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Tosap non dovuta sui cartelloni, resta da pagare solo l?imposta sulle pubblicità
La Tosap non va pagata dalla società che paghi limposta sulle pubblicità sui cartelloni in strada. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 105 dell8 gennaio 2010, secondo cui gli impianti pubblicitari sono soggetti a imposta di pubblicità e non alla tassa di occupazione del suolo pubblico, poiché gli impianti pubblicitari o per pubbliche affissioni occupano necessariamente una parte di suolo pubblico. Peraltro, l'applicazione di questo principio non è impedita dal mancato regolare versamento della imposta sulla pubblicità, in quanto, anche in tale ipotesi, la tassa di occupazione suolo pubblico è destinata ad essere compresa ed assorbita nella imposta sulla pubblicità, in tal caso riscossa con le procedure coattive (e con l'applicazione delle relative sanzioni); cioè in base al rilievo che, se l'imposta sulla pubblicità comprende in sé l'imposta di occupazione suolo pubblico per cui esistano gli astratti presupposti, non vi é ragione perché questa situazione di diritto muti nel caso in cui l'applicazione dell'imposta avvenga con atti impositivi dell'ufficio e non su denuncia del contribuente.
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