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Bond Argentina: sì al risarcimento anche se l'investitore è consulente finanziario Tribunale Napoli, sez. VIII civile, sentenza 13.02.2009 n° 1825
La sentenza n. 1825/2009 del Tribunale di Napoli pur relativa alla questione Bond Argentina, ampiamente affrontata dai Tribunali italiani, si differenzia dalle altre per avere accolto la domanda nonostante la qualifica professionale dellinvestitore.
Lattore, infatti, è consulente finanziario e la banca convenuta ha sviluppato parte delle difese sostenendo che, a causa di detta attività di consulente finanziario, lo stesso era da ricomprendere tra gli operatori qualificati contemplati dallart. 31 reg. Consob n. 11522/98.
Il Giudice relatore, dott.ssa Del Giudice, ha rigettato, tra le altre, tale eccezione escludendo che lattore rientrasse tra gli operatori qualificati previsti dal citato art. 31 (qualifica attribuibile ad altra categoria di operatori) ed ha aggiunto che non è di ostacolo il fatto che il cliente abbia in precedenza acquistato un altro titolo a rischio perché ciò non basta a renderlo operatore qualificato ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla Consob. Inoltre il Giudice relatore ha aggiunto che, sebbene linvestimento appaia adeguato al profilo di investitore dellattore, sussiste comunque linadempimento della banca che non ha consentito allattore di scegliere in maniera consapevole linvestimento, anche se adeguato al suo profilo. Il resto della sentenza puntualizza, poi, gli elementi già discussi e risolti in favore dei consumatori.
Tribunale di Napoli
Sezione VIII Civile
Sentenza 4-13 febbraio 2009, n. 1825
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE OTTAVA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nelle persone dei magistrati
Dr. Luigi Bello Presidente
Dr. Giorgio Sensale Giudice
Dr. Paola Del Giudice Giudice relatore ed estensore,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.27662 del R.G.O. dellanno 2006
TRA
XXXX, residente in XXX, elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Umberto I 191 presso lo studio dellavv. Giuseppe Ursini, che lo rappresenta e difende
ATTORE
E
BANCA XXX S.P.A., con sede in XX, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in XXX presso lo studio dellavv. XXX, che lo rappresenta e difende
CONVENUTA
Conclusioni dellattore: accoglimento della domanda con vittoria di spese legali.
Conclusioni della convenuta: si riporta alle note depositate il 16-1-2009
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato ex art. 2 del decreto legislativo n.5 del 2003 il 19-7-2006, XXX, premesso di essere cliente dellagenzia di XXX della Banca xxx s.p.a., esponeva di avere investito il 30-4-2001, su suggerimento dellincaricato al borsino xxx, la somma di 33.851,00, in Bond Argentina titolo 12452870 Arg. Rep. 07 10%; che lacquisto veniva effettuato in contropartita diretta nel senso che la banca aveva già nel suo portafoglio il titolo; che della rischiosità di questultimo non veniva fornita alcuna informazione e non veniva fatto sottoscrivere il documento di propensione al rischio. Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare che la banca non si è comportata in conformità in quanto disposto dagli artt. 21 lettere a) e b) del decreto legislativo del 24-2-98 n. 58, 28 del regolamento Consob n. 11522 del1-7-98; 2) accertare e dichiarare linadempimento contrattuale della convenuta e per leffetto revocare il contratto relativo allinvestimento in bond argentini dichiarandolo privo di ogni giuridica efficacia; 3) accertare e dichiarare linosservanza degli obblighi di correttezza e diligenza posti a carico della banca in violazione degli artt. 27 e 28 del regolamento Consob citato e degli artt. 1337 e 1440 c.c.; 4) per leffetto condannarla alla ricostruzione e restituzione e/o al risarcimento del danno pari alla somma fatta investire di euro 33.851,35 oltre interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo; 5) condannare la banca al risarcimento del danno, anche per colpa da status, pari alle perdite causate, oltre interessi e rivalutazione, da liquidarsi anche in via equitativa.
Si costituiva la banca, chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, nellipotesi dellaccoglimento della domanda, chiedeva che fosse disposta una C.T.U. sulle condizioni patrimoniali finanziarie dellattore e che la controparte fosse condannata alla restituzione dei titoli con i rendimenti.
Espletati i mezzi istruttori, disposta C.T.U., la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, come eccepito dalla controparte, deve essere dichiarata linutilizzabilità delle note depositate dalla convenuta il 16-1-2009, non essendo le parti state autorizzate al deposito di note prima delludienza di discussione e decisone della causa.
Sempre in via preliminare, avendo la banca eccepito linammissibilità della mutatio libelli in cui sarebbe incorso lattore, occorre evidenziare che il xxx fin dallatto di citazione ha proposto una domanda di revoca per inadempimento del contratto di acquisto dei titoli di stato argentini, mai diversamente denominata, nonché domande di risarcimento del danno e/o di ricostruzione e restituzione della somma investita, sicché non si rinvengono negli scritti successivi domande nuove. La domanda di revoca, inoltre, deve essere qualificata coma domanda di risoluzione del contratto. Difatti, nonostante il termine improprio adottato in citazione ed in tutti i successivi scritti difensivi, nessun dubbio può esservi circa il fatto che lattore ha inteso invocare il rimedio giurisdizionale che consente alla parte non adempiente di sciogliersi dal rapporto contrattuale inadempiuto, come dimostra il limpido richiamo allinadempimento e la richiesta di privare il contratto di ogni giuridica efficacia.
Fatte queste considerazioni preliminari, si osserva in sintesi che dallart. 21 del TUF e delle norme attuative del regolamento Consob n. 11522/98 emergono i seguenti obblighi informativi a carico dellintermediario finanziario: - quello di informarsi sulla propensione al rischio del cliente (art. 21 comma 1 lett. b) TUF e 28 comma 1 lett. a) Regolamento Consob) nonché sulle qualità e caratteristiche del prodotto finanziario (art. 26 lett. e) Regolamento Consob); - quello di informare il cliente
sulla natura, i rischi, le implicazioni e ladeguatezza dellinvestimento (art. 21 comma 1lett. b) del TUF e 28 comma 2 e 29 comma 1 Regolamento Consob).
Nella fattispecie in esame la contestazione attiene allultimo obbligo, quello di informazione nei confronti - e nellinteresse - del cliente.
In proposito, deve essere osservato che dalla documentazione depositata dalla banca risulta che il 23 febbraio 1999, in occasione della stipula del contratto di negoziazione di strumenti finanziari e di deposito titoli, xxx forniva le seguenti informazioni ai sensi dellart. 5, comma 1 del Regolamento Consob n. 10943/97.
1 sulla competenza in materia di investimenti: conoscenza approfondita di strumenti e mercati finanziari.(Es. Obbligazioni ed azioni estere, emittenti a rischio, rating, valute deboli, titoli non quotati, fondi azionari e obbligazioni esteri, prodotti derivati, etc.);
2 sui motivi di investimento: redditività e rivalutabilità con alto rischio dellandamento dei corsi;
3 sulla propensione al rischio: alta.
Risulta altresì dalla suddetta documentazione che contestualmente al cliente veniva consegnato il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.
Lattore però denunzia anche la scorrettezza del comportamento serbato dalla banca in occasione dellacquisto dei titoli di stato argentini il 30 aprile 2001, assumendo di non aver ricevuto informazioni sulla rischiosità dellinvestimento e sulla sua inadeguatezza.
Lesame di questaspetto implica la preventiva disamina della deduzione della banca secondo cui poiché il xxx è un professionista che esercita lattività finanziaria per terzi attraverso la società xxx tanto da avere svolto la sua attività anche per altri clienti della banca ed altresì poiché anteriormente allacquisto per cui è causa aveva compiuto operazioni speculative sul mercato azionario (Azioni Popolare Milano, Fiat, tutti titoli speculativi per tipologia) nonché nel dicembre 99 acquistato oltre 26.000 obbligazioni argentine, alienate il 20 marzo 2000- rientrerebbe nella previsione dellart.31 del Regolamento Consob n. 11522/98 in quanto operatore professionale qualificato, con la conseguente inapplicabilità dellart. 27 e ss del medesimo regolamento.
Sul punto, si rileva che il contenuto dellart. 31 è il seguente: 1.A eccezione di quanto previsto da specifiche disposizioni di legge e salvo diverso accordo tra le parti, nei rapporti tra intermediari autorizzati e operatori qualificati non si applicano le disposizioni agli articoli 27,28,29,30, comma 1, fatta eccezione per il servizio di gestione, e commi 2 e 3, 4 e 5, 37 fatta eccezione per il comma 1, lettera d), 38, 39, 40, 41, 42, 43, comma 5, lettera b), comma 6, primo periodo, e comma 7, lettere b) e c), 44, 45, 47, comma 1, 60, 61 e 62. 2. Per operatori qualificati si intendono gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i fondi pensione, le compagnie di assicurazione, i soggetti esteri che svolgono in forza della normativa in vigore del proprio Stato dorigine le attività svolte dai soggetti di cui sopra, le società e gli enti emittenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, le società iscritte negli elenchi di cui agli articoli 106, 107 e 113 del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, i promotori finanziari, le persone fisiche che documentino il possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dal Testo Unico per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare, le fondazioni bancarie, nonché ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante.
Tale essendo il contenuto dellarticolo, appare al collegio che il xxx non rientri in nessuna delle categorie tipiche di operatori qualificati dalla norma.
A confronto di quanto si afferma si riporta la massima di Cass. , sez I 25-06-2008, n. 17340 secondo cui In tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha lobbligo di fornire allinvestitore uninformazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di unoperazione non adeguata (nella specie avente ad oggetto obbligazioni Mexico dieci per cento), può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dallinvestitore in cui sia fatto specifico riferimento alle avvertenze ricevute; alloperatività di detta regola, - applicabile anche quando il servizio fornito dallintermediario consista nellesecuzione di ordini non è di ostacolo il fatto che il cliente abbia in precedenza acquistato un altro titolo a rischio ( nella specie, obbligazioni Telecom ed Argentina), perché ciò non basta a renderlo operatore qualificato ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla Consob.
Esclusa la fondatezza della deduzione della banca, si osserva che la prova testimoniale esperita non ha consentito alla convenuta di fornire la dimostrazione di avere fornito al xxx informazioni sui titoli argentini poi acquistati. I testimoni escussi, infatti, non sono stati in grado di confermare che con riferimento a quella specifica operazione il cliente fosse stato informato sulle condizioni, delleconomia argentina, sul rischio dellinvestimento, sul rating B1 e sulle modalità di negoziazione. Anche xxxx, indicato in citazione come lincaricato al borsino che avrebbe proposto linvestimento, sentito come testimone su richiesta della banca, ha dichiarato di non conoscere le circostanze in quanto in realtà loperazione non fu curata da lui, che operava presso la sede centrale di Napoli. Ed anche xxx, allepoca direttore della filiale di xxx, ha dichiarato che loperazione non fu curata direttamente da lui pur precisando Tuttavia, evidenzio che la procedura è proprio quella che viene descritta nei capi che la Banca era tenuta ad osservare e che normalmente seguiva.
Orbene, occorre innanzitutto specificare che il significato dellavverbio sempre utilizzato dallart. 21 comma 1 lett. b) TUF sta ad intendere che non si può mai prescindere da tale obbligo di informazione, che riguarda ogni singola operazione. Il che comporta nel caso in esame due implicazioni: la prima è che, pur tenendo conto dellesperienze e delle conoscenze dichiarate dal cliente e note alla banca, questultima non poteva esimersi dal fornire le notizie basilare sullinvestimento da effettuarsi ( aggravamento delle condizioni delleconomia argentina - conoscibile dalla banca secondo la diligenza delloperatore qualificato: cfr le risultanze della consulenza tecnica dufficio -,rating B1),; la seconda è che sebbene linvestimento appaia anche al collegio adeguato al profilo di investitore dellattore (desunto dalle dichiarazioni da lui stesso fatte e dal tipo di investimenti praticati: cfr. sul punto anche le risultanze della consulenza tecnica dufficio) sussiste comunque linadempimento della banca che non ha consentito al xxx di scegliere in maniera consapevole linvestimento, anche se adeguato al suo profilo.
Tale inadempimento è da ritenersi di non scarsa importanza ai sensi dellart. 1455 c.c., in quanto attinente al fulcro del comportamento diligente richiesto dalla legge allintermediario, sicché deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di investimento in titoli argentini.
La Corte di Cassazione a sezioni unite, con la sentenza del 19 dicembre 2007 n. 26725, ha chiarito che la violazione dei doveri dinformazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi dinvestimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto dintermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti e operazioni dinvestimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto dintermediazione finanziaria in questione; in nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contrato dintermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dellart. 1418, comma 1, c.c.
La violazione dei doveri di informazione nel caso in esame non il cosiddetto contratto quadro bensì il singolo contratto di investimento, sicché si è in presenza di una responsabilità contrattuale. Il che comporta che non può applicarsi la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., che al più sarebbe stata invocabile qualora si fosse rinvenuta una responsabilità precontrattuale e la si fosse ricondotta al genus dellillecito extracontrattuale di cui allart. 2043 c.c.
Comé noto, la risoluzione del contratto, ai sensi dellart. 1458 c.c. provocava lo scioglimento retroattivo del rapporto contrattuale ( con la sola eccezione dei contratti a prestazioni continuate o periodiche, che non ricorre nel caso di specie). Lo scioglimento retroattivo del contratto comporta il sorgere di obblighi di restituzione e di rimborso, che sono in massima parte regolate dalle norme sullindebito, salve le deroghe desumibili dalla disciplina dei contratti e salve le regole sulla responsabilità per inadempimento.
Innanzitutto, a seguito della risoluzione, le prestazioni già eseguite devono essere restituite: da qui lobbligo della banca, parte inadempiente, di restituire la somma pagata dal xxx per linvestimento, pari ad euro 33.851,00.
Le prestazioni pecuniarie devono essere restituite secondo il valore nominale, in quanto, in materia di indebito oggettivo, gli interessi e le somme dovute per maggior danno ai sensi dellart. 1224, 2° comma, c.c., decorrono dalla domanda giudiziale e non già dalla data del pagamento della somma indebita, dovendosi presumere la buona fede dellaccipens alla data di riscossione della somma, a meno che il creditore non provi la mala fede dellaccipiens, con la precisazione che, nel campo dellindebito, la buona fede pur essendo presunta può essere esclusa soltanto dalla prova della consapevolezza da parte dellaccipiens della insussistenza di un suo diritto a ricevere il pagamento. (cfr. Cass., sez. lav., 25-05-2007, n. 12211, Cass., sez. III, 10-03-2005, n. 5330, Cass., sez. lav., 05-052004, n. 8587, Cass., sez. lav., 13-06-1996, n. 5419, tutte nel senso dellinapplicabilità della disposizione dettata dallart. 1147, 2° comma, c.c. in riferimento alla buona fede nel possesso, secondo cui la buona fede non giova se lignoranza dipende da colpa grave).
Ora, nel caso in esame, può dirsi accertata la negligenza grave della banca nellinformare il cliente, ma non anche quella consapevolezza richiesta dalla giurisprudenza sicché gli interessi legali sono dovuti dal giorno della domanda.
La risoluzione del contratto comporta anche lobbligo della parte inadempiente di risarcire il danno sofferto dallaltra.
Questo danno è rappresentato di regola dalla lesione dellinteresse positivo ossia dalla lesione dellinteresse allesecuzione del contratto ( che si specifica nel lucro cessante e nel danno emergente) ma la parte risolvente può tuttavia limitare la sua pretesa risarcitoria allinteresse negativo, ossia a quelle perdite economiche che non avrebbe sofferto se non avesse stipulato il contratto ed ai mancati guadagni verificatisi in conseguenza delle altre occasioni contrattuali perdute. Ed é quello che è accaduto nel caso in esame in cui lattore chiede il risarcimento del danno pari alle perdite subite.
Nondimeno, tale danno non può dirsi certo nella sua esistenza.
Invero, ritiene il collegio, tenuto conto del profilo del xxx ( desunto dalle informazioni rese dallo stesso alla banca, dal suo portafoglio titoli e dal suo essere un soggetto che acquistava e rivendeva obbligazioni a seconda del mercato: cfr. la consulenza tecnica dufficio), che non vi sono elementi di fatto per ritenere provato, neppure per presunzioni, che lattore, se fosse stato informato dalla banca delle caratteristiche basilari dellinvestimento fatto, avrebbe acquistato titoli a bassa rischiosità ovvero privi di rischi, quali ad esempio i B.O.T. italiani. Al contrario il suo profilo di investitore induce a presumere che egli avrebbe investito il proprio denaro in altro titolo più sicuro ma pur sempre speculativo, nel senso che al più avrebbe avuto cura di scegliere un investimento che non lo esponesse già al momento dellacquisto al rischio della perdita de capitale. Ma in tal modo egli avrebbe comunque prescelto un tipo di titolo per sua natura dal rendimento fluttuante ed è proprio questa circostanza che non consente di affermare in termini di certezza né che egli con quel denaro avrebbe conseguito un rendimento né in che misura un rendimento sarebbe stato realizzato.
Non appare al collegio significativa al riguardo lindagine fatta dal consulente tecnico il quale ha affermato che, ad esempio, un investimento adeguato al profilo dellattore, sarebbe stato lobbligazione IRFIS, che dal 2001 al 2006 ha prodotto un tasso di remunerazione pari il 7% - non essendo indizi gravi, precisi e concordanti per affermare che lattore avrebbe scelto, tra i titolo adeguati ad un investitore con una propensione medio alta, proprio quello che in quel periodo ha prodotto un buon rendimento.
Queste considerazioni inducono a ritenere che il xxx, dunque, ha diritto soltanto alla restituzione della somma investita con gli interessi legali dal 19-7-2006 al soddisfo.
Per le considerazioni svolte in ordine allinteresse negativo, inoltre, non può essere ritenuto provato il maggior danno ex art. 1224, 2° comma c.c.
Alla risoluzione del contratto consegue, infine, che anche la parte fedele è tenuta a restituire la prestazione ricevuta e dunque lobbligo del xxx di restituire i titoli argentini con i rendimenti prodotti.
Lapplicazione delle norme sullindebito ed in particolare dellart. 2037 c.c. comporta che i beni da restituire vanno consegnati nello stato in cui essi si trovano con i frutti percepiti. Leventuale distruzione o deterioramento della cosa, ancorché dipendente da fatto suo proprio, rendono responsabile la parte fedele solo nei limiti del suo arricchimento. Anche in questo caso, infatti (ed a più forte ragione trattandosi della parte non inadempiente), si presume ex art. 2037 c.c. la buona fede al momento della ricezione dei titoli acquistati.
Tale essendo la disciplina applicabile è evidente che non vi è nessuno spazio per laccoglimento della richiesta della banca di tenere conto del minor valore attuale dei titoli e di quello maggiore che il xxx avrebbe ricevuto aderendo allofferta di scambio dello Stato argentino.
Neppure può essere accolta la domanda di restituzione del rendimento, non avendo la banca né dedotto né provato in che misura li abbia corrisposti.
Le spese seguono la soccombenza della banca ma essendo essa parziale vengono compensate nella misura della metà ad eccezione delle spese C.T.U., che vengono poste interamente a carico della banca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede
1. dichiara risolto il contratto di acquisto di Bond Argentina Titolo 12452870 Arg. Rep. 07 10% intercorso tra le parti;
2. condanna la Banca xxx s.p.a. al pagamento, in favore di xxx, della somma di euro 33.851,00 oltre interessi legali dal 19-7-2006 al soddisfo;
3. condanna xxx a restituire alla Banca xxx s.p.a. i titoli oggetto del contratto di acquisto;
4. rigetta tutte le altre domande proposte dalle parti;
5. condanna la xxx s.p.a. al pagamento della metà delle spese di giudizio sostenute dalla parte attrice, metà che liquida in euro 3.142,50, di cui 942,50, per diritti, euro 1.100,00 per onorario e la rimanente parte per spese, oltre al rimborso forfetario sulle spese generali ( nella misura del 12,5% sullimporto dei diritti e dellonorario) nonché IVA e CPA come per legge;
6. pone le spese di C.T.U. ( già liquidate in euro 1.212,28 per onorario oltre IVA e CPA) definitivamente a carico della parte convenuta, con obbligo della Banca xxx s.p.a. di rimborsare lattore che le abbia versate.
Così deciso in Napoli, il 4-2-2009
Fonte: altalex
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