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Se il conto corrente dell'amministratore è molto "movimentato", si presume che la società sia attiva
Sì allaccertamento induttivo benché ci siano i presupposti anche per quello analitico. Al Fisco basta la presunzione semplice, fino a prova contraria, per imputare alla società i cospicui movimenti bancari che lamministratore compie sul proprio conto corrente. Lo spiega la sentenza 26326/09 della Cassazione
Il caso
E' stato accolto il ricorso delle Entrate: lagenzia può scegliere a piacimento tra i modelli di accertamento, induttivo o analitico, perché larticolo 39 del Dpr 600/73 li pone sullo stesso piano. Il giudice del merito sostiene che lufficio avrebbe dovuto confrontare i dati bancari del socio amministratore con il dichiarato della società prima di far scattare laccertamento induttivo. Perché sbaglia? Gli unici proventi ufficiali del manager erano quelli derivanti dal lavoro per la società: di fronte a movimenti ingenti sul conto personale dellamministratore, lufficio fa bene ad addebitarli allimpresa senza necessità di altri riscontri perché le operazioni sospette costituiscono già un indizio di inattendibilità della contabilità aziendale. Quando il contribuente non fornisce la prova liberatoria il Fisco ha buon gioco nel rettificare il reddito della società pur avendo utilizzato presunzioni semplici per provare che le operazioni effettuate su conti bancari intestati ai soci sono in sostanza riferibili alla compagine. E i dati bancari che emergono dal conto personale del manager si possono considerare una vera e propria contabilità parallela a quella ufficiale che legittima il Fisco a rettificare la dichiarazione a prescindere da altri elementi.
Fonte: lastampa.it
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