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Separazione, addebito, causalità, necessità Cassazione civile , sez. I, sentenza 22.05.2009 n° 11922
Separazione addebito causalità - necessità [art. 143 c.c.]
La pronuncia di addebito della separazione non può essere basata sulla semplice violazione dei doveri di cui allart. 143 c.c., essendo viceversa necessario accertare leventuale esistenza di un collegamento tra la detta violazione e lintollerabilità della prosecuzione della convivenza. Da ciò dunque consegue che pur a fronte della constata esistenza della violazione degli obblighi in questione laddebito della separazione va escluso quando il giudice accerti la preesistenza di una situazione di irrimediabile contrasto fra le parti o nella quale emerga il carattere meramente formale della convivenza, del tutto autonoma dunque rispetto alla successiva violazione e tale pertanto da rimanere insensibile agli effetti da essa altrimenti prodotti. (1-6)
(1) In tema di separazione, addebito e necessità di criteri obiettivi, si veda Cassazione civile, sez. I, sentenza 15.05.2009 n° 11291.
(2) In tema di mantenimento dei figli di maggiore età ed onere probatorio, si veda Cassazione civile, sez. I, sentenza 06.04.2009 n° 8227.
(3) In tema di separazione, addebito ed autonomia della domanda, si veda Cassazione civile, sez. I, sentenza 31.05.2008 n° 14639.
(4) In tema di divorzio e mantenimento del figlio minore, si veda Cassazione civile, sez. I, sentenza 03.08.2007 n° 17043.
(5) Sulle variazione dellassegno di mantenimento per i figli maggiorenni, produttivi di reddito autonomo, si veda Cassazione civile, sentenza 22255/2007.
(6) Sulla perdita dellassegno di mantenimento per il figlio maggiorenne che abbandona il lavoro, si veda Cassazione civile, sentenza 4102/2007.
Tra i contributi della dottrina più recente, si vedano:
- DI STEFANO, L'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne tra esigenze di tutela e pericolo di «parassitismo» sine die, in Famiglia, Persone e Successioni, 2009, 01;
- BATA-SPIRITO, Divorzio: assegno di mantenimento per i figli, in Famiglia e Diritto, 2009, 2;
- FANTETTI, Obbligo di mantenimento, realizzazione delle aspirazioni e indipendenza economica del figlio maggiorenne, in Famiglia, Persone e Successioni, 2008, 12;
- SEVERI, Obbligo di mantenimento del minore e destinazione dei beni, in Famiglia, Persone e Successioni, 2008, 03.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Sentenza 22 maggio 2009, n. 11922
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
svolgimento del processo
con sentenza del 26.1.2001 il Tribunale di Roma pronunciava la separazione personale tra i coniugi **** e respingendo le reciproche domande di addebito, affidando il figlio alla madre - cui veniva anche assegnata la casa coniugale -, determinando in 2.000.000 il contributo dovuto dal padre per il mantenimento del figlio ed in . 1.000,000 per quello della moglie.
La decisione veniva impugnata in via principale dalla **** che insisteva per laddebito della separazione al marito ( il quale fin da prima di abbandonare la famiglia avrebbe tenuto un comportamento offensivo ed ingiurioso ) e chiedeva inoltre un aumento dellassegno di mantenimento nonché, in via incidentale da ****che a sua volta chiedeva laddebito della separazione alla moglie che avrebbe allacciato una relazione extraconiugale con tale **** da cui aveva avuto una figlia quattordici mesi dopo ludienza presidenziale ) laffidamento congiunto del figlio, leliminazione dellobbligo di mantenimento della moglie.
La Corte di Appello accoglieva lappello incidentale limitatamente alle modalità di incontro con il figlio Fabrizio, stabilite nel senso della possibilità di incontrarsi liberamente senza predeterminazione di vincoli, mentre confermava nel resto la sentenza di primo grado.
In particolare, per quanto riguarda il profilo concernente laddebito della separazione, la Corte
stabiliva che questa non fosse imputabile ad alcuna delle due parti, mentre con riferimento all assegno di mantenimento riteneva che dovesse essere confermato il diritto già riconosciuto alla **** , per mancanza di prova in ordine allidonetà del reddito da lei percepito a garantirle un tenore di vita analogo a quello di cui avrebbe goduto in costanza di matrimonio. Quanto alla relativa quantificazione, osservava poi che lassegno in questione era stato determinato dal primo giudice in misura apprezzata come equa e congrua.
Avverso la decisione dappello **** proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resisteva **** con controricorso contenente ricorso incidentale, poi ulteriormente illustrato da memoria.
La controversia veniva quindi decisa allesito delludienza pubblica del 20.4.2009.
Motivi della decisione
Disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dellart. 335 c.p.c.. si osserva che con il ricorso principale
**** ha rispettivamente lamentato: 1 ) violazione dì legge con riferimento ai principi in tema di addebito della separazione personale e di violazione dei doveri derivanti dal matrimonio, nonché vizio di motivazione sul punto, per il fatto che I abbandono della casa coniugale costituirebbe di per sé violazione dellobbligo matrimoniale in quanto tale, causa di addebito della separazione -, salva la dimostrazione di giusta causa da parte di chi ha posto in essere labbandono, dimostrazione nella specie non fornita, e comunque la motivazione adottata al riguardo sarebbe laconica e del tutto inadeguata.
2 ) violazione dei principi dettati in tema di attribuzione e determinazione dellassegno di
mantenimento, oltre che vizio di motivazione in proposito, in quanto non sarebbero stati indicati
elementi comprovanti la percezione di un reddito da parte della **** e sarebbe stato comunque omesso il raffronto fra il tenore di vita dalla stessa goduto al momento della separazione e quello successivo.
Con il ricorso incidentale a sua volta **** ha sollevato identiche censure sui medesimi punti oggetto dell impugnazione principale, lamentando rispettivamente
1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato addebito della separazione alla **** che avrebbe violato lobbligo di fedeltà iniziando una relazione extraconiugale, fattore causale della fine del rapporto coniugale.
2) violazione di legge e vizio di motivazione in tema di attribuzione e determinazione dellassegno di
mantenimento sotto il duplice aspetto dellavvenuto accertamento, da parte del giudice del gravame, dellautonoma attività lavorativa svolta dalla **** e della stabilità della relazione con il **** con il quale la donna avrebbe convissuto more uxorio, circostanze queste che avrebbero fatto venir meno il diritto alla percezione dellassegno di mantenimento, peraltro superato nei fatti dal divorzio nel frattempo intervenuto.
Tutte le doglianze sono infondate.
Quanto al primo motivo del ricorso principale, occorre innanzitutto osservare che, come questa Corte ha reiteratamente affermato ( C. 09/2707, C. 07/25619, 0. 06/13592, 0. 06/0512, 0. 06/1202, C 00/10602, 0. 97/5762, la pronuncia di addebito della separazione non può essere basata sulla semplice violazione dei doveri di cui allart. 143 c.c., essendo viceversa necessario accertare leventuale esistenza di un collegamento tra la detta violazione e lintollerabilità della prosecuzione della convivenza. Da ciò dunque consegue che pur a fronte della constata esistenza della violazione degli obblighi in questione laddebito della separazione va escluso quando il giudice accerti la preesistenza di una situazione di irrimediabile contrasto fra le parti o nella quale emerga il carattere meramente formale della convivenza, del tutto autonoma dunque rispetto alla successiva violazione e tale pertanto da rimanere insensibile agli effetti da essa altrimenti prodotti.
Orbene, ciò premesso, occorre considerare che la Corte territoriale, con accertamento in fatto e valutazione di merito non sindacabile in questa sede, ha affermato linesistenza di elementi dai quali poter desumere che lallontanamento dalla casa coniugale possa essere stato determinato da ragioni contrarie agli obblighi inerenti al matrimonio ( p. 3 1 ed ha conseguentemente interpretato il detto distacco come conseguenza del venir meno dell affectio coniugalis, piuttosto che come causa del fallimento del matrimonio, valorizzando in particolare sotto tale aspetto i comportamenti dei suoceri della ricorrente, che avrebbero indubbiamente messo in difficoltà larmonia della coppia.
Linterpretazione da parte della Corte di Appello della fattispecie sottoposta al suo esame, incentrata sulla constatata inesistenza di dati dai quali poter desumere il nesso di causalità tra la violazione in questione e la frattura del rapporto coniugale, non contrasta dunque con i principi in tema di addebito della separazione personale quali affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, mentre la motivazione adottata, pur estremamente succinta, non appare viziata sul piano logico, atteso il richiamo alle precedenti disarmonie familiari (segnatamente rapporto con i suoceri ) e allaffermata constatata mancanza di elementi dai quali poter desumere un nesso di causalità fra la violazione dellobbligo della coabitazione ed il venir meno dei presupposti per la prosecuzione della convivenza, circostanza questa che rende insindacabile la detta valutazione di merito in questa sede di legittimità.
Passando poi al secondo motivo va evidenziato che la Corte di Appello di Roma, dopo aver puntualmente precisato che il diritto allassegno di mantenimento ex art. 156 c.c. sorge in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione quando i redditi percepiti non gli consentono di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio e sussiste disparità economica fra i due coniugi, ha poi ritenuto che fossero stati acquisiti sufficienti elementi per ricostruire plausibilmente le rispettive potenzialità economiche dei coniugi e che da essi potesse desumersi uno squilibrio dei due redditi in favore del **** ( appartenente a famiglia facoltosa e con ottima posizione in RAI ma che tuttavia anche lattività di decorazione floreale svolta in collaborazione con il ****avesse una valenza economica significativa, tenuto pure conto delle possibilità di espansione esistenti, valenza tale da far giudicare equo e congruo lammontare stabiIito dal Tribunale.
La decisione sul punto, espressione di valutazione di merito sufficientemente motivata, risulta dunque correttamente ancorata ai parametri normativi ed alla giurisprudenza di questa Corte e non è contrastata dal richiamo del tutto generico ( e pertanto viziato sul piano dellautosufficienza ) a documentazione asseritamente comprovante fatti sintomatici della particolare consistenza del reddito del ****oltre che dell incremento reddituale di cui questi avrebbe beneficiato circostanze che sono poste a base di una difforme interpretazione delle risultanze probatorie e che fra laltro non sarebbero comunque rilevabili nel giudizio di legittimità potendo al più integrare eventualmente e se del caso, un vizio revocatorio.
Analoghe conclusioni valgono poi con riferimento al ricorso incidentale.
Sul primo motivo, richiamato quanto sopra esposto nell esame del ricorso principale a proposito dei presupposti necessari ai fini delladdebitabilità ad un coniuge dell intervenuta separazione giudiziale, va considerato che la Corte di Appello ha al riguardo accertato che i rapporti tra la **** ed il **** sono iniziati alcuni mesi dopo labbandono della casa coniugale da parte del ****per cui, essendo stata dedotta la responsabilità della moglie sotto il profilo della consumazione dell adulterio, non è configurabile la prospettata censura di violazione di legge, così come daltro canto deve dirsi per il vizio di motivazione, atteso che il giudizio di merito della Corte territoriale è motivato sulla base della deposizione dei testi escussi.
Sul secondo motivo va infine precisato che la corte di Appello ha ritenuto non provata la dedotta convivenza more uxorio della **** con il ****sicché viene automaticamente meno il primo profilo della censura dedotta al riguardo, consistente per lappunto nellaserita inesistenza del diritto allassegno di mantenimento per effetto della intervenuta convivenza affettiva con altro soggetto.
Sulla relativa quantificazione si richiamano infine le considerazioni svolte a proposito del secondo motivo del ricorso principale, ferma tuttavia restando lefficacia limitata nel tempo dellobbligo di pagamento dellassegno di mantenimento ex art. 156 cpc. tenuto conto che, come riferito dal ricorrente incidentale, il Tribunale di Roma si è pronunciato sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti, ed è quindi cessato lobbligo di mantenimento che perdura finché sussiste il vincolo coniugale, e con esso il dovere di erogazione dellassegno in questione a far tempo dal passaggio in giudicato della detta pronuncia ( C 09/813, C 08/25990).
Conclusivamente entrambi i ricorsi devono dunque essere rigettati, con compensazione delle spese del presente giudizio, attesa la soccombenza reciproca delle parti.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi li rigetta entrambi e compensa le spese processuali del presente giudizio.
Fonte: altalex
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