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Riscatto di immobile ad uso commerciale, l'imposta di registro non è dovuta
Corte di Cassazione - Seconda sezione penale - Sentenza 7 gennaio 2010, n. 119
L'esercizio del diritto di riscatto previsto dalla Legge 27 luglio 1978, n. 392, articolo 39, non determina un nuovo trasferimento del diritto sul bene del terzo acquirente al titolare del diritto di riscatto, bensì la sostituzione con effetto "ex tunc" di detto titolare al terzo nella medesima posizione che quest'ultimo aveva nel negozio concluso; ne consegue che l'imposta di registro non e' dovuta, trattandosi di mero sub ingresso del riscattante nel contratto di acquisto originario, e non di un nuovo e successivo negozio traslativo della proprietà" (Cass. 9 dicembre 2008 n. 28907, 31 luglio 2006 n. 17433, 12 gennaio 2006 n. 410).
Con questa pronuncia la Corte di legittimità, confermando un orientamento giurisprudenziale già consolidato, esclude l'obbligo di pagamento di una seconda imposta di registro sul trasferimento, in caso di riscatto Legge n. 392 del 1978, ex articolo 39.
Fonte:ilsole24ore.com
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