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Gli archivi antiriciclaggio entrano nei processi penali
Gli archivi unici antiriciclaggio (Aui) diventano fonti di prova nei procedimenti penali. Questa una delle novità contenute nel provvedimento della Banca d'Italia n. 895 del 23 dicembre scorso, recante le disposizioni attuative per la tenuta degli Aui.
Il comma 8 dell'articolo 2 precisa ciò che è stato, fino ad oggi, oggetto di vivace dibattito tra gli operatori. Ogni intermediario destinatario delle disposizioni del provvedimento dovrà «rendere disponibili» alle autorità competenti le informazioni contenute nell'Aui, se i procedimenti si trovano sia nella fase delle indagini preliminari sia in quelle processuali successive.
Ma il provvedimento contiene altre innovazioni di non trascurabile impatto sull'operatività degli intermediari finanziari. Tra l'altro, devono essere rilevati nell'Aui i titolari effettivi del rapporto, con registrazioni autonome che segnalino il legame con l'intestatario. Al di là delle specifiche fornite negli allegati tecnici, questa disposizione sarà probabilmente il punto di maggiore criticità operativa per gli intermediari, soprattutto se si pensa ai rapporti fiduciari.
Stessa sorte seguiranno le deleghe adoperate su conti, che diverranno autonome registrazioni in Aui.
Sicuramente positiva è l'esemplificazione, maggiormente articolata rispetto al passato e al decreto 231/07, dei rapporti continuativi oggetto di registrazione obbligatoria; ad esempio, l'amministrazione fiduciaria di beni e la sottoscrizione di polizze di pegno si aggiungono agli altri rapporti continuativi non già definiti. Singolare è l'inclusione dell'emissione e gestione di carte di pagamento, con la precisazione che il rapporto continuativo andrà riferito sia ai titolari delle carte sia agli esercenti convenzionati. Si potrà invece evitare la registrazione di un nuovo rapporto nei casi di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, quando il destinatario sia titolare di un conto corrente preesistente presso lo stesso intermediario.
L'articolo 6 del provvedimento statuisce con chiarezza un principio che solo la prassi aveva già mostrato di adottare. Si tratta della registrazione degli stessi sempre nell'Aui dell'intermediario presso il quale il rapporto continuativo va a incardinarsi, a prescindere dal soggetto terzo che entri in contatto con la clientela per l'effettuazione dell'adeguata verifica. Il caso tipico è quello del collocamento di prodotti assicurativi o finanziari da parte di banche, imprese di investimento o agenti di assicurazione-promotori, per i quali ancora residuava il dubbio circa l'assolvimento dell'adeguata verifica del cliente ma, soprattutto, su chi avrebbe dovuto effettuare la relativa registrazione (società-prodotto ovvero collocatore). Per quelle operazioni eseguite presso terzi ma a valere su rapporti incardinati altrove, la registrazione andrà effettuata dall'intermediario che intrattiene con il cliente il rapporto continuativo. Questo principio è, al contrario del precedente, particolarmente innovativo, in quanto elimina l'obbligo presso l'esecutore (ad esempio la banca presso la quale l'assicurato ordinava il bonifico destinato alla compagnia) di registrare questo movimento finanziario.
Queste disposizioni entreranno in vigore dal 1° giugno 2010, lasciandosi poi i 30 giorni successivi per la registrazione dei titolari effettivi dei rapporti già in essere.
Fonte: ilsole24ore.com
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