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Notificazioni a soggetti diversi dall?imputato con "mezzi alternativi" Cassazione penale , sez. V, sentenza 18.01.2010 n° 2105
La prescrizione per lopposizione alla custodia cautelare comincia a decorrere dalla notifica rituale e non dallinvio del fax o della comunicazione telefonica al difensore.
E quanto ha precisato la Suprema Corte con la recente sentenza 2105/2010, con cui ha, appunto, stabilito che la misura cautelare inizia a decorrere dal giorno in cui avviene, a mezzo dellufficiale giudiziario, il deposito del provvedimento applicativo della stessa misura.
I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso di un avvocato al quale il tribunale di Palermo aveva respinto (in quanto tardiva) la richiesta di riesame dellordinanza che disponeva il divieto di dimora per il suo assistito.
Il tribunale di primo grado , compiendo un errore di valutazione, aveva fatto scattare il conteggio dei 10 giorni utili per proporre impugnazione dalla data in cui lavvocato era stato avvertito della misura interdittiva mediante linvio di un fax, preceduto anche da una telefonata sul cellulare, con cui si comunicava il momento dell'interrogatorio.
I giudici di legittimità hanno ricordato che il termine per proporre la richiesta di riesame dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva decorre, per il difensore dellimputato, dal giorno in cui gli è stato notificato l'avviso del relativo deposito a norma dell'art. 309, comma 3, c.p.p. e non da quello della partecipazione all'interrogatorio previsto dall'art. 294 stesso codice o di altro evento che faccia presumere o la sua conoscenza, altrimenti conseguita, del provvedimento medesimo, come ad esempio il giorno in cui è stato faxato al difensore lavviso di interrogatorio.
Nella sentenza in commento, ancora, la Suprema Corte tiene a precisare che luso di mezzi alternativi, quali fax o telefono, pur previsti dalla legge, è consentito solo in casi di urgenza e limitatamente a particolari incombenze, come un interrogatorio, pur legato alla misura coercitiva, ma non può essere considerato valido ai fini della decorrenza dei termini per la domanda di riesame.
Quindi, in definitiva, ferma presa di posizione della Corte di Cassazione, secondo cui è escluso l'uso del fax o del telefono per notificare l'avviso di deposito di una misura cautelare che comporti un termine perentorio per l'impugnazione.
Fonte: altalex
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