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Assicurazioni - " mala gestio"
Lassicuratore che agisce in base al patto di gestione della vertenza del danno, si trova a rivestire nei confronti dellassicurato il ruolo di mandatario in rem propria e, pertanto, non può perseguire solo il proprio interesse, ma deve curare anche quello dellassicurato, rendendosi responsabile contrattualmente se cura soltanto il proprio interesse a scapito di quello dellassicurato. -- Il dover agire in giudizio per la tutela giuridica di un diritto non integra la fattispecie del danno esistenziale. Il risarcimento per danno esistenziale si riferisce a sconvolgimenti delle abitudini di vita e delle relazioni interpersonali provocate da fatto illecito e si traduce in cambiamenti peggiorativi permanenti, an che se non sempre definitivi delle stesse.Il risarcimento del danno non patrimoniale, con il solo riferimento al danno ingiusto, danno esistenziale (ingiusta lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti, della quale lesione conseguono pregiudizi non suscettibili di valutazione economica), trova la sua tutela nellart. 2059 c.c. e non nellart. 2043 c.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Lavv. Italo BRUNO,Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 4164/06 R.G. - Affari Contenziosi Civili - avente ad oggetto:Risarcimento danni.
T R A( ..) Teresa, nata il (..) e res.te in (..) alla Via (..) n.(..) c.f. (..) - elett.te dom.ta in (..) alla Via (..) n.(..) presso lo studio dellavv. Antonio (..) che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine dellatto di citazione; ATTRICE
E
S.p.A. (..), in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in (..) alla Via (..) n.(..) presso lo studio dellavv. Loretta (..) che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla copia notificata dellatto di citazione; CONVENUTA
CONCLUSIONI Per lattrice: accertare e dichiarare linadempimento contrattuale della convenuta Società per lomessa comunicazione della richiesta di risarcimento del terzo; dichiarare lillegittimità della richiesta di pagamento della quota di franchigia richiesta dalla convenuta Società; dichiarare non dovuto laumento di polizza applicato dalla convenuta e, per leffetto, condannarla al pagamento in suo favore della somma di 851,45, quale restituzione di somme pagate a causa della mala gestio nella liquidazione del sinistro, mai denunciato, nonché quale differenza pagata ad altra Compagnia di assicurazione per lo scatto ad altra classe di merito; condannare, altresì, la convenuta al risarcimento dei danni esistenziali per stress fisico e psicologico, da quantificare ex artt. 1126 e 2056 c.c., oltre interessi e rivalutazione, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.
Per la convenuta: dichiarare lincompetenza territoriale del Giudice adito; dichiarare la prescrizione annuale di ogni diritto fatto valere ai sensi dellart. 2052 c.c.; rigettare la domanda in quanto inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(..) Teresa, con atto di citazione ritualmente notificato in data 29/3/06 alla S.p.A. (..), in persona del legale rapp.te pro-tempore, la conveniva innanzi a questo Giudice, affinché fosse riconosciuto il suo diritto al risarcimento dei danni materiali e morali subiti dal comportamento scorretto della Società nella gestione del rapporto assicurativo.A tal fine nel detto atto introduttivo premetteva:- che, nella qualità di proprietaria dellauto Fiat Panda tg.(..), aveva stipulato con la Società (..) il contratto assicurativo n.0019680232 con validità fino al 2/2/04;- che, alla data della scadenza, a seguito di richieste informazioni da parte della Compagnia di assicurazione, la quale chiedeva un aumento del premio (da 185,25 ad 733,56), apprendeva che laumento era dovuto al pagamento di un sinistro, da parte della Società, effettuato in data 6/3/03;- che, detto sinistro non era mai stato causato dallauto di sua proprietà e, pertanto, non era stato mai denunciato;- che, la Compagnia di assicurazione non aveva mai chiesto informazioni circa il presunto sinistro;- che il comportamento della Spa (..) laveva costretta a cambiare Compagnia di assicurazione con aggravio di spese, sia per laumento della classe di merito che per laumento del premio;- che la Soc. (..), pur essendo stata invitata a risarcire i danni con lettere racc. a.r. nn. 10057546263-6, 12059381084-6 e 12806440084-5 ricevute il 20/2/04, 7/1/05 e 14/10/05, non vi provvedeva.Instauratosi il procedimento, si costituiva la convenuta Società che, preliminarmente, eccepiva lincompetenza territoriale del Giudice adito e la prescrizione annuale di ogni diritto fatto valere ai sensi dellart. 2052 c.c. e, nel merito, contestava la domanda in quanto infondata.Esperito, inutilmente, il tentativo di conciliazione, non essendo necessaria alcuna istruzione, sulle rassegnate conclusioni, alludienza del 17/1/07, la causa veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa leccezione dincompetenza territoriale eccepita dalla convenuta Società.Lart. 33 (Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore) del D.L.vo 206 del 6/9/05, al comma 2 lettera u, considera vessatoria la clausola che stabilisce come sede del foro competente nelle controversie, località diverse da quelle di residenza o domicilio elettivo del consumatore.Il successivo art. 34 (Accertamenti della vessatorietà delle clausole) onera, poi, il professionista di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.Tale prova, la Compagnia di assicurazione convenuta non lha fornita.Ancora in via preliminare va confutata leccezione di prescrizione annuale del diritto fatto valere in quanto lattrice ha interrotto la prescrizione con le lettere raccomandate a.r. di cui allo svolgimento del processo (Cfr. documentazione in atti).La domanda deve dichiararsi proponibile essendo stata preceduta da regolare richiesta di risarcimento danni.Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.Per una gestione corretta del sinistro da parte della Compagnia di assicurazione, questultima, allatto del ricevimento della richiesta di risarcimento danni da parte del danneggiato, non avendo ricevuto nessuna comunicazione da parte della sua assicurata, avrebbe dovuto richiedere a questultima, ragguagli in merito al sinistro, onde valutare le responsabilità ed eventualmente addivenire alla transazione della lite in via stragiudiziale.Nel caso di specie, ciò non è avvenuto.Lattrice ha disconosciuto il sinistro come mai avvenuto e denunciato, mentre la Spa (..) ha, unilateralmente, liquidato il sinistro senza chiedere, preventivamente, ragguagli in merito.La sola affermazione da parte della Compagnia di assicurazione di aver richiesto allassicurata ragguagli in merito al sinistro, senza la prova dellavvenuto recapito di tale richiesta, non può trovare accoglimento.In materia di assicurazione per la responsabilità civile, lart. 1917 c.c., al secondo comma, prevede che lassicuratore ha facoltà, previa comunicazione allassicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato lindennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se lassicurato lo richiede.Lobbligo della preventiva comunicazione allassicurato evidenzia, poi, tutta la sua importanza quando si verte in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile automobilistica poiché, prima lart. 18 della L.990/69 ed ora lart. 144 del D.L.vo 7/9/05 n.209 consente al danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, lazione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dellimpresa di assicurazione del responsabile civile.In questo caso, se non vi fosse la comunicazione dellassicuratore allassicurato circa lesistenza di una pretesa risarcitoria, lassicurato rischierebbe di restare alloscuro di tutta la vicenda risarcitoria e di subire le conseguenze in ordine al malus, senza avere la possibilità di difendersi, in dispregio dellinviolabile diritto alla difesa di cui allart. 24 Cost. Quindi, il comportamento dellassicuratore devessere improntato oltre che alla tutela dei propri interessi, anche alla tutela degli interessi del proprio assicurato secondo la diligenza del buon padre di famiglia. Lassicuratore che agisce in base al patto di gestione della vertenza del danno, si trova a rivestire nei confronti dellassicurato il ruolo di mandatario in rem propria e, pertanto, non può perseguire solo il proprio interesse, ma deve curare anche quello dellassicurato, rendendosi responsabile contrattualmente se cura soltanto il proprio interesse a scapito di quello dellassicurato.Infatti, lart. 1710 c.c. (Diligenza del mandatario) prescrive che: il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia ed è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato.Nel caso di specie, la mala gestio tenuta dalla Spa (..) non solo ha comportato un aggravio del premio di polizza, ma anche la risoluzione del contratto di assicuratore.Infatti, lattrice, per non pagare il premio più alto richiesto dalla Spa (..) è stata costretta a rivolgersi ad altra Compagnia di assicurazione, pagando, comunque, un prezzo più alto rispetto a quello che avrebbe pagato se la Spa (..) fosse stata diligente nella gestione del sinistro imputatole.La conseguenza dellinottemperanza agli obblighi contrattuali della Spa (..) causato allattrice un danno economico pari ad 713,00 a titolo di differenze di prezzo tra i premi che ha dovuto pagare rispetto a quelli che avrebbe pagato se fosse rimasta assicurata, con la sua classe di merito, con la Spa Direct Line (Cfr. documentazione in atti). La richiesta dellattrice di liquidare una somma a titolo di risarcimento per danni esistenziali subiti per lo stress fisico e psicologico in seguito al mancato rinnovo della polizza da parte della Spa Direct Line ed alla ricerca di altra compagnia di assicurazione, non può trovare accoglimento.Questo Giudice ritiene che il fatto accaduto allattrice rientri nel novero degli inconvenienti che possono verificarsi nella normale vita quotidiana e che, non può trovare ingresso nel c.d. danno esistenziale, così come definito dalla dottrina e dalla giurisprudenza:- danno non patrimoniale, inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona;- la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante per la persona, risarcibile nelle sue conseguenze non patrimoniali- un non fare, o meglio un non poter più fare, un dover agire altrimenti, un relazionarsi diversamente;Il mancato rinnovo della polizza e la ricerca di altra compagnia di assicurazione non può avere comportato allattrice stress, disagi e frustrazioni dovuti al comportamento illegittimo della convenuta. Laver dovuto agire in giudizio per la tutela giuridica del suo diritto non integra la fattispecie del danno esistenziale.Il risarcimento del danno non patrimoniale, con il solo riferimento al danno ingiusto, così come richiesto dallattrice danno esistenziale (ingiusta lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti, della quale lesione conseguono pregiudizi non suscettibili di valutazione economica), trova la sua tutela nellart. 2059 c.c. e non nellart. 2043 c.c.Lesercizio di un diritto o di una facoltà non è correlato allingiustizia del danno a cui fa obbligo il risarcimento.Il dovere di lealtà e correttezza non vale a creare, per se stesso, un diritto soggettivo tutelato erga omnes dallosservanza del precetto del neminem laedere quando tale diritto non sia riconosciuto da una espressa disposizione di legge. Pertanto, un comportamento contrario ai doveri di lealtà e correttezza non può essere repertato illegittimo e colposo, né può essere fonte di responsabilità per danni quando non concreti la violazione di un diritto altrui già riconosciuto in base ad altre norme (Cass. Civ. 16/2/63 n.357) Diversamente, ogni pregiudizio che dovesse capitare alla persona umana, dovrebbe essere risarcita.Ogni perdita, anche se non incida sulle capacità di produrre reddito (danno patrimoniale), o sullintegrità psico-fisica (danno biologico), o non costituisca patema danimo (danno morale), diventerebbe pienamente risarcibile.La funzione riparatoria si ha soltanto nei casi in cui si verta in tema di diritti costituzionalmente garantiti o in presenza di beni che ricevano una specifica protezione costituzionale.La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza 11 luglio 2003 n.233 ha così statuito: nellastratta previsione della norma di cui allart. 2059 c.c. deve ricomprendersi ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: sia il danno morale soggettivo, inteso come transuente turbamento dello stato danimo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dellinteresse, costituzionalmente garantito, allintegrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia, infine, il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.In definitiva, il danno esistenziale si riferisce a sconvolgimenti delle abitudini di vita e delle relazioni interpersonali provocate da fatto illecito e si traduce in cambiamenti peggiorativi permanenti, anche se non sempre definitivi delle stesse.Infine, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili con Sentenza 24 marzo 2006 n.6572 ha precisato che: il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dallordinamento.Pertanto, la Spa (..), in persona del legale rapp.te pro-tempore, va condannata al pagamento, in favore di (..) Teresa della somma di 713,00, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, dUfficio, come in dispositivo, tenendo conto della somma liquidata e della relativa tariffa per scaglione, nonché dellattività processuale svolta.La sentenza è resa ai sensi dellart. 113 c.2 c.p.c., così come modificato dal D.L. 8/2/03 n. 18, convertito in L. 7/4/03 n. 63 ed è esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (..) Teresa nei confronti della S.p.A. (..), in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:1) dichiara linadempimento contrattuale operato dalla S.p.A. (..), in persona del legale rapp.te pro-tempore, e, per leffetto, la condanna al pagamento in favore di (..) Teresa della somma di 713,00, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;2) condanna la suddetta Compagnia di assicurazione alla rifusione delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di 950,00 di cui 50,00 per spese, 500,00 per diritti ed 400,00 per onorari, oltre il 12,50% ex art. 14 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge per tale ripetibilità, oltre successive occorrende;3) distrae la somma così liquidata per spese processuali in favore del procuratore anticipatario;4) sentenza esecutiva ex lege.
Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 29 gennaio 2007.
IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Italo BRUNO)
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
=======IN ORIGINALE======
IL GIORNO 29 gennaio 2007
IL CANCELLIERE
Fonte: giudicedipace.it
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