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Risponde di estorsione il creditore che minaccia di morte il proprio debitore per essere pagato
Rischia una condanna per tentata estorsione chi presta del denaro e, al fine di ottenerne la restituzione, minaccia di morte il debitore. In tal caso, infatti, siamo al di fuori dellarea di configurabilità dellarticolo 393 del Codice penale (Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone) perché, per questo reato, la condotta violenta o minacciosa è strettamente legata alla finalità dellagente di far valere il preteso diritto, rispetto al cui conseguimento si pone come elemento accidentale. Insomma, per integrare il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta minacciosa non può consistere in una manifestazione sproporzionata e gratuita di violenza. In questo caso si configura, invece, il più grave delitto di estorsione in quanto la coartazione dellaltrui volontà è finalizzata a conseguire un profitto ingiusto.
Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza 44029/09 con cui ha confermato la condanna per tentata estorsione nei confronti di un uomo che, per ottenere indietro la somma che aveva prestato ad una negoziante, aveva minacciato la donna di morte e di farle saltare in alto il negozio. Per la seconda sezione penale del Palazzaccio, infatti, non è configurabile lesercizio arbitrario delle proprie ragioni perché il mezzo per ottenere ladempimento del credito vantato è consistito in unintimidazione sproporzionata e gratuita. Insomma, lintento del creditore è andato oltre ogni soddisfacimento di un proprio preteso diritto, perché la coartazione della volontà del debitore ha assunto i caratteri dellingiustizia.
Fonte: lastampa.it
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