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  • Denuncia e querela

    Anche se il linguaggio corrente identifica i due concetti, dal punto di vista tecnico sono diversi.
    In particolare, la denuncia (art. 333 del codice di procedura penale) è l’atto col quale una persona, anche diversa da quella offesa dal reato, che abbia avuto notizia di un reato perseguibile d’ufficio, ne informa il Pubblico Ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria.
    La denuncia può essere presentata sia oralmente che per iscritto (nel qual caso dev’essere firmata dal denunciante o da un suo procuratore speciale). Se anonima la denuncia non può essere presa in considerazione, a meno che non costituisca corpo del reato o provenga dall’imputato. Il cittadino non è obbligato a presentare la denuncia, a meno che non si tratti di un delitto contro la personalità dello Stato punito con l’ergastolo: nel qual caso è tenuto a presentarla immediatamente, pena la reclusione fino a 1 anno o la multa da 103 a 1.032 euro. La denuncia è invece sempre obbligatoria per il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nell’esercizio della funzione o del servizio, abbia avuto notizia di un reato perseguibile d’ufficio, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.
    Quanto alla querela (art. 120 e segg. del codice penale), è una condizione di procedibilità: essa, cioè, dev’essere presentata dalla persona offesa da un reato, o da un suo procuratore, nei casi in cui il reato non sia perseguibile d’ufficio o dietro richiesta o istanza, se si vuole ottenere la punizione del responsabile; fra i reati perseguibili a querela le percosse, l’ingiuria, la diffamazione che non sia a mezzo stampa, la minaccia e il furto non aggravati. La querela può essere presentata, entro 3 mesi dal giorno in cui l’interessato ha avuto notizia del reato (salvo che la legge disponga altrimenti), al Pubblico Ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria, anche oralmente: nel qual caso il ricevente redige un verbale che dev’essere firmato dal querelante.
    Se il reato ha danneggiato più persone la querela presentata da una soltanto di esse lo rende punibile, mentre se è stato commesso da più persone la querela si estende a tutte. Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa; se però la querela era già stata presentata, può essere ritirata dagli eredi soltanto se sono tutti d’accordo e se il querelato accetta. Chi ha presentato querela può anche ritirarla, parlandosi a riguardo di remissione di querela; occorre però che il querelato accetti; questi, infatti, potrebbe aver interesse a fare piena luce sul fatto oggetto di querela, allo scopo, se del caso, di far condannare l’incauto querelante per calunnia. Alla querela si può rinunciare: espressamente, vale a dire mediante dichiarazione scritta, rilasciata all’interessato o a un suo procuratore, o con dichiarazione orale resa a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un notaio, che ne redigono verbale sul quale il rinunciante deve apporre la propria firma; oppure tacitamente, ossia tenendo un comportamento incompatibile con la volontà di sporgere querela. La rinuncia alla querela, una volta fatta, è irrevocabile e non va confusa con la remissione di querela; con la remissione di querela , infatti, che può essere anch’essa espressa e tacita, si ritira una querela già presentata, mentre con la rinuncia ci si priva della possibilità di presentarla. Se i querelanti erano più d’uno, affinché la remissione di querela sia efficace dev’essere fatta da tutti, mentre la remissione fatta in favore di un correo si estende anche agli altri. Gli eredi possono ritirare una querela presentata a suo tempo dal de cuius , a patto, però, che siano tutti d’accordo e che il querelato accetti.
    Una particolare forma di querela è la querela di falso, che è il procedimento col quale si contesta l’autenticità di un documento: per esempio atto pubblico, scrittura privata.
    Fonte:lastampa.it



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