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Impresa familiare: al reddito del contribuente si somma quello del lavoro del coniuge
Nella dichiarazione congiunta il contribuente deve sommare al proprio reddito quello che scaturisce dal rapporto di lavoro del coniuge nellimpresa familiare. Lo precisa la sentenza 23396/09, emessa dalla sezione tributaria della Cassazione. È vero, la doppia imposizione risulta vietata ex articolo 67 del Dpr 600/73: lo stesso tributo non può essere applicato «più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi». Ma questo sacrosanto principio, nella specie, non può essere invocato dal contribuente che ha compiuto un errore nella dichiarazione congiunta. E la soluzione del problema - spiegano gli ermellini - è racchiusa proprio nellaltra norma cui fa riferimento il gestore dellimpresa familiare, larticolo 62 del Dpr 917/86 (contenuto nel Capo VI dedicato ai redditi dimpresa): è senzaltro corretto - aggiungono - che non sono ammessi in detrazione i redditi da lavoro del coniuge e che i compensi esclusi dalla deduzione non concorrono a formare il reddito del percipiente. Il punto è - osservano i giudici di legittimità - che qui il percipiente sidentifica con il coniuge e lentrata economica incriminata non solo è tassabile ma va denunciata dal dichiarante in aggiunta al proprio reddito. Confermato il no al contribuente che contestava il maggior accertamento Irpef contenuto nella cartella di pagamento. Infine, una questione procedurale del giudizio tributario: è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione allAgenzia delle entrate effettuata presso lAvvocatura dello Stato se la prima non è stata patrocinata dalla seconda in sede di merito. La nullità è sanata dallAgenzia che si costituisce senza sollevare eccezioni.
Fonte: lastampa.it
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