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Contratti a tempo determinato: le ragioni sostitutive al vaglio della Cassazione
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 214 del 14 luglio 2009, nel pronunciarsi su diverse questioni inerenti il contratto a tempo determinato e, tra queste, nel rigettare la questione di legittimità dell'art. 1, comma 1 e 11 del D.Lgs. n. 368/2001, ha stabilito che il comma 1 dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 368/2001, in base al quale l'apposizione del termine al contratto di lavoro è consentita per ragioni di carattere sostitutivo, va interpretato sulla base del disposto del successivo comma 2 in cui si statuisce che "l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1".
Ne deriva, pertanto la necessità, di dare indicazione, nel contratto, del nominativo del lavoratore da sostituire. Solamente in questo modo potrà essere correttamente configurato il rapporto a tempo determinato.
La giurisprudenza di merito successiva ha tenuto in questi mesi un orientamento non uniforme perché in alcuni casi si è conformata all'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale mentre, in altri casi, ha preferito discostarsi da tale orientamento.
Intervengono, ora, in materia di ragioni sostitutive nei contratti a tempo determinato, due sentenze della Corte di Cassazione, la n. 1576 e la n. 1577 entrambe del 26 gennaio 2010, le quali forniscono una nuova opzione interpretativa e, senza disattendere l'orientamento della Corte Costituzionale, individuano alcuni correttivi all'onere di specificazione del nome del lavoratore sostituito nei casi di sostituzione di una pluralità di lavoratori.
Fonte: ilsole24ore.com
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