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Restituiti gli assegni se la società che ha venduto merce sequestrata era in buona fede
La società che ha venduto merce acquistata da unaltra azienda e sottoposta a sequestro penale in relazione al reato di truffa era in buona fede: le vanno restituiti gli assegni. Perché la Srl non avrebbe potuto rendersi conto della provenienza illecita dei monitor al momento del loro acquisto. È quanto emerge dalla sentenza 26400/09 della Cassazione.
Il caso
Una società vendeva a due imprese (una Srl e una Sas) 245 monitor, per il cui pagamento la Srl emetteva due assegni per un importo complessivo di circa 68 milioni di lire. Successivamente, però, queste apparecchiature venivano sottoposte a sequestro penale in relazione al reato di truffa contestato allamministratore dellazienda dalla quale la società venditrice le aveva acquistate. Le imprese che avevano acquistato i monitor si erano rivolte al Tribunale per chiedere il sequestro giudiziario degli assegni, sia per la declaratoria di risoluzione del contratto di compravendita oltre che per il risarcimento dei danni subiti. Nel corso del giudizio a seguito del fallimento della Srl venditrice la causa veniva prima dichiarata interrotta e poi riassunta con ricorso notificato al curatore. Il giudice, poi, non avendo ravvisato responsabilità penali disponeva la restituzione dei due assegni al fallimento. Il curatore in seguito chiedeva ed otteneva dal Tribunale un decreto ingiuntivo sulla base dei due titoli che non aveva potuto riscuotere. Un provvedimento contro il quale le due società acquirenti si erano opposte. Risultato? Opposizione respinta. La Corte di merito osserva il Palazzaccio considerati i principi posti dagli articoli 1153 e 1147 del codice civile si è soffermata sugli elementi distonici della vicenda in esame, interpretandone il significato come conferma della buona fede della società: quali linesistenza di alcun addebito di natura penale in capo agli amministratori; il fatto che la Srl avesse acquistato i beni con unoperazione in linea con le ordinarie prassi commerciali; limmagazzinaggio dei monitor in luogo che non appariva intrinsecamente anomalo e la prassi di consegnare assegni a terzi anche se con clausola non trasferibile". In caso di acquisto "a non domino" di cosa mobile non registrata ricordano gli ermellini dalla presunzione, derivante dal principio posto dallarticolo 1147 Cc, che lacquirente sia stato in buona fede, deriva per chi intenda contrastarla, lonere di fornire elementi idonei alla formulazione non del mero sospetto di una situazione illegittima, ma di un dubbio derivante da circostanze serie, concrete e non ipotetiche.
Fonte: lastampa.it
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