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  • Telelaser valido anche senza fotografia, almeno fino a querela di falso

    Brutte notizie per gli automobilisti per quanto riguarda il telelaser. È legittimo, infatti, il verbale redatto dagli agenti basato sulla rilevazione dei dati dell’apparecchiatura. Dunque, non è indispensabile né la fotografia né altri mezzi di riproduzione meccanica della velocità e dell’auto multata, le trascrizioni dei vigili vanno più che bene, salvo querela di falso da parte dell’automobilista. A questa interessante conclusione, che susciterà non poche polemiche da parte degli automobilisti, è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 171 dell’8 gennaio 2010, con cui ha sottolineato il fatto che “con specifico riferimento all'apparecchiatura denominata "telelaser", debitamente omologata, è ingiustificata la tesi volta ad escludere che l'accertamento della velocità, con riferimento ad un singolo determinato veicolo, possa essere idoneamente documentato dal verbale degli agenti addetti alla rile­vazione, essendo il relativo verbale dotato di effica­cia probatoria fino a querela di falso quanto ai dati in esso attestati dal pubblico ufficiale; ed altrettan­to ingiustificata è la tesi per cui la dizione dell'art. 345 del regolamento d'esecuzione "in modo chiaro e accertabile" implichi la necessità che l'apparecchiatura elettronica fornisca anche prova do­cumentale, visiva (fotografia) od altrimenti meccanica automatica (scontrino), dell'individuazione del veicolo e non solo la visualizzazione sul display dalla veloci­tà dello stesso. Qualora l’autista non abbia dedotto e provato, o chiesto invano di provare, specifici elementi dai quali desumere un cattivo funzionamento dell'apparecchio utilizzato nella circostanza, donde debba essere tratta la conclusione che le risultanze dell'accertamento compiuto con l'apparecchiatura elet­tronica non erano state vinte da prova contraria, l'accertamento dell'infrazione è valido e legittimo, in quanto, da un lato, l'apparecchiatura utilizzata, "te­lelaser", consente la visualizzazione sul display della velocità rilevata, dall'altro, la riferibilità di detta velocità ad un veicolo determinato discende dall'operazione di puntamento e, quindi, d'i­dentificazione del veicolo stesso effettuata dall'agente di polizia stradale che ha in uso l'apparecchiatura in questione”.


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