rassegna di notizie dal web utili alla difesa del cittadino

| 0 HOME 00|00 CHI SIAMO 00|00 ANGELO PISANI 00|00 CONTATTI 00| 000000000000000000000000000000000000
  • Tettoia in pali di ferro e copertura in plastica. Occorre il permesso di costruire?

    Una tettoia di tela plastificata, sostenuta da tubi metallici fissati nel terreno e dal medesimo realizzata al fine di ricoverarvi le macchine agricole ha natura pertinenziale viste le modeste dimensioni dell’opera e i materiali con i quali è stata realizzata la copertura (tela), oltre alle concrete finalità assolte dalla stessa (ricovero di macchine agricole, in relazione all’attività di coltivatore diretto).

    Con la motivazione poco sopra sintetizzata, il T.A.R. Emilia ha accolto la domanda di annullamento di un ordine di demolizione avente ad oggetto una tettoia con copertura plastificata, sorretta da tubi in metallo piantati a terra, ordine che era stato emesso con la falsa applicazione dell’art. 12 della l. n. 47/1985, che prevede la sanzione ripristinatoria solo per opere subordinate al permesso di costruire.

    Nella fattispecie, la necessità del c.d. “titolo forte” non è parsa sussistere, posto che la pertinenzialità del manufatto risultava ben evidente sia per le caratteristiche intrinseche del bene, che per l’impiego concreto che esso aveva assunto (rimessa di mezzi agricoli) rispetto al fabbricato principale esistente (e legittimato), utilizzato per l’attività di coltivazione diretta del fondo, regolarmente svolta dal ricorrente.

    T.A.R.

    Emilia Romagna - Bologna

    Sezione II

    Sentenza 29 giugno 2009, n. 1013

    (Pres. Mozzarelli, Est. Giovannini)

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

    (Sezione Seconda)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    Sul ricorso numero di registro generale 36 del 1996, proposto da:

    T. A., rappresentato e difeso dagli avv. Chiara Del Giudice e Claudio Moscati, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Bologna, via Savenella n. 2;

    contro

    Comune di Castenaso, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

    per l'annullamento

    previa sospensione dell'efficacia,

    dell'ordinanza in data 14.10.1995, con la quale il Comune di Castenaso ha intimato al ricorrente la demolizione di una tettoia di tela plastificata sostenuta da tubi metallici fissati al terreno, utilizzata quale ricovero per macchine agricole e dallo stesso realizzata sul fondo di cui è proprietario, sito in Castenaso, via Albertazzi n. 6 e di ogni altro atto connesso, e, in particolare, della comunicazione del Corpo di Polizia Municipale 26.9.1995 e della la relazione tecnica comunale in data 28.9.1995.

    Visto il ricorso con i relativi allegati;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore all'udienza pubblica del giorno 28/05/2009, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

    FATTO E DIRITTO

    La presente controversia concerne la legittimità dell’ordinanza con la quale l’amministrazione comunale di Castenaso (BO) ha ingiunto all’odierno ricorrente, svolgente l’attività di coltivatore diretto, la demolizione di una tettoia di tela plastificata, sostenuta da tubi metallici fissati nel terreno e dal medesimo realizzata al fine di ricoverarvi le macchine agricole.

    Il Comune di Castenaso non si è costituito in giudizio.

    Alla pubblica udienza del 28/5/2009, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come da verbale.

    Il Collegio osserva che il ricorso va accolto, risultando fondati entrambi i primi due mezzi d’impugnazione, mediante i quali, rispettivamente, si rilevano eccesso di potere per travisamento di fatti e violazione dell’art. 41 dell’all’epoca vigente Regolamento Edilizio Comunale.

    In particolare, si ritiene che l’amministrazione comunale del tutto erroneamente non abbia qualificato la tettoia in questione quale pertinenza dell’edificio principale, che, a sua volta, risulta strumentale rispetto all’attività agricola svolta nel podere.

    La natura pertinenziale di tale struttura è rivelata, a giudizio del Collegio, oltre che dalle modeste dimensioni dell’opera e dai materiali con i quali è stata realizzata la copertura (tela), anche e soprattutto dalle concrete finalità assolte dalla stessa (ricovero di macchine agricole, in relazione all’attività di coltivatore diretto svolta dall’odierno ricorrente v. doc. n. 6 del ric.).

    Nella specie, pertanto, il Comune ha illegittimamente irrogato la sanzione demolitoria prevista dall’art. 12 L. n. 47 del 1985 per la ben diversa ipotesi di opere realizzate in parziale difformità dalla concessione edilizia e conseguentemente nemmeno ha applicato – come invece avrebbe dovuto, l’art. 41 del Regolamento edilizio comunale, che prevede l’assoggettamento a semplice autorizzazione edilizia delle opere aventi natura pertinenziale (v. doc. n. 9 del ric.).

    Per quanto sopra esposto, il ricorso è accolto e, per l’effetto, è annullato il provvedimento impugnato.

    Sussistono, tuttavia, anche in relazione agli incerti e controversi confini che all’epoca delimitavano (ed anche tuttora delimitano) la definizione di opera pertinenziale in materia edilizia, giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza comunale impugnata.

    Spese compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2009, con l'intervento dei Magistrati:

    Giancarlo Mozzarelli, Presidente

    Alberto Pasi, Consigliere

    Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 29/06/2009.
    Fonte: Altalex


    Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
    Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer

0 commenti:

Leave a Reply


Apri un comitato "Liberi da Equitalia"

Cerca nel blog

NOTIZIE DA FORO DI NAPOLI

_________________________________