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Telelaser valido anche senza fotografia, almeno fino a querela di falso
Brutte notizie per gli automobilisti per quanto riguarda il telelaser. È legittimo, infatti, il verbale redatto dagli agenti basato sulla rilevazione dei dati dellapparecchiatura. Dunque, non è indispensabile né la fotografia né altri mezzi di riproduzione meccanica della velocità e dellauto multata, le trascrizioni dei vigili vanno più che bene, salvo querela di falso da parte dellautomobilista. A questa interessante conclusione, che susciterà non poche polemiche da parte degli automobilisti, è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 171 dell8 gennaio 2010, con cui ha sottolineato il fatto che con specifico riferimento all'apparecchiatura denominata "telelaser", debitamente omologata, è ingiustificata la tesi volta ad escludere che l'accertamento della velocità, con riferimento ad un singolo determinato veicolo, possa essere idoneamente documentato dal verbale degli agenti addetti alla rilevazione, essendo il relativo verbale dotato di efficacia probatoria fino a querela di falso quanto ai dati in esso attestati dal pubblico ufficiale; ed altrettanto ingiustificata è la tesi per cui la dizione dell'art. 345 del regolamento d'esecuzione "in modo chiaro e accertabile" implichi la necessità che l'apparecchiatura elettronica fornisca anche prova documentale, visiva (fotografia) od altrimenti meccanica automatica (scontrino), dell'individuazione del veicolo e non solo la visualizzazione sul display dalla velocità dello stesso. Qualora lautista non abbia dedotto e provato, o chiesto invano di provare, specifici elementi dai quali desumere un cattivo funzionamento dell'apparecchio utilizzato nella circostanza, donde debba essere tratta la conclusione che le risultanze dell'accertamento compiuto con l'apparecchiatura elettronica non erano state vinte da prova contraria, l'accertamento dell'infrazione è valido e legittimo, in quanto, da un lato, l'apparecchiatura utilizzata, "telelaser", consente la visualizzazione sul display della velocità rilevata, dall'altro, la riferibilità di detta velocità ad un veicolo determinato discende dall'operazione di puntamento e, quindi, d'identificazione del veicolo stesso effettuata dall'agente di polizia stradale che ha in uso l'apparecchiatura in questione.
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