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La convocazione dell?assemblea condominiale
La convocazione è l'atto col quale i condomini vengono invitati dallamministratore (ancorché dimissionario) a partecipare all'assemblea. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria dev'essere convocata una volta l'anno per deliberare in merito alla conferma dell'amministratore ed all'eventuale compenso, per approvare il bilancio preventivo e la ripartizione delle spese fra i condomini, per approvare il rendiconto annuale dell'amministratore nonché l'impiego del residuo attivo della gestione, per deliberare, infine, sulle eventuali opere di manutenzione straordinaria. Quanto all'assemblea straordinaria, questa può essere convocata dall'amministratore quando ne ravvisi la necessità, o quando ne è richiesto da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.
In mancanza di amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino o di un suo rappresentante munito di procura notarile, i cui estremi è opportuno specificare nell'avviso di convocazione.
L'avviso di convocazione, che in aggiunta alla data, allora e al luogo di riunione deve contenere anche lindicazione dellordine del giorno (ossia degli argomenti sui quali i condomini saranno chiamati a deliberare), deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. Questo termine, previsto dal terzo comma dell'art. 66 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, si calcola a ritroso, partendo dal giorno immediatamente precedente a quello della riunione, e si riferisce a giorni cosiddetti non liberi prima dell'assemblea, ossia a giorni che non devono trascorrere integralmente fra quello di ricevimento dellavviso e quello in cui si terrà lassemblea: così, se lassemblea è stata fissata per il giorno 25, lavviso devessere stato recapitato entro il 20. Il mancato rispetto del termine comporta lannullabilità delle delibere eventualmente adottate.
A meno che un regolamento contrattuale (ossia approvato o accettato da tutti i condomini) non preveda come obbligatoria ladozione di una certa forma (di regola lettera raccomandata con avviso di ricevimento), la comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere data con qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo: per esempio anche per telefono; la mancata adozione della forma scritta, però, in caso di contestazione, può rendere difficile provare che gli interessati erano stati messi al corrente della riunione, e che era stato rispettato il termine di cinque giorni; preferibile, pertanto, la forma scritta, magari facendo apporre dai condomini, in calce ad un unico avviso, una firma "Per ricevuto avviso di convocazione dell'assemblea del...", preceduta dalla data in cui si è preso visione della comunicazione.
Fonte: lastampa.it
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