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  • Indicazione del C.F. nel contributo all?Autorità

    E’ illegittima l’esclusione dalla gara di un impresa che ha erroneamente indicato il codice fiscale di un'altra società sul contributo dovuto all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
    Così ha stabilito la sentenza del Consiglio di Stato, 17 febbraio 2010 n. 918.
    Nel caso in esame, relativo ad una gara per l’affidamento dei lavori di sistemazione e potenziamento di alcune frazioni di una cittadina valdostana, i giudici di Palazzo Spada hanno sancito che l’impresa fosse stata illegittimamente esclusa in quanto nessuna disposizione della lex specilis imponeva “l’esclusione per erronea indicazione del codice fiscale: tale esclusione è invece prevista, dalla medesima disposizione, per la diversa ipotesi dell’omesso pagamento del contributo e della "mancata o errata indicazione del CIG".
    Ogniqualvolta esista la prova dell’adempimento del versamento del contributo, quindi, non può configurarsi alcun tipo di comportamento punibile con l’esclusione dalla gara, ma tutt’al più potrà essere disposta un’integrazione documentale.
    Qui il pagamento è riconducibile all’impresa, essendo stato correttamente indicato il CIG, e appartenendo il codice fiscale indicato alla ditta controllante al 100% della ricorrente,“tenuto conto altresì che gli operatori economici sono tenuti a versare all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici il prescritto contributo (che varia in relazione all’importo posto a base di gara) con riferimento alla singola gara o addirittura al singolo lotto della gara cui partecipano, secondo le prescrizioni della Autorità di vigilanza (V. deliberazione del 24 gennaio 2008 e 1° marzo 2009).”
    L’Avcp è intervenuta sul tema in più occasioni, con le deliberazioni n.267/2007 e 115/2008, ed ha sancito che “l’erronea indicazione del codice fiscale non è causa di esclusione dell’impresa dalla gara, essendo requisito di partecipazione alle gare unicamente la dimostrazione del pagamento del prescritto contributo”.
    La stessa Autorità ha dichiarato che l’esclusione non si estende neanche alle ipotesi in cui l’impresa abbia indicato in modo errato il CIG, ovvero abbia omesso di indicarlo nella causa di versamento, essendo possibile in tal caso procedere all’integrazione documentale (parere 34 del 31 gennaio 2008).
    In conclusione, può affermarsi che l’eccessiva rigidità della stazione appaltante nel valutare l’esclusione dei concorrenti si scontra con i principi di proporzionalità, par condicio, ragionevolezza e favor partecipationis, ovvero i baluardi posti dalla Corte di Giustizia Europea a presidio dell’andamento delle gare, a cui la stazione appaltante e l’amministrazione aggiudicatrice devono uniformare la propria attività in ogni fase della procedura ad evidenza pubblica.
    Fonte: ilsole24ore.com


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