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Rappresentazione e sostituzione testamentaria
La rappresentazione è listituto giuridico in virtù del quale una persona chiamata a succedere, per legge o per testamento, non ha la capacità di subentrare al de cuius:
- o perché deceduta al momento in cui si apre la successione
- o perché indegna, ossia impossibilitata a succedere perché resasi responsabile di taluno dei fatti, indicati dalla legge, sintomatici di particolare bassezza danimo o ingratitudine nei confronti del de cuius, e quindi tali da escluderla dalla successione (art. 467 e seguenti del codice civile).
La rappresentazione trova applicazione anche nei casi in cui la persona designata dalla legge o dal testamento abbia rinunciato alleredità.
Scopo della rappresentazione è evitare che a fare le spese dellindegnità o della rinuncia alleredità della persona designata siano i suoi discendenti; pertanto, la persona premorta, indegna o che abbia rinunciato alleredità, come dicevano i giuristi romani, potest capere sed non ritinere (ossia può prendere ma non trattenere) leredità, che passa quindi ai suoi discendenti legittimi o naturali.
La rappresentazione ha luogo:
- in linea retta a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto,
- in linea collaterale a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
Così, se un genitore lascia eredi, in parti uguali, i suoi due figli, e uno di questi è indegno o rinuncia alleredità, la sua quota passerà ai suoi figli, con laltro fratello che riceverà comunque la sua quota.
Se poi non vi sono i presupposti affinché possa applicarsi la rappresentazione (nellesempio: se il figlio che non può o non vuole ereditare non ha discendenti), scatta il cosiddetto accrescimento, in virtù del quale la quota di chi non ha voluto o potuto accettare verrà divisa fra gli altri eredi (sempre nellesempio, andrà tutto allaltro fratello). Può però accadere che il testatore abbia previsto questa eventualità, facendo luogo alla sostituzione testamentaria.
Sostituzione testamentaria
La sostituzione testamentaria (art. 688 e segg. c.c.) può essere ordinaria e fedecommissaria.
Con la sostituzione ordinaria, come appena detto, il testatore dispone che, qualora la persona designata nel testamento come erede o legatario non possa o non voglia accettare, i beni vadano ad altra persona indicata nello stesso testamento.
Con la sostituzione fedecommissaria (dal latino fidei committere, che significa affidare alla fiducia), invece, ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta, o il coniuge dellinterdetto, possono istituire erede o legatario, rispettivamente, il figlio, il discendente o il coniuge, con lobbligo, per il soggetto designato, di conservare e restituire alla sua morte i beni, anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dellinterdetto medesimo, cui spetta, finché è in vita, il godimento dei beni.
Scopo della sostituzione fedecommissaria è dare al testatore la possibilità di favorire quelle persone o quegli enti che si siano prodigati nellassistenza del congiunto interdetto, tanto che essa non produce effetti nei confronti della persona o dellente che abbia violato gli obblighi di assistenza; nel qual caso i beni, alla morte della persona istituita, verranno assegnati ai suoi successori legittimi (lo stesso dicasi se la persona o lente che ha avuto cura dellincapace, rispettivamente, premuore o si scioglie prima della morte di questi).
Analogo alla sostituzione fedecommissaria era il fedecommesso de residuo (parliamo al passato perché questo istituto è stato abrogato), col quale il testatore disponeva non che la persona istituita dovesse conservare i beni affinché alla sua morte andassero al sostituto (essa poteva quindi disporne liberamente, ma solo per atto tra vivi), ma che trasferisse alla persona designata dallo stesso testatore quelli che residuavano (da ciò il termine) alla sua morte.
Fonte: lastampa.it
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