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Agevolazioni prima casa spettano anche se si possiede un immobile inabitabile Cassazione civile , sez. tributaria, sentenza 08.01.2010 n° 100
Lacquisto della prima casa (non di lusso), comè noto, è agevolato dal punto di vista tributario con l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta di registro, nel caso ricorrano determinate condizioni.
L'originaria aliquota del 4 per cento è stata ridotta al 3 per cento dall'art. 7, comma 6, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
Una delle condizioni poste per ottenere lagevolazione (prevista dall'articolo 1, 4° comma, e nota seconda bis, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) è la dichiarazione formale dell'acquirente inserita nell'atto di compravendita, a pena di decadenza, di non possedere altra casa dabitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare.
Nel caso di possesso di altra casa, si è dibattuto molto nel passato e si discute ancora sul senso da dare allespressione casa dabitazione.
In sede giudiziaria, si è posto ripetutamente il problema di stabilire se deve essere considerata lidoneità abitativa dellimmobile posseduto.
In particolare, si tratta di stabilire se allespressione casa dabitazione si deve dare un'accezione meramente oggettiva o anche soggettiva, nel senso che deve essere valutata lidoneità ad abitazione, in base alle concrete esigenze personali, familiari e lavorative dell'acquirente.
La giurisprudenza della Cassazione si è subito orientata nel senso che la valutazione dove essere soggettiva in quanto occorre apprezzare le concrete esigenze personali, rispetto alle quali assume rilievo anche l'ubicazione dell'immobile posseduto (Cass. civ. Sez. V, sentenza 11 luglio 2003, n. 10925).
Quanto alle diverse situazioni, la Corte ha stabilito che può essere riconosciuto il beneficio sia per circostanze di natura oggettiva, come nel caso deffettiva inabitabilità, che di natura soggettiva, nel caso il fabbricato sia inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative. (Cass. civ. Sez. V, sentenza 18 febbraio 2003, n. 2418)
Nel caso di specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il beneficio ad un acquirente, proprietario daltro immobile in un Comune diverso, ritenuto non utilmente utilizzabile quale alloggio principale, per la sua distanza dal luogo di lavoro del contribuente.
Secondo quanto stabilito con altra più recente decisione, non si può ritenere dostacolo all'applicazione delle agevolazioni "prima casa" la circostanza che l'acquirente dell'immobile sia al contempo proprietario daltro immobile che, per qualsiasi ragione (nel caso di specie lontananza dal luogo di lavoro), sia inidoneo, per le ridotte dimensioni, ad essere destinato a sua abitazione. (Cass. civ. Sez. V, sentenza 17 maggio 2006, n. 11564)
Con lultima decisione sul tema (Ordinanza 8 gennaio 2010, n. 100), la Cassazione ha confermato che per l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta di registro, la non possidenza daltra abitazione si riferisce, anche alla luce della ratio della disciplina, ad una disponibilità non meramente oggettiva, bensì soggettiva, nel senso che ricorre il requisito dell'applicazione del beneficio anche nell'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi propri e della famiglia.
Si può trarre una conclusione nel senso che alla luce dei consolidati canoni ermeneutici della Corte di legittimità, rievocati e pienamente confermati dalla recente decisione, la locuzione casa di abitazione di cui all'articolo 1, nota 2-bis, dell'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata, al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, deve essere interpretata in un senso soggettivo che tenga conto delle ragionevoli esigenze di vita dell'acquirente.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Ordinanza 8 gennaio 2010, n. 100
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Premesso:
- che la contribuente propose ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria sulla sua istanza di rimborso della maggior imposta di registro indebitamente versata, per mancata concessione dei benefici "prima casa", di cui all'art. 1, nota 2^ bis, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, all'atto dell'acquisto, in data ****, di un immobile, situato in ****, destinato a propria abitazione;
- che l'adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione confermata, in esito all'appello del contribuente, dalla commissione regionale;
- che i giudici di appello, aderendo all'impostazione dei giudici di primo grado, sostennero l'insussistenza dei presupposti per il godimento del beneficio evocato, in considerazione del fatto che la contribuente disponeva, in (OMISSIS), di altro immobile, ancorchè, questo misurasse solo 22,69 mq. e fosse pertanto, secondo la contribuente medesima, del tutto insufficiente a garantire idonea sistemazione abitativa al proprio nucleo familiare;
rilevato:
- che, avverso tale decisione, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo, deducendo "violazione e falsa applicazione dell'art. 1, nota 2^ bis dell'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131" e formulando il seguente quesito di diritto: se "la locuzione casa di abitazione di cui all'art. 1, nota 2-bis) dell'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata, al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, deve, in conformità al dettato costituzionale, essere interpretata in senso soggettivo e, pertanto, in relazione alle ragionevoli esigenze di vita dell'acquirente";
- che l'Agenzia ha resistito con controricorso;
osservato:
- che il ricorso è manifestamente fondato;
- che occorre, invero, osservare che, secondo consolidati canoni ermeneutici di questa Corte (che non vi è motivo di disattendere), in tema di agevolazioni tributarie e con riguardo ai benefici per l'acquisto della "prima casa", l'art. 1, comma 4, e nota 2^ bis, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - nel prevedere, tra le altre condizioni per l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta di registro, la non possidenza, di altra abitazione - si riferisce, anche alla luce della ratio della disciplina, ad una disponibilità non meramente oggettiva, bensì soggettiva, nel senso che ricorre il requisito dell'applicazione del beneficio, anche all'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia (cfr. Cass. 11564/06, 17938/03, 10935/03, 6492/03, 2418/03);
ritenuto:
- che, pertanto, il ricorso va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c., e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, va decisa nel merito, con l'accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente;
- che, per la natura della controversia e tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito e la condanna dell'Agenzia, in base al criterio della soccombenza, alla refusione alla controparte delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.000,00 (di cui Euro 800,00, per onorario), oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente; compensa le spese dei gradi di merito e condanna l'Agenzia alla refusione alla controparte delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.000,00 (di cui Euro 800,00, per onorario), oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010.
Fonte: altalex
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