appaltante dovrebbe procedere invece allesclusione automatica, va coordinata con lart. 121, comma 9 del d.lgs. 163/2006 che pone una regola di diverso segno, la quale necessariamente prevale sullart. 89 comma 4 del D.P.R. del 1999, in forza della sua cedevolezza rispetto ai disposti del Codice dei contratti incompatibili con il D.P.R. n. 554/99, cedevolezza sancita dallart. 253, comma 3 del Codice il quale stabilisce sì la perdurante vigenza del Regolamento Merloni fino al varo del nuovo Regolamento di cui allart. 5 del D.Lgs. n. 163/2006, ma nei limiti di compatibilità con il presente codice(art. 253, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006) ovverosia comunque e sempreché le norme del primo regolamento risultino non in contrasto con quelle del Codice.
In proposito osserva il Collegio che lart. 121 comma 9 del Codice dei contratti, dedicato alla disciplina dei contratti sotto soglia, pur avendo confermato la disposizione appena citata dellart. 89, comma 4 del D.P.R. n. 554/1989 e quindi ribadito che comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferire a cinque, ha anteposto a siffatta norma che sancisce peraltro solo la non esercitabilità di una facoltà di esclusione automatica che deve comunque essere contemplata nel bando: infra quella pregiudiziale in ossequio alla quale la stazione appaltante può prevedere nel bando lesclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dellart. 86.
6.2.2. La norma che scaturisce dalla lettura coordinata della prima e della seconda parte del comma 9 dellart. 121 del Codice dei contratti è dunque la regola che nei contratti sotto soglia comunitaria, quando la gara è espletata al prezzo più basso la stazione appaltante ha la mera facoltà di prestabilire nella lex specialis e più precisamente nel bando di gara, che si avvarrà della facoltà di procedere allesclusione automatica delle offerte che presentino una ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata con il noto sistema della media dei ribassi incrementata della media degli scarti che superano la prima e previa il parimenti noto taglio delle ali, facoltà che peraltro non può comunque essere esercitata, ancorché contemplata nel bando, qualora il numero delle offerte ammessa sia inferiore a 5.
Orbene, nella gara al vaglio della Sezione, stante lassenza nel bando in atti di apposita menzione della facoltà di procedere allautomatica esclusione delle offerte con ribasso pari o superiore alla descritta soglia di anomalia ,facoltà che peraltro sarebbe stata legittima in quanto il sistema di aggiudicazione prescelto è il massimo ribasso ed esercitabile ex art. 121, comma 9,ultimo periodo del Codice, essendo le offerte ammesse non inferiori a cinque, lAmministrazione era impossibilitata a procedere allautomatica esclusione dellimpresa aggiudicataria.
La doglianza in scrutinio deve pertanto essere respinta.
7.1.1. Con il secondo mezzo di gravame la A.C. Group si duole che la richiesta di giustificazioni non sia stata rivolta a tutte le imprese che hanno offerto un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, le quali dovevano essere richieste tutte di giustificare le loro offerte e solo dopo lacquisizione delle relative giustificazioni la commissione avrebbe potuto scrutinare lofferta con il maggiore ribasso, esclusa la quale, in ipotesi, avrebbe dovuto procedere con le successive migliori offerte fino ad individuare quella non anomala.
Siffatta prospettazione appare leziosa e formalistica, prospettando uno sdoppiamento, non contemplato dallart. 88, d.lgs. n. 163/2006, del procedimento di verifica dellanomalia/congruità dellofferta, ossia lavviso secondo cui pur dovendo la commissione procedere in contraddittorio ad accertare laffidabilità delle offerte meno ribassate della prima anomala, solo dopo aver escluso questultima, avrebbe dovuto comunque richiedere le giustificazioni (intuitivamente integrative) a tutte le imprese dalle offerte formalmente sospette di anomalia.
La tesi non persuade la Sezione e va disattesa. Non è chi non colga, anzitutto, linutile appesantimento procedimentale che la lettura che la deducente offre dellart. 88 del codice inevitabilmente determina, infrangendo il principio di non aggravamento del procedimento sotteso oltre che alle norme del Codice dei contratti, alla stessa legge generale sul procedimento amministrativo ed elevato dalla stessa a canone fondamentale dellattività amministrativa .
Ma in radice la censura è infondata al lume dello stesso art. 88 del codice dei contratti. Il comma 7 della norma stabilisce infatti che la stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la esclude, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala
7.1.2. Osserva al riguardo il Collegio che dallart. 88, comma 7 del Codice dei contratti non è consentito trarre una regola di sdoppiamento tra lincombente della richiesta delle giustificazioni e il sub - procedimento di verifica della migliore offerta sospetta di anomalia, essendo unitariamente disciplinata la fase di verifica dellofferta, nel cui ambito si inserisce la stessa richiesta delle giustificazioni integrative, che va rivolta inizialmente solo alla migliore offerta qualificabile anomala secondo il meccanismo aritmetico del taglio delle ali e sottoposta allunitario sub procedimento di verifica, per poi procedere gradatamente nei confronti delle successive migliori offerte fino ad individuare quella non anomala.
8.1. Approdandosi allo scrutinio del terzo ed ultimo mezzo di gravame va premesso che con esso la ricorrente lamenta diversi vizi - le cui relative censure vengono di seguito riassunte unitamente al loro scrutinio - che nella sua tesi avrebbero inficiato il giudizio positivo di congruità dellofferta dellaggiudicataria, che presentava un ribasso superiore alla soglia di anomalia individuata nel 33,6690%, avendolo proposto nella percentuale del 38,00%. Le doglianze sono in sostanza appuntate intorno al presunto difetto di motivazione, oltre a censurare anche il giudizio intrinseco operato dalla commissione di gara.
Sostiene in primo luogo la ricorrente che il procedimento di verifica dellanomalia debba concludersi, in caso di esito positivo, con un giudizio sullattendibilità dellofferta analizzata, ampiamente motivato in ordine alla ragionevolezza, congruità esattezza dei singoli elementi dellofferta medesimanecessitando quindi per la deducente una motivazione ampia circa la ragionevolezza, congruità ed esattezza delle singole voci dellofferta (ricorso, pag. 14). La Provincia di Torino si sarebbe sottratta a tale modus operandi omettendo qualsivoglia esame dellimporto offerto dalla L.E.S. sia con riferimento a ciascuna voce di prezzo sia con riferimento al totale complessivo.
Lassunto è infondato in diritto e smentito per tabulas in fatto.
8.2.1. Sul piano giuridico la premessa da cui muove e appena riportata non trova concord la Sezione, che ha già avuto occasione di affrontare abbastanza di recente i confini e lo spettro del giudizio di anomalia e non può che confermare quelle conclusioni. Ci si riferisce al precedente della Sezione, secondo il quale la valutazione di anomalia deve inerire allofferta nel suo complesso, non potendo essere influenzato da singole voci, in ipotesi anomale, ma inidonee ad incidere laffidabilità e la serietà dellofferta stessa nel suo insieme, poiché la stessa ratio del microsistema di accertamento e verifica della congruità delle offerte nei pubblici appalti induce a ritenere che lobiettivo che lorgano tecnico deve perseguire è lacclaramento della sostanziale affidabilità dellofferta, onde assodarne leffettiva remuneratività(T.A.R. Piemonte, Sez. I, 10.11.2008, n. 2858).
8.2.2. Al riguardo, sempre in tema di confini della valutazione che lamministrazione deve compiere in esito al sub-procedimento di verifica della congruità o meno dellofferta anomala, rammenta il Collegio che sulla stessa linea esegetica dianzi ricostruita, la Sezione nella citata Sentenza ha precisato e qui ribadisce, che il giudizio di non anomalia, ovverosia di congruità dellofferta, non deve essere analiticamente motivato, essendo stato a più riprese condivisibilmente chiarito dal Giudice amministrativo che il giudizio favorevole di non anomalia dell'offerta in una gara d'appalto non richiede di regola una motivazione puntuale e analitica, poiché le giustificazioni presentate dall'offerente possono costituire per relationem la motivazione del provvedimento (T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 06 febbraio 2008, n. 1026; T.A.R. Lazio - Roma, sez. III 19.2.2008, n. 1462; T.A.R. Lombardia - Milano, sez. I, 17 aprile 2007, n. 1774; Consiglio di Stato, sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1658). Si segnala che più di recente il Consiglio di Stato ha suggellato lesattezza della giurisprudenza appena riportata, espressa anche tal Tribunale con la Sentenza n. 2858/2008, ribadendo che il giudizio positivo di congruità dellofferta sospetta di anomali non abbisogna di motivazione puntuale ed analitica poiché è sufficiente anche un rinvio alle argomentazioni e alle giustificazioni della parte che ha formulato lofferta sottoposta a verifica con esito positivo (Consiglio di Stato, Sez. VI, 20.4.2009, n. 2384)
8.2.3. Giova ribadire invece, come dalla Sezione già statuito, che si impone invece una motivazione particolarmente diffusa ed analitica in caso di giudizio di anomalia che porta a non procedere allaggiudicazione a favore dellimpresa che abbia formulato il migliore ribasso (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 10.11.2008, n. 2858, cit.; Consiglio di Stato, Sez. V, 23 agosto 2006, n. 4949;T.A.R. Sardegna, sez. I, 12 gennaio 2007, n. 23;T.A.R. Puglia - Lecce, sez. II, 7 novembre 2007, n. 3740).
8.2.4. Non occorreva, quindi, alla luce dei rassegnati enunciati della giurisprudenza, che la commissione prendesse ampia d analitica posizione, nella valutazione di congruità dellofferta della L.E.S., in ordine alla ragionevolezza, congruità ed esattezza dei singoli elementi dellofferta medesima (ricorso introduttivo, pag. 14) come preteso dalla ricorrente.
Che, anzi, per converso, si ricorda che la Sezione ha proprio statuito sullillegittimità, in materia di valutazione dellanomalia, della mancata considerazione e valutazione dellofferta complessiva, con limitazione a singole componenti della stessa (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 5.11.2008, n. 2770) e che, in armonia con tale esegesi, si è anche puntualizzato che laffidabilità e la sostenibilità complessiva della proposta contrattuale è il criterio guida a cui deve ispirarsi la commissione nellespressione del giudizio sulla anomalia o meno di unofferta (T.A.R. Liguria, Sez. II, 31 gennaio 2008, n. 136).
8.2.5. La doglianza in esame, oltretutto, come avvertito è anche contraddetta per tabulas.
Lofferta della L.E.S. risulta infatti essere stata capillarmente giustificata allAmministrazione. Invero è agli atti (doc.7 produz. Provincia del 5.5.2009) la nota 3.9.2009 del Responsabile del procedimento, con cui sono state richieste giustificazione ed analisi dei prezzi relativamente a numerose voci. A seguito di tale richiesta la L.E.S. ha inoltrato allEnte la nota del 29.9.2008 (doc. 8 propduz. Provincia) con la quale già forniva una serie di spiegazioni su vari elementi del prezzo, allegando inoltre alla stessa numerosi documenti, tra i quali stralci del computo metrico, una gran mole di analisi dei prezzi per le opere strutturali, per il conglomerato bituminoso, per i mezzi dopera, lelenco dei mezzi, una dichiarazione sullorganico medio, etc..
Sono stati infatti versati dalla Provincia, in allegato al doc. 8, in particolare, numerosissime analisi dei prezzi, confezionate in voluminoso fascicolo, redatte singolarmente per ciascuna voce oggetto della richiesta del R.U.P., nonché una serie di preventivi prodotti dallaggiudicataria, debitamente controfirmati dai fornitori.
Il R.U.P. ha quindi proceduto, unitamente al Dirigente e al Funzionario del competente Servizio alla verifica di congruità in contraddittorio con il direttore tecnico e procuratore speciale della L.E.S.. Della riunione è stato redatto il verbale del 28.10.2008 che dà atto essere stata riesaminata congiuntamente la documentazione prodotta dallimpresa, con analisi dei seguenti fattori: costo della manodopera dichiarata, spese generali dichiarate, utile complessivo dellappalto, opere strutturali e organizzazione delle attività di cantiere.
Per ciascuno di detti fattori è stata espressa una valutazione di congruità che risulta adeguatamente motivata con richiamo vuoi al rispetto del prospetto dei costi della manodopera edile del Collegio costruttori edili in vigore dal 1.1.2008, vuoi con rinvio alle analisi dei prezzi e ai preventivi prodotti, le giustificazioni scaturenti dalle e dai quali sono state ritenute esaurienti. Siffatta modalità di espressione della motivazione per relationem con rinvio alle giustificazioni ed analisi prodotte è da ritenersi, come sopra illustrato, consentita da giurisprudenza pacifica, espressa anche dalla Sezione e da ultimo da Consiglio di Stato, Sez. VI, 20.4.2009, n. 2384.
In allegato al verbale di verifica di congruità in parola è stata redatta e unitamente al primo versata al Doc. 9 della produzione provinciale del 5.5.2009, la relazione finale di sintesi del R.U.P., la quale, oltre a riportare le considerazioni espresse nel verbale in ordine alla congruità dellofferta della L.E.S., dà anche atto, da un lato, che le analisi scendono nel dettaglio delle singole lavorazioni, permettendo valutazioni tecnicamente ed economicamente giustificabili e, dallaltro, che la congruità è basata anche sulle precisazioni fornite durante il contraddittorio del 28.10.2008.
Ne consegue che nessun rilievo può muoversi alloperato dellAmministrazione, che risulta aver adeguatamente motivato la valutazione di congruità dellofferta dellaggiudicataria, essendo stato tale giudizio, condotto nellalveo del quantum motivazionale richiesto dalla giurisprudenza per le ipotesi in cui la valutazione esiti in un giudizio positivo di non incongruità e quindi di accettabilità dellofferta.
Va pertanto disattesa la censura spiegata sul punto dalla ricorrente.
9. Né miglior sorte è riservata alla doglianza incentrata sullinattendibilità dei preventivi addotti dalla controinteressata a giustificazione dei rispettive voci di prezzo, siccome non controfirmati.
La censura è contraddetta ex actis, posto che da un canto risulta al contrario (doc.1 produzione L.E.S.) una serie di ben 16 preventivi, inerenti un notevole importo di lavorazioni, tutti controfirmati dai fornitori; dallaltro la stessa Amministrazione ha versato al doc. 8 i preventivi delle imprese Beton s..a, Puntoverde, Italfrese s.r.l., Puntoferro Piremonte, prodotti dallaggiudicataria, tutti timbrati e controfirmati.
Anche la censura in scrutinio va dunque respinta poiché infondata in fatto.
10.1. Lultimo profilo di doglianza che il Collegio ritiene opportuno scrutinare attiene alla lamentela in merito alla insufficienza della percentuale di utile esposto dalla controinteressata nel 3%. Insufficienza che viene argomentata con generiche affermazioni circa una presunta mancata considerazione dei costi effettivi dellopera, in particolare con riguardo alla costruzione del ponte. Il che indurrebbe per la ricorrente a ritenere che lutile reale sia inferiore a quello dichiarato e non consentirebbe di giudicare remunerativa lofferta della L.E.S. inficiandone la serietà.
Anche questargomento, speso con convinzione della deducente, (pagg. 21-23) non persuade il Collegio e va pertanto respinto. Anzitutto perché lassunto della insufficienza dellutile appena ricostruito si appalesa generico e destituito di principio di prova, ma conseguente solo ad argomenti che appaiono più delle congetture, prive di elementi circostanzianti nonché di principi di prova. La censura si prospetta pertanto inammissibile per genericità ed infondata per difetto di principio di prova.
1.2. Ma la doglianza è anche destituita di fondamento in punto di diritto.
Rammenta il Collegio che la giurisprudenza ha da tempo attinto il principio secondo il quale non sussiste una soglia rigida di utile al di sotto della quale lofferta debba considerarsi inaffidabile, potendo quindi essere esclusa solo ove i chiarimenti forniti si rivelino irragionevoli (Consiglio di Stato, Sez. V, 5 luglio 2007, n. 3819). Il che non è dato cogliere, giusta quanto più sopra illustrato con riguardo alloperato giudizio di congruità, nella vicenda allesame della Sezione.
Giova anche segnalare che si è pure statuito in argomento che le percentuali per spese generali ed utile d'impresa non sono incomprimibili, con la conseguenza che aliquote inferiori ben possono essere ammissibili( T.A.R. Sicilia - Catania, sez. III, 5 settembre 2007, n. 1393).
La misura dellutile che lodierna controinteressata ha esposto nella percentuale pari al 3,0%, può giudicarsi sufficiente alla luce dellarresto del Giudice dappello secondo cui risulta inattendibile l'offerta che sia tale da ridurre al di sotto dell'1% il margine utile di impresa(Consiglio di Stato, sez. VI, 8 febbraio 2007, n. 522). E ciò senza, peraltro, obliterare che da un lato afferisce alla insindacabile discrezionalità privata dellofferente prefigurare una determinata, anche bassa percentuale di utile, purché non sia del tutto inesistente; dallaltro rientra nel giudizio tecnicamente discrezionale dellamministrazione, come tale sindacabile dal Giudice solo per manifesta illogicità o irragionevolezza, ritenere complessivamente affidabile una proposta contrattuale nel suo insieme, quantunque espressiva di un utile di impresa significativamente ridotto.
Gli ulteriori profili di censura contenuti nel terzo motivo in scrutinio appaiono al Collegio impingere in valutazioni di merito amministrativo, o quanto meno di pura discrezionalità tecnica, domandandosi alla Sezione un sindacato su questioni connotate da spiccati aspetti di discrezionalità tecnica. La ricorrente chiede, ad esempio a questo Giudice una cognizione che implica una valutazione dellincidenza, nelleconomia della proposta della controinteressata, dei costi di acquisto del calcestruzzo, del bitume, le perdite per lacquisto dei raccordi a T a 90 gradi e quantaltro. Questioni tutte che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
Tali censure devono pertanto essere dichiarate inammissibili.
11. Quanto alla domanda risarcitoria spiegata dalla ricorrente, essa risulta formulata in via ipotetica, ossia da valere qualora intervenga lesecuzione del contrato da parte della L.E.S. nelle more del presente giudizio. Tuttavia, poiché la domanda cautelare è stata accolta il 23 maggio 2009 ed è stato a quella data sospeso laffidamento alla aggiudicataria, né è stata mai revocata dalla Sezione, non si è integrata la delineata condizione sui è stata subordinata la domanda stessa, per la quale deve dichiararsi il non luogo a provvedere.
12.1. Deve infine scrutinarsi il ricorso proposto dalla Castaldo S.p.a, avviato alla notifica il 30.4.2009 e depositato il 4.5.2009 dalla predetta che era risultata terza classificata nella graduatoria finale.
Il gravame, asseritamente autoqualificato ricorso incidentale, è contestuale ad una memoria difensiva e, a ben guardare, mira ad ottenere lannullamento dellaggiudicazione alla L.E.S., svolgendo censure analoghe a quelle spiegate dalla ricorrente. Inoltre, espressamente palesa la finalità della sua azione la Castaldo, là dove, pur dopo aver correttamente invocato il precedente della Sezione di cui a T.A.R. Piemonte,n. 2858/2008 in ordine al prioritario esame del ricorso incidentale ove di tipo paralizzante, afferma che in adesione a quanto dalla ricorrente principale denunciato, si censura loperato della stazione appaltante nella misura in cui la stessa ha omesso di escludere dalla partecipazione della gara de quo la LES, prima graduata ed aggiudicataria (ricorso incidentale, pag. 4, I motivo).
Tale essendo lobiettivo cui tende liniziativa contenziosa della Castaldo, obbligata si prospetta la declaratoria di inammissibilità del ricorso in scrutinio, posto che esso non possiede i caratteri funzionali del gravame incidentale, il quale, come di recente profusamente chiarito dalla Sezione, è uno strumento che lordinamento appresta a favore del soggetto controinteressato, affinché questi possa contrastare liniziativa giudiziale del primo, contrapponendogli una controazione mediante la quale egli aspira ad ottenere lannullamento del medesimo provvedimento gravato con il ricorso incidentale, ma per profili che se accolti minano la posizione del primo ricorrente, fino allesemplare e culminante caso in cui con il mezzo incidentale, significativamente in gergo definito paralizzante, tenda a conseguire una declaratoria di illegittimità e conseguente annullamento della stessa ammissione alla gara del ricorrente principale, dimodoché la pronuncia che sancisca che egli non doveva essere ammesso alla competizione importa processualmente che non aveva neanche titolo a dolersi dellaggiudicazione al controinteressato ricorrente in via incidentale, determinando linammissibilità per difetto di legittimazione ad agire del ricorso principale (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 11.2.2009, n. 401).
12.2. Non può pertanto riconoscersi la natura di ricorso incidentale al ricorso spiegato in adesione a quello del ricorrente principale, difettando lintrinseco carattere di controazione al mezzo del ricorrente principale, che connota in ogni caso liniziativa contenziosa del ricorrente incidentale, il quale non può quindi condividere con il ricorrente principale una situazione di sostanziale cointeresse, da ravvisare tutte le volte, come nella specie, in cui il ricorrente sedicente incidentale colpisca non già la posizione del ricorrente principale ma quella del controinteressato, aspirando alla pronuncia di illegittimità dellaggiudicazione in suo favore.
Né, peraltro, può convertirsi il gravame in esame in ricorso principale, posto che non risulta tempestivamente interposto poiché è stato notificato il 30.4.2009, ossia oltre il termine di sessanta giorni da quando la Castaldo ha conseguito la piena conoscenza del provvedimento impugnato, pubblicato molto prima dei sessanta giorni antecedenti al notifica del gravame, sul sito internet della Provincia di Torino, circostanza non contestata dalle parti.
Il ricorso incidentale allesame deve essere quindi dichiarato inammissibile.
In definitiva, sula scorta della argomentazioni tutte finora illustrate, il ricorso principale deve essere accolto, con annullamento dellaggiudicazione disposta in favore della L.E.S..
LAmministrazione dovrà pertanto proseguire nel giudizio e procedimento di anomalia nei confronti della Castaldo s.p.a, onde appurare se la sua offerta sia affidabile o meno.
Le spese di giudizio, stante la delicatezza delle questioni di diritto e di fatto affrontate, possono essere integralmente compensate tra le costituite parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe così provvede:
- ACCOGLIE il ricorso principale e, per leffetto, Annulla i provvedimenti con esso impugnati.
- DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso incidentale proposto dallImpresa Castaldo S.p.A.
Compensa integralmente le spese di lite tra le costituite parti.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 8 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Alfonso Graziano, Referendario, Estensore
Paola Malanetto, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 16/11/2009.
Fonte: altalex
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