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  • Mancati versamenti da parte della società: l'amministratore è responsabile in solido?

    L'art. 2392 del cod. civ. che prescrive espressamente che gli amministratori sono responsabili solidalmente per le conseguenze del loro comportamento illecito si riferisce esclusivamente ai casi in cui il legale rappresentante sia considerato direttamente trasgressore della legge finanziaria - prevedendo in tale ipotesi che la responsabilità si estenda all' ente in via solidale - e non già all' ipotesi inversa , con la conseguenza che non è consentito estendere alla persona fisica una responsabilità ricadente direttamente sull' ente.
    E' quanto ribadito dalla sezione Tributaria della Corte di Cassazione nella sentenza 3828 del 18 febbraio scorso che ha accolto il ricorso e cassato la sentenza di merito che invece aveva riconosciuto l'amministratore della società responsabile in solido con la stessa per i mancati versamenti.
    I quesiti posti dal ricorrente:
    1) "se l'art. 12 legge 7 gennaio 1929 n. 4 si riferisce esclusivamente ai casi in cui il legale rappresentante sia considerato direttamente trasgressore della legge finanziaria, prevedendo, in tali ipotesi, che la responsabilità si estenda in via solidale all' Ente, e non già alla ipotesi inversa, con la conseguenza che non è consentito estendere alla persona fisica una responsabilità ricadente direttamente
    sull' Ente, soggetto passivo del rapporto tributario, sia pure in forza di atti o comportamenti del suo organo".
    2) "dica la Corte se ai sensi dell' art.2392 c.c. l'amministratore di una società di capitali è solidalmente responsabile con la società, in relazione agli atti da questi posti in essere, ma direttamente riferibili alla società quale soggetto passivo del rapporto tributario, nei confronti dell' Amministrazione Finanziaria" .
    Sul primo quesito la Corte di Cassazione ha richiamato la "precedente giurisprudenza consolidata" secondo la quale l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, in tema di repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, con riguardo alle infrazioni che comportano soprattassa o pena pecuniaria, commesse da persone fisiche che abbiano la rappresentanza di enti privati forniti di personalità giuridica, prevede la responsabilità solidale dell'ente, in aggiunta a quella dell'autore dell'illecito, mentre non contempla l'ipotesi inversa, con la conseguenza che, alla stregua della predetta disposizione, in caso di infrazioni direttamente imputabili all'ente quale soggetto passivo del rapporto tributario, sia pure in forza di atti o comportamenti del suo organo, resta esclusa la possibilità di affermare la responsabilità del rappresentante, in solido con quella del rappresentato". Inoltre, continua la Corte sempre riferendosi a precedente giurisprudenza (Cass. Sez Trib. Sento n. 6258-2001) "(a) il principio della identificazione del trasgressore, soggetto passivo della sanzione, con l'autore materiale della violazione risulta ... accolto ...dal legislatore con il d.lgs. n. 472-97, abrogativo, tra l'altro, della descritta normativa, che, all' art 2, comma 2, considera la persona fisica che ha posto in essere il comportamento trasgressivo come unico centro d'imputazione della sanzione, e, all' art. n, ha poi esteso la responsabilità dell'autore della violazione, in via solidale, al contribuente, che ben può essere un ente, con o senza personalità giuridica, (b) che l'amministratore di una società di capitali non può essere chiamato, in base alla normativa precedente a quella contenuta nel d.lgs.n. 472-97, puramente e semplicemente a rispondere del pagamento delle sanzioni comminate a carico della società che gestisce e (c) che una responsabilità nei suoi confronti può configurarsi solo se siano a lui direttamente ascrivibili omissioni colpose od attività tali che ne facciano l'autore della trasgressione in relazione alla quale è stata fatta applicazione della penalità (Cfr. Cass. sent. n. 3342-86)" .
    In ordine al secondo quesito la Suprema Corte ha affermato che "la responsabilità personale del legale rappresentante di una società di capitali" deve "configurarsi come ipotesi eccezionale rispetto a quella normale della imputabilità della responsabilità alla persona giuridica": discende da tanto l'assoluta insufficienza, in ordine a tanto, della mera deduzione (erroneamente, quindi, ritenuta fondante l'affermazione della responsabilità dello stesso nella decisione impugnata) che "l'amministratore (...) non aveva provveduto a versare le imposte dovute" non costituendo tal fatto prova della certa e sicura ascrivibilità dell'omissione dei versamenti a fatto, proprio ed esclusivo, di esso amministratore, quindi di un suo "comportamento illecito". L'assoluta carenza di qualsiasi allegazione (nonché prova) in ordine all' esistenza di un "comportamento" del (...) definibile come "illecito" toglie fondamento fattuale anche al richiamo operato dal giudice di appello alla disposizione dettata dall' art.2392 cod. civ., la cui applicabilità alla fattispecie, peraltro, deve essere esclusa perché:
    (1) tale norma regola unicamente la responsabilità degli amministratori "verso la società" e non anche quella degli stessi amministratori verso i "creditori sociali" oppure verso "i singoli soci o terzi", regolamentate, rispettivamente, dai successivi artt.2394 e 2395,
    (2) la solidarietà prevista dall' art. 2392 ha una valenza esclusivamente interna, tra i soli amministratori (ove più di uno) e non fonda affatto una generalizzata solidarietà dell' amministratore o degli amministratori per le obbligazioni della società.".
    Fonte: ilsole24ore.com


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