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Affido condiviso, diritto di visita del padre ed ingerenze dei suoceri Cassazione civile , sez. I, sentenza 22.05.2009 n° 11922
La Cassazione con sentenza 11922/2009 ha accontentato un genitore che chiedeva di poter visitare e frequentare il proprio figlio oltre gli orari ed i giorni stabiliti dal Tribunale. Tale richiesta è stata avallata anche dalle dichiarazioni rese dal figlio del convenuto.
Pertanto la Cassazione, ascoltate le giuste motivazioni addotte, ha sancito il diritto di un padre separato a vedere il figlio nei tempi e modi più consoni rispetto ai molteplici impegni di un genitore lavoratore. Linnovazione introdotta denota una svolta nellinterpretazione della legge su laffido condiviso del 2006. Inizialmente, come di rito, erano stati stabiliti giorni ed orari che risultavano ristretti ed incompatibili con le disponibilità di tempo da dedicare al proprio figlio. La sentenza continua con il rigetto della riduzione e/o eliminazione dellassegno di mantenimento a favore dellex coniuge.
Diverse volte i rapporti coniugali vengono messi a dura prova dalle continue ingerenze da parte dei suoceri. Una recente sentenza della Corte di Cassazione stabilisce che, in tali casi, può essere giustificato labbandono del tetto coniugale.
La Corte diverse volte si è trovata ad affrontare il delicato tema della separazione tra i coniugi. La sentenza n. 11922/2009 analizza gli aspetti coniugali che si rompono a causa delle difficoltà create dai suoceri. In tali casi (purtroppo molto frequenti) per la pronuncia di addebito della separazione può non bastare la violazione dei doveri coniugali che il codice civile stabilisce allart. 143, ma occorre accertare leffettivo nesso tra tale violazione e lintollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Il giudice, quindi, può anche escludere laddebito della separazione al coniuge che abbia violato uno dei doveri coniugali, e quindi giustificargli leventuale abbandono del tetto coniugale. Sulla base di cosa? Naturalmente deve essere chiaramente dimostrata una situazione preesistente di contrasto insanabile tra le parti, oppure una convivenza puramente formale.
E ovvio che questa situazione già difficile deve essere stata esasperata dallintervento dei suoceri che interferiscono nelle scelte e nelle decisioni dei coniugi. Capita spesso, soprattutto nelle coppie più giovani, che ci si sposi restando ancorati alla propria famiglia dorigine, anche economicamente.
Questo crea, a lungo andare, una mancanza di autonomia decisionale che mina larmonia della coppia, e ancor più se si hanno dei figli.
E indiscussa la prevalenza dellaspetto razionale rispetto a quella emozionale, quindi si passa dalla separazione dei coniugi allunione dei genitori nellottica dell 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli). Infatti, si dividono i beni, si separano gli spazi, si interrompono i rapporti ma contemporaneamente si rinforza un dialogo sui figli e si stimolano i genitori nel prendere decisioni comuni nei loro riguardi.
Sembra che la giurisprudenza, negli ultimi tempi, si stia aprendo a decisioni sempre più moderne, anche nel campo della separazione tra i coniugi, dove gli equilibri sono molto più labili ed è necessario intervenire con delicatezza e sensibilità. Quello dei rapporti della coppia con i rispettivi suoceri è un problema che porta molte coppie sullorlo di una crisi di nervi. Non è forse meglio considerare questo problema, prima di metter su famiglia?
Il principio ispiratore è che in assenza di un nuovo matrimonio, il diritto all'assegno di divorzio, in linea di principio, di per sè permane anche se il richiedente abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona, salvo che sia data la prova, da parte dell'ex di stabilità, ma di fatto adeguatamente consolidatosi e protraentesi nel tempo - delle condizioni economiche dell'avente diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento ad opera del convivente o, quanto coniuge, che tale convivenza ha determinato un mutamento in melius - pur se non assistito da garanzie giuridiche meno, di risparmi di spesa derivatigli dalla convivenza, onde la relativa prova non può essere limitata a quella della mera instaurazione e della permanenza di una convivenza siffatta, risultando detta convivenza di per sè neutra ai fini del miglioramento delle condizioni economiche dell'istante e dovendo l'incidenza economica della medesima essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano, laddove una simile dimostrazione del mutamento in melius delle condizioni economiche dell'avente diritto può essere data con ogni mezzo di prova, anche presuntiva, soprattutto attraverso il riferimento ai redditi ed al tenore di vita della persona con la quale il richiedente l'assegno convive, i quali possono far presumere, secondo il prudente apprezzamento del Giudice, che dalla convivenza more uxorio il richiedente stesso tragga benefici economici idonei a giustificare il diniego o la minor quantificazione dell'assegno (Cass. 8 luglio 2004, n. 12557), senza che, tuttavia, ai fini indicati, possa soccorrere L'esperimento di indagini a cura della polizia tributaria, le quali sono previste dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 9, (come novellato dalla L. n. 74 del 1987, art. 10), "in caso di contestazioni,...sui redditi e patrimoni dei coniugi (e non, quindi, dei terzi) e sul loro effettivo tenore di vita" e la cui mancata disposizione è censurabile esclusivamente nel senso che la domanda di corresponsione dell'assegno non può, in tal caso, essere respinta sotto il profilo che l'istante non abbia fornito la dimostrazione delle condizioni economiche dell'altro coniuge (Cass. 21 giugno 2000, n. 8417; Cass. 10 agosto 2001, n. 11059; Cass. 17 maggio 2005, n. 10344).
La Corte specifica che , in caso di convivenza more uxorio, l'obbligo dell'ex marito viene meno quando, in concreto e secondo le specifiche circostanze fra le quali assumono rilievo la durata della convivenza, la procreazione di figli ed il tenore di vita goduto, il nuovo rapporto abbia caratteristiche tali da fare ragionevolmente ritenere che l'ex moglie non si trovi più in quella situazione di bisogno capace di giustificare un assegno da parte dell'ex coniuge, onde l'instaurazione di una simile convivenza incide necessariamente, a seconda dei casi, sia sul diritto all'assegno, quante volte si accerti che, in conseguenza di essa, venga meno la necessità dell'emolumento ai fini della conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, sia sulla misura di detto.
Fonte: altalex
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