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Indicazione del C.F. nel contributo all?Autorità
E illegittima lesclusione dalla gara di un impresa che ha erroneamente indicato il codice fiscale di un'altra società sul contributo dovuto allAutorità di vigilanza sui contratti pubblici.
Così ha stabilito la sentenza del Consiglio di Stato, 17 febbraio 2010 n. 918.
Nel caso in esame, relativo ad una gara per laffidamento dei lavori di sistemazione e potenziamento di alcune frazioni di una cittadina valdostana, i giudici di Palazzo Spada hanno sancito che limpresa fosse stata illegittimamente esclusa in quanto nessuna disposizione della lex specilis imponeva lesclusione per erronea indicazione del codice fiscale: tale esclusione è invece prevista, dalla medesima disposizione, per la diversa ipotesi dellomesso pagamento del contributo e della "mancata o errata indicazione del CIG".
Ogniqualvolta esista la prova delladempimento del versamento del contributo, quindi, non può configurarsi alcun tipo di comportamento punibile con lesclusione dalla gara, ma tuttal più potrà essere disposta unintegrazione documentale.
Qui il pagamento è riconducibile allimpresa, essendo stato correttamente indicato il CIG, e appartenendo il codice fiscale indicato alla ditta controllante al 100% della ricorrente,tenuto conto altresì che gli operatori economici sono tenuti a versare allAutorità di vigilanza sui contratti pubblici il prescritto contributo (che varia in relazione allimporto posto a base di gara) con riferimento alla singola gara o addirittura al singolo lotto della gara cui partecipano, secondo le prescrizioni della Autorità di vigilanza (V. deliberazione del 24 gennaio 2008 e 1° marzo 2009).
LAvcp è intervenuta sul tema in più occasioni, con le deliberazioni n.267/2007 e 115/2008, ed ha sancito che lerronea indicazione del codice fiscale non è causa di esclusione dellimpresa dalla gara, essendo requisito di partecipazione alle gare unicamente la dimostrazione del pagamento del prescritto contributo.
La stessa Autorità ha dichiarato che lesclusione non si estende neanche alle ipotesi in cui limpresa abbia indicato in modo errato il CIG, ovvero abbia omesso di indicarlo nella causa di versamento, essendo possibile in tal caso procedere allintegrazione documentale (parere 34 del 31 gennaio 2008).
In conclusione, può affermarsi che leccessiva rigidità della stazione appaltante nel valutare lesclusione dei concorrenti si scontra con i principi di proporzionalità, par condicio, ragionevolezza e favor partecipationis, ovvero i baluardi posti dalla Corte di Giustizia Europea a presidio dellandamento delle gare, a cui la stazione appaltante e lamministrazione aggiudicatrice devono uniformare la propria attività in ogni fase della procedura ad evidenza pubblica.
Fonte: ilsole24ore.com
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