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Ancora modifiche al Codice di Procedura Civile ? ora l?avvocato negli atti giudiziari dovrà inserire il proprio codice fiscale
l Decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario) ha apportato fra le altre novità in tema di giustizia lennesima modifica al Codice di Procedura Civile. In sostanza, il citato Decreto del 29 dicembre 2009, ha ritoccato gli articoli 125, 163 e 167 del codice di procedura civile, specificando la necessità di indicare negli atti giudiziari il codice fiscale non solo delle parti attore e convenuto ma anche dellavvocato che dellatto è firmatario.
Pertanto:
- a norma dellart. 125 c.p.c., 1 comma « Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione il ricorso, la comparsa, il controricorso , il precetto debbono indicare lUfficio giudiziario, le parti, loggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nelloriginale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale».
- a norma dellart. 163 c.p.c., 3 comma, n. 2 latto di citazione deve contenere « il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dellattore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un Comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio»
- a norma dellart. 167 c.p.c., 1 comma «Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni».
Fonte: giudicedipace.it
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