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L?avvocato che non raggiunge il risultato promesso non ha diritto al compenso Cassazione civile , sez. II, sentenza 11.01.2010 n° 230
Nella sentenza 11 gennaio 2010, n. 230 la Corte di Cassazione afferma un principio destinato a rappresentare un interessante spunto in tema di qualificazione giuridica dellobbligazione che il professionista, e segnatamente lavvocato, assume nei confronti del proprio cliente.
Nella fattispecie in esame, oggetto del mandato professionale è espressamente limpegno, assunto dallavvocato, di far ottenere al cliente un determinato risultato utile in cambio di un determinato compenso dovuto, pertanto, in ragione delleffettivo raggiungimento del risultato stesso.
Lipotesi negoziale di riferimento, che si verifica spesso nella pratica, diverge dallo schema tipico del mandato professionale, in cui il cliente affida allavvocato il compito di svolgere lattività prodromica al raggiungimento del risultato auspicato, obbligandosi a corrispondere al professionista i compensi per lattività svolta ed indipendentemente dal risultato.
A ben vedere, lipotesi in esame non è assimilabile neppure al c.d. patto quota lite[1], ossia laccordo con cui professionista e cliente rivolto commisurano i compensi dovuti allutilità patrimoniale derivata al cliente per effetto dellattività svolta dallavvocato.
Anche in una simile evenienza, lobbligazione assunta dal professionista è pur sempre quella di compiere tutta lattività necessaria in vista del conseguimento del risultato utile auspicato al cliente, mentre la deviazione rispetto allo schema tipico opera limitatamente al quantum del compenso esigibile, suscettibile di essere, al limite, azzerato in caso di mancato conseguimento di qualsiasi risultato economicamente apprezzabile.
Nel caso in esame, invece, la peculiarità consiste nel fatto che loggetto dellobbligazione del professionista è proprio quello di raggiungere il risultato. Qui, in altri termini, lavvocato si impegna specificamente a far conseguire al cliente il risultato voluto, sicché il diritto al compenso, inteso in termini di controprestazione a carico del cliente, è causalmente collegato alla realizzazione di tale risultato e sorge se, e solo se, il risultato stesso sia effettivamente raggiunto.
Le parti, nel libero esercizio della loro autonomia contrattuale[2], così, costruiscono e pongono a carico del professionista una obbligazione non più di mezzi ma di risultato[3], con tutte le conseguenze che ne derivano sotto il profilo dinamico e della patologia del rapporto.
Il mancato raggiungimento del risultato si risolve in unipotesi di non adempimento dellobbligazione assunta, con il corollario della perdita del diritto al compenso.
Certo, la mancata realizzazione del risultato può dipendere da fattori estranei alla sfera di controllo e dalla volontà del professionista-debitore, ma una simile circostanza potrà rilevare soltanto ai fini delleventuale esclusione di una responsabilità risarcitoria dellavvocato[4], qualificando in termini di non imputabilità il mancato adempimento, ma non varrà a far, in qualche modo, surrettiziamente rivivere il diritto a conseguire il compenso.
La Corte di Cassazione, nella sentenza in oggetto, riconosce piena legittimità giuridica ad un simile schema negoziale, stabilendo che se il rapporto professionale che lega l'avvocato al cliente comporta, di norma, una obbligazione di mezzi e non di risultato, con la conseguenza che la prestazione vada retribuita a prescindere dallesito conseguito, nulla vieta tuttavia che il mandato possa avere specificatamente ad oggetto il conseguimento di un determinato risultato, con la conseguenza che, in questo caso, il compenso pattuito è dovuto solo in caso di effettivo raggiungimento del risultato promesso.
[1] In tema di patto quota lite, si veda linteressante contributo di Ciavola, PQL Come redigere un patto di quota lite (Altalex.com).
[2] In tema di autonomia contrattuale, si veda il focus di Altalex Massimario Autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.) (Massimario.it).
[3] Sulla distinzione, in tema di obbligazione dellavvocato, tra obbligazione di mezzi, obbligazione di risultato e obbligazione di risultati intermedi, si veda Plenteda, La responsabilità dellavvocato, rischi risarcitori e strumenti di tutela, Halley Ed., 2008.
[4] Per una definizione sintetica della fattispecie tipica di responsabilità dellavvocato, si veda Plenteda, Responsabilità dellavvocato (Plentedamaggiulli.it).
Fonte: altalex
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