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  • La morte dell'imputato vanifica anche il risarcimento alla parte civile

    Se l’imputato muore prima del passaggio in giudicato della sentenza viene meno non solo il rapporto processuale penale ma anche quello civile inserito nel processo penale. In pratica, il decesso dell’imputato pone nel nulla anche la sua eventuale responsabilità civile. In punto di diritto, infatti, l’esistenza e la permanenza in vita della persona accusata costituiscono il presupposto processuale della sentenza e della sussistenza del rapporto anche civilistico, essendo inapplicabili in sede penale gli istituti della successione nel processo, della sua interruzione ed estinzione. Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza 48308/09 con cui ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso di una parte civile per sopravvenuta carenza d’interesse, in quanto nelle more del procedimento l’imputato era deceduto come da certificazione in atti. Insomma, il suo venir fisicamente meno ha fatto cessare anche quell’elemento di collegamento che consentiva di accedere all’azione civilistica nei suoi confronti. «La posizione del responsabile civile - ha ricordato, infatti, la Suprema corte - è intimamente connessa e collegata a quella dell’imputato».
    Fonte: lastampa.it


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