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  • Ogm legittimi anche se le regioni non hanno adottato i piani di coesistenza

    Se un’azienda agricola chiede al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali l’autorizzazione alla messa in coltura di varietà di mais geneticamente modificate iscritte nel catalogo comune europeo, il Ministero non può tergiversare anche se le regioni non hanno adottato i piani di coesistenza perché il blocco generalizzato dei procedimenti di autorizzazione in attesa dell’intervento regionale esporrebbe lo Stato italiano a responsabilità sul piano comunitario, rendendo di fatto inapplicabile nell’ordinamento nazionale quello che è un principio imposto dal diritto comunitario.

    Il diritto comunitario e gli OGM
    La direttiva 2001/18/CE costituisce il testo normativo fondamentale, in punto sia di “immissione in commercio” di OGM «un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l’accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale», sia di “emissione deliberata” di OGM nell’ambiente. La direttiva è sufficientemente ampia per ricomprendervi ogni fase dell’impiego di OGM in agricoltura, una volta superate le complesse fasi di autorizzazione che la medesima direttiva prevede.

    La procedura, infatti, comporta una penetrante valutazione, caso per caso, degli eventuali rischi per l’ambiente e la salute umana, connessi all’immissione in commercio, ovvero anche all’emissione di ciascun OGM ai fini dell’uso agricolo. In tal senso, in tema di coltivazione degli OGM, rilevante è la decisione della Commissione n. 2002/623/CE del 24 luglio 2002 (recante note orientative ad integrazione dell’Allegato II della direttiva 2001/18/CE) che ha ulteriormente arricchito i criteri cui attenersi per la valutazione del rischio ambientale, anche con particolare ed espresso riferimento alle “pratiche agricole”. Sulla base di tali presupposti, è stato successivamente emanato il regolamento n. 1829/2003 del 22 settembre 2003 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati). Con tale regolamento è stata prevista una forma di tutela per il regime degli alimenti geneticamente modificati, chiarendo (art. 7, comma 5) che «l’autorizzazione concessa secondo la procedura […] è valida in tutta la Comunità».

    Tutela economica e tutela della salute
    Su un piano connesso, ma distinto, è stata emanata la raccomandazione 2003/556/CE del 23 luglio 2003 (Raccomandazione della Commissione recante orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza tra culture transgeniche, convenzionali e biologiche). Questa raccomandazione disciplina in modo espresso ed analitico la coesistenza tra culture nell’ambito della produzione agricola, ponendo come esplicita premessa il principio che «nell’Unione europea non deve essere esclusa alcuna forma di agricoltura, convenzionale, biologica e che si avvale di OGM». Questa raccomandazione, muovendo dalla premessa secondo cui “gli aspetti ambientali e sanitari” connessi alla coltivazione di OGM sono affrontati e risolti esaustivamente alla luce del regime autorizzatorio disciplinato dalla direttiva 2001/18/CE, circoscrive espressamente il proprio campo applicativo ai soli “aspetti economici connessi alla commistione tra culture transgeniche e non transgeniche”, in relazione alle “implicazioni” che l’impiego di OGM può comportare sulla “organizzazione della produzione agricola”. In sostanza, il fatto che l’impiego di OGM autorizzati in agricoltura sia garantito dalla normativa comunitaria ha trovato ulteriore conferma nella decisione 2003/653/CE della Commissione europea del 2 settembre 2003 (relativa alle disposizioni nazionali sul divieto di impiego di organismi geneticamente modificati nell’Austria superiore, notificate dalla Repubblica d’Austria a norma dell’art. 95, par. 5, del Trattato CE), con cui, ai sensi dell’art. 95 del Trattato, è stato respinto un progetto di legge del Land dell’Austria superiore, che avrebbe voluto vietare in via generale sul proprio territorio l’utilizzo di OGM, al fine di proteggere i sistemi di produzione agricola tradizionali. In questa decisione si è affermato che, in presenza delle disposizioni comunitarie in materia miranti a “ravvicinare la legislazione degli Stati membri”, questi ultimi non possono impedire la coltivazione delle sementi OGM autorizzate, ma semmai eventualmente utilizzare la apposita “clausola di salvaguardia” di cui all’art. 23 della medesima direttiva, peraltro sempre in riferimento all’impiego di singoli OGM.

    La disciplina statale
    Con decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 224, di recepimento della direttiva 2001/18/CE, è stata posta un’analitica e complessa disciplina di tutela allo specifico fine di «proteggere la salute umana, animale e l’ambiente relativamente alle attività di rilascio di organismi geneticamente modificati». Successivamente, con d.l. n. 279/2004, conv. in l. n. 5/2005, è stata dettata una disciplina volta ad assicurare la «coesistenza» tra colture transgeniche, biologiche e convenzionali che devono essere «praticate senza che l’esercizio di una di esse possa compromettere lo svolgimento delle altre», ciò al fine di tutelare le peculiarità e le specificità produttive ed evitare ogni forma di commistione tra le sementi transgeniche e quelle convenzionali e biologiche. L’intervento del legislatore italiano ha fatto seguito alla raccomandazione della Commissione europea del 23 luglio 2003 2003/556, nella quale sono stati formulati gli orientamenti (non vincolanti) concernenti gli aspetti più strettamente economici della coesistenza.

    Secondo la Commissione, «gli agricoltori dovrebbero poter scegliere liberamente quale tipo di coltura praticare, convenzionale, transgenica o biologica e nessuna di queste forme di agricoltura dovrebbe essere esclusa nell’Unione europea. [...] La coesistenza, quindi, si riferisce alla possibilità per i conduttori agricoli di praticare una scelta tra colture geneticamente modificate, produzione convenzionale e biologica, nel rispetto degli obblighi regolamentari in materia di etichettatura o di standard di purezza» (all. raccomandazione 2003/556 Ce, par. 1.1). Il d.l. n. 279/2004 è stato espressamente adottato «in attuazione della raccomandazione della Commissione 2003/556/CE del 23 luglio 2003» (art. 1), atto comunitario che disciplina l’organizzazione della produzione agricola per gli aspetti “economici conseguenti all’utilizzo in agricoltura di OGM ed, invece, estraneo a profili “ambientali e sanitari”. Per la parte che si riferisce al principio di coesistenza e che implicitamente ribadisce la liceità dell’utilizzazione in agricoltura degli OGM autorizzati a livello comunitario, il legislatore statale con l’adozione del citato d.l. ha esercitato la competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione), nonché quella concorrente in tema di tutela della salute (art. 117, terzo comma, della Costituzione), con ciò anche determinando l’abrogazione per incompatibilità dei divieti e delle limitazioni in tema di coltivazione di OGM che erano contenuti in alcune legislazioni regionali. Infatti, la formulazione e specificazione del principio di coesistenza tra colture transgeniche, biologiche e convenzionali, rappresenta il punto di sintesi fra i divergenti interessi, di rilievo costituzionale, costituiti da un lato dalla libertà di iniziativa economica dell’imprenditore agricolo e dall’altro lato dall’esigenza che tale libertà non sia esercitata in contrasto con l’utilità sociale, ed in particolare recando danni sproporzionati all’ambiente e alla salute.

    L’intervento della Corte costituzionale
    Con la sentenza della Corte costituzionale n. 116/2006 è stata dichiarata l’incostituzionalità degli artt. 3, 4, 5, commi 3 e 4, 6, commi 1 e 2, 7 e 8, del citato d.l. 279/2004, in quanto ritenuti irrispettosi della competenza legislativa regionale in materia di agricoltura, atteso che disciplinavano l’adozione da parte delle Regioni di piani di coesistenza, anziché lasciare alle Regioni la competenza a disciplinare con proprie leggi tali piani. Più in particolare, ad avviso della Consulta, spetta alle Regioni disciplinare la produzione agricola in presenza anche di colture transgeniche, e segnatamente “le modalità di applicazione del principio di coesistenza nei diversi territori regionali, notoriamente molto differenziati dal punto di vista morfologico e produttivo” (C. cost. n. 116/2006). Tra l’altro, la declaratoria di incostituzionalità ha riguardato anche l’art. 8 del citato d.l., che in via transitoria vietava le coltivazioni transgeniche a fini commerciali nelle more dell’adozione dei piani di coesistenza.

    Gli OGM sotto la lente del Consiglio di Stato
    Secondo il Collegio, tenuto conto dei profili prettamente economici che devono essere regolamentati dai piani di coesistenza, e considerato che a tali piani sono estranei i profili ambientali e sanitari, e il principio comunitario della coltivabilità degli OGM se autorizzati, il rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione non può essere condizionato alla previa adozione dei piani di coesistenza. Di conseguenza, secondo il Consiglio di Stato, non si può ritenere che in attesa dei c.d. piani di coesistenza regionali, venga meno l’obbligo di istruzione e conclusione dei procedimenti autorizzatori disciplinati, con disposizioni specifiche non toccate, neppure indirettamente, dalla declaratoria di incostituzionalità, da fonti legislative (e regolamentari) diverse dal d.l. n. 279/2004. Tanto più che, per stessa affermazione della Consulta, non è più discutibile il principio comunitario, ormai recepito nell’ordinamento nazionale, “costituito dalla facoltà di impiego di OGM in agricoltura, purché autorizzati”. Ne discende, con tutta evidenza, che il blocco generalizzato dei procedimenti di autorizzazione in attesa dei c.d. piani di coesistenza regionali, esporrebbe lo Stato italiano a responsabilità sul piano comunitario, rendendo di fatto inapplicabile nell’ordinamento nazionale quello che è un principio imposto dal diritto comunitario, anche per il fatto che l’Amministrazione statale è legittimato ad avviare i procedimenti sostitutivi che l’ordinamento appresta per il caso di inerzia delle Regioni nel dare attuazione a obblighi comunitari.
    Fonte: laStampa.it


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