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  • Attività di avvocato, richiesta, consulenza, precisazioni Cassazione civile , sez. II, sentenza 11.01.2010 n° 230

    Se all’avvocato viene chiesto di studiare una pratica per trovare una soluzione, al fine di avere un riconoscimento di una qualifica superiore, e ciò non viene conseguito, il professionista deve trattenere solo l’acconto, senza ulteriori somme. (1-10)

        (1) In tema di responsabilità dell’avvocato domiciliatario, si veda Cassazione civile, sez. II, sentenza 12.10.2009 n° 21589.
        (2) In tema di responsabilità dell’avvocato e di perdita di chance, si veda Cassazione civile, sez. II, sentenza n. 12354/09.
        (3) In tema di responsabilità dell’avvocato e della necessitò di corrette informazioni da parte del cliente, si veda Cassazione civile, sez. III, sentenza 06.05.2009 n° 8016.
        (4) Sul problema del rapporto tra Irap e professione forense, si veda Cassazione civile, sez. tributaria, sentenza 14.04.2009, n° 8834.
        (5) Si veda il focus RINALDI, Prestazione d’opera intellettuale: l'art. 2230 c.c..
        (6) Si veda anche il focus RINALDI, Responsabilità del professionista: l'art. 2236 c.c. annotato con la giurisprudenza.
        (7) In tema di avvocato ed impossibilità a comparire, si veda Cassazione penale, sez. III, sentenza 09.02.2009 n° 5496.
        (8) Si veda anche il focus PLENTEDA, La responsabilità professionale dell’avvocato nella recente giurisprudenza.
        (9) In tema di limiti del mandato, si veda Corte d'Appello Firenze, sentenza 19.01.2009 n° 60 con nota di PLENTEDA.
        (10) Tra le pubblicazioni più recenti, si veda Plenteda, La responsabilità dell'avvocato - Rischi risarcitori e strumenti di tutela, Halley, 2008 (collana diretta da Luigi Viola).

        In dottrina, tra le pubblicazioni, si vedano:
        - PLENTEDA, I danni non patrimoniali cagionati dall'avvocato, in La Responsabilità Civile, 2009, 3;
        - TOSCHI VESPASIANI, L'avvocato arriva tardi all'udienza fuori sede: risarcibilità dei danni da ritardo del treno, in La Responsabilità Civile, 2008, 10;
        - MARICONDA, Prestazione professionale del praticante avvocato e nullità del contratto, in Il Corriere Giuridico, 2007, 5;
        - FOFFA, Responsabilità professionale dell'avvocato per proposizione di un appello inammissibile, in Danno e Responsabilità, 2007, 11.

        SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

        SEZIONE II CIVILE

        Sentenza 10 novembre 2009 - 11 gennaio 2010, n. 230

        (Presidente Schettino - Relatore Correnti)

        Svolgimento del processo

        Con varie citazioni del 1987 e 1988 il dott. proc. L. C., premesso di aver ricevuto incarichi professionali per ricercare una possibile soluzione giuridica per far conseguire le funzioni superiori di aiuto, conveniva i dottori **** per il pagamento dei compensi, detratti gli acconti.

        Si costituivano i convenuti, resistendo e svolgendo, in parte, riconvenzionali per la restituzione degli importi versati.

        Riuniti i giudizi, il Pretore di Bari, con sentenza 10.1.96, rigettava le domande con compensazione delle spese.

        Proponeva appello il C., resistevano gli appellati e la Corte di appello di Bari, con sentenza n. 1028/05, rigettava il gravame con condanna alle spese, osservando che l'onorario relativo al mandato era subordinato alla presa d'atto del provvedimento di assegnazione alle funzioni di aiuto da parte del CO.RE.CO; che le delibere non erano conformi agli schemi elaborati dal C., in quanto non prevedevano il riconoscimento del trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori; che sostanzialmente i convenuti avevano ammesso la pattuizione di un compenso di sole lire 1.000.000 per il riconoscimento delle funzioni e di altre lire 2.000.000 ove fossero stati corrisposti gli arretrati mentre non vi era prova da parte del C. sul tenore dell'accordo relativo al corrispettivo.

        Ricorre il C. con tre motivi e successiva memoria conclusiva, non svolgono difesa le controparti, nemmeno dopo la disposta rinotifica del ricorso a S. e B., stabilita all'udienza del 6.12.2006.

        Motivi della decisione

        Col primo motivo si deducono violazione del procedimento interpretativo del contratto, con riguardo ai requisiti e difetto di motivazione perché il mandato riguardava il riconoscimento e conferimento della qualifica superiore di aiuto (e di farmacista dirigente per l'Aceto) sia dinanzi all'organo di gestione che a quello di controllo.

        Col secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 115 e 116 cpc, 2697, 2698, 1375 cc perché la lettura del Tribunale dei deliberati è esclusa dalle bozze consegnate agli assistiti l'11.6.1985 ed il Tribunale ignora il regime degli incarichi perché ogni incarico formale di funzioni superiori deve regolare il trattamento economico, ai sensi dell'art. 33 dpr n. 3/1957.

        Col terzo motivo si lamentano violazione degli artt. 112 e 99 cpc, difetto di motivazione, alterazione dell'oggetto del mandato e del corrispettivo, violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 2697 cc, perché gli assistiti vennero edotti circa l'approvazione delle delibere e l'ulteriore pagamento di lire 2.000.000 non era subordinato alla riscossione degli arretrati, ipotesi nemmeno prospettabile per l'Aceto.

        Le tre censure non sono idonee a confutare la motivazione della sentenza che si fonda sull'assenza di prova, da parte del C., sull'importo del corrispettivo pattuito, onere su di lui incombente, in assenza, peraltro, di una analitica e non contestata notula sulle specifiche incombenze effettuate e sulla obbligatorietà ed inderogabilità delle tariffe minime, all'epoca vigente.

        In particolare, la sentenza impugnata, dopo aver esaminato diffusamente i rapporti tra le parti alle pagine quattro, cinque, sei, sette ed otto, ha concluso: “appare plausibile che le intese sul corrispettivo fossero intervenute nei termini riferiti dai convenuti. Assorbente è in ogni caso l'argomentazione di cui a pag. 16 dell'impugnata sentenza secondo la quale in difetto di prova da parte del C. sul tenore dell'accordo relativo al corrispettivo posto a base della domanda lo stesso può avere efficacia soltanto nei limiti del riconoscimento dei convenuti”.

        Se, invero, il rapporto professionale che lega l'avvocato al cliente comporta una obbligazione di mezzi e non di risultato, con la conseguenza che la prestazione va retribuita a prescindere dall'esito conseguito, nella specie la pacifica circostanza che il non meglio specificato mandato riguardasse il riconoscimento e conferimento delle funzioni di aiuto e la deduzione dei convenuti che il compenso era stato indicato in lire 1.000.000 elevabile a lire 3.000.000, in caso di riconoscimento di arretrati, comportava l'onere dell'attore di provare circostanze specifiche e non di contrapporre una tesi diversa.

        Le odierne censure sono generiche e non autosufficienti, non riportano gli atti richiamati (vedi secondo motivo circa le bozze consegnate agli assistiti) e non sono risolutive, costituendo, peraltro, lo schema di deliberazione prerogativa specifica degli organi amministrativi dell'ente e del responsabile del procedimento.

        L'attività del professionista si traduce, in definitiva, in uno o più pareri, nemmeno espressamente ed analiticamente indicati e riportati, con riferimento ai quali non si deduce una violazione di tariffe obbligatorie.

        In definitiva il ricorso va rigettato, mentre la mancata costituzione delle controparti esime dalla pronunzia sulle spese.

        P.Q.M.

        La Corte rigetta il ricorso.
    Fonte: altalex


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