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Class action pubblica: il testo approvato dal Consiglio dei Ministri
Dal 1° gennaio 2010 sarà operativa la class action nel settore pubblico.
E quanto previsto dal Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 17 dicembre 2009 che da attuazione alla riforma Brunetta (Legge 4 marzo 2009, n. 15) in materia di efficienza della pubblica amministrazione.
Il provvedimento si pone lobiettivo coinvolgere gli utenti dei servizi pubblici nella valutazione dei prodotti resi dalle pubbliche amministrazioni consentendo loro di agire in giudizio nei confronti di queste ultime, nonché dei concessionari di servizi pubblici, se dalla violazione di standard qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi, dallomesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali, derivi la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità degli stessi o consumatori.
In pratica, per garantire una elevata performance delle pubbliche amministrazioni nei confronti della collettività, si consente nei confronti delle stesse un controllo esterno di tipo giudiziale sulla qualità, tempestività ed economicità dei servizi resi.
Si prevede che le azioni vertenziali, proponibili da soggetti titolari di interessi giuridicamente rilevanti, siano pubblicizzate sul sito istituzionale del Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione, nonché sul sito istituzionale dellamministrazione o del concessionario intimati.
La procedura impone una previa diffida ad adempiere allente interessato entro il termine di 90 giorni, trascorso il quale senza che si sia ancora provveduto o lo si è fatto in modo parziale, il soggetto coinvolto può proporre ricorso allautorità giurisdizionale.
In luogo della diffida può essere promossa la risoluzione non giurisdizionale della controversia, che avviene entro i trenta giorni successivi alla richiesta e in caso di mancata conciliazione il ricorso è proponibile entro lanno dallesito di tale procedura.
In caso di accoglimento della domanda, il decreto prevede che il giudice ordini allamministrazione interessata di adempiere entro un congruo termine e la sentenza passata in giudicato venga comunicata alla procura della Corte dei Conti e agli organismi del ciclo di valutazione e misurazione della performance dei pubblici dipendenti previsti dal decreto n. 150/2009 (Commissione e Organismo indipendente), con lobbligo per lente implicato di accertare i soggetti che hanno concorso a cagionare lomissione o il ritardo e di adottare i provvedimenti di competenza.
Il decreto ammette la possibilità di ricorrere al giudice dellottemperanza, in base ai principi generali del processo amministrativo, qualora lamministrazione non adempie alla pronuncia.
Non è invece previsto dal decreto in esame alcun risarcimento per lutente per eventuali danni subiti.
Lo stesso decreto dispone che le norme ivi contenute si applichino in termini differenziati, partendo dal 1° gennaio 2010, per le amministrazioni e gli enti pubblici non economici nazionali, seguendo dal 1° aprile 2010, per le amministrazioni e gli enti pubblici non economici regionali e locali, dal 1° luglio 2010, per i concessionari di servizi pubblici, ed infine dal 1° ottobre 2010, per le altre amministrazioni, gli enti pubblici non economici e i concessionari di servizi pubblici che svolgono funzioni o erogano servizi in materia di tutela della salute o in materia di rapporti tributari.
Decreto legislativo di attuazione dellarticolo 4 della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ricorso per lefficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici
(Testo approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 17 dicembre 2009)
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Art. 1
(Presupposti dellazione e legittimazione ad agire)
1. Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite dal presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche, diverse dalle autorità amministrative indipendenti, dagli organi costituzionali e giurisdizionali, nonché dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, e dei concessionari di servizi pubblici, se dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte dei servizi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, ovvero dalla violazione degli standard qualitativi ed economici stabiliti dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore, derivi la lesione diretta, concreta e attuale dei predetti interessi. Nel giudizio sulla sussistenza di tale lesione si tiene anche conto delle risorse strumentali, finanziarie e umane concretamente a disposizione delle parti intimate.
2. Del ricorso è data notizia sul sito istituzionale del Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione, nonché sul sito istituzionale dellamministrazione o del concessionario intimati.
3. Ludienza di discussione del ricorso è fissata dufficio in una data compresa tra il novantesimo e il centoventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della notizia di cui al comma 2. I soggetti che si trovano nella medesima situazione giuridica del ricorrente intervengono nel termine di venti giorni liberi prima delludienza di discussione del ricorso.
4. Ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, il ricorso può essere proposto anche da associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori di cui al comma 1.
5. Il ricorso è proposto nei confronti degli enti i cui organi sono competenti a esercitare le funzioni o a gestire i servizi cui sono riferite le violazioni e le omissioni di cui al comma 1. Gli enti intimati informano immediatamente della proposizione del ricorso il dirigente responsabile di ciascun ufficio coinvolto, il quale può intervenire nel giudizio.
6. Il ricorso non consente di ottenere il risarcimento del danno cagionato dagli atti e dai comportamenti di cui al comma 1; a tal fine, restano fermi i rimedi ordinari.
Art. 2
(Rapporti con le competenze di regolazione e controllo e con i giudizi instaurati ai sensi degli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)
1. Il ricorso di cui allarticolo 1 non può essere proposto se un organismo con funzione di regolazione e di controllo istituito con legge dello Stato e preposto al settore interessato ha instaurato e non ancora definito un procedimento volto ad accertare le medesime condotte oggetto dellazione di cui allarticolo 1, né se, in relazione alle medesime condotte, sia stato instaurato un giudizio ai sensi degli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
2. Nellipotesi in cui il procedimento di cui al comma 1 o un giudizio instaurato ai sensi degli articoli 139 e 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono iniziati dopo la proposizione del ricorso di cui allarticolo 1, il giudice di questultimo ne dispone la sospensione fino alla definizione dei predetti procedimento o giudizi. A seguito del passaggio in giudicato della sentenza che definisce nel merito il giudizio instaurato ai sensi dei citati articoli 139 e 140, il ricorso di cui allarticolo 1 diviene improcedibile. In ogni altro caso, questultimo deve essere riassunto entro centoventi giorni dalla definizione del procedimento di cui al comma 1, ovvero dalla definizione con pronuncia non di merito sui giudizi instaurati ai sensi degli stessi articoli 139 e 140, altrimenti è perento.
3. Il soggetto contro cui è stato proposto il ricorso giurisdizionale di cui allarticolo 1 comunica immediatamente al giudice leventuale pendenza o la successiva instaurazione del procedimento di cui ai commi 1 e 2, ovvero di alcuno dei giudizi ivi indicati, per ladozione dei conseguenti provvedimenti rispettivamente previsti dagli stessi commi 1 e 2.
Art. 3
(Procedimento)
1. Il ricorrente notifica preventivamente una diffida allamministrazione o al concessionario ad effettuare, entro il termine di novanta giorni, gli interventi utili alla soddisfazione degli interessati. La diffida è notificata allorgano di vertice dellamministrazione o del concessionario, che assume senza ritardo le iniziative ritenute opportune, individua il settore in cui si è verificata la violazione, lomissione o il mancato adempimento di cui allarticolo 1, comma 1, e cura che il dirigente competente provveda a rimuoverne le cause. Tutte le iniziative assunte sono comunicate allautore della diffida. Le pubbliche amministrazioni determinano, per ciascun settore di propria competenza, il procedimento da seguire a seguito di una diffida notificata ai sensi del presente comma.
2. Il ricorso è proponibile se, decorso il termine di cui al primo periodo del comma 1, lamministrazione o il concessionario non ha provveduto, o ha provveduto in modo parziale, ad eliminare la situazione denunciata. Il ricorso può essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del comma 1. Il ricorrente ha lonere di comprovare la notifica della diffida di cui al comma 1 e la scadenza del termine assegnato per provvedere, nonché di dichiarare nel ricorso la persistenza, totale o parziale, della situazione denunciata.
3. In luogo della diffida di cui al comma 1, il ricorrente, se ne ricorrono i presupposti, può promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia ai sensi dellarticolo 30 della legge 18 giugno 2009, n. 69; in tal caso, se non si raggiunge la conciliazione delle parti, il ricorso è proponibile entro un anno dallesito di tali procedure.
4. I ricorsi di cui allarticolo 1 sono devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e le questioni di competenza sono rilevabili anche d'ufficio.
Art. 4
(Sentenza)
1. Il giudice accoglie la domanda se accerta la violazione, lomissione o linadempimento di cui allarticolo 1, comma 1, ordinando alla pubblica amministrazione o al concessionario di porvi rimedio entro un congruo termine, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Della sentenza che definisce il giudizio è data notizia con le stesse modalità previste per il ricorso dallarticolo 1, comma 2.
3. La sentenza che accoglie la domanda nei confronti di una pubblica amministrazione è comunicata, dopo il passaggio in giudicato, alla Commissione e allOrganismo di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 2009, n. ___, alla procura regionale della Corte dei conti, nonché agli organi preposti allavvio del giudizio disciplinare e a quelli deputati alla valutazione dei dirigenti coinvolti, per leventuale adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
4. La sentenza che accoglie la domanda nei confronti di un concessionario di pubblici servizi è comunicata allamministrazione vigilante per le valutazioni di competenza in ordine allesatto adempimento degli obblighi scaturenti dalla concessione e dalla convenzione che la disciplina.
5. Lamministrazione accerta i soggetti che hanno concorso a cagionare le situazioni di cui allarticolo 1, comma 1, e adotta i conseguenti provvedimenti di propria competenza.
6. Le misure adottate in ottemperanza alla sentenza sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione e sul sito istituzionale dellamministrazione o del concessionario soccombente in giudizio.
Art. 5
(Ottemperanza)
1. Nei casi di perdurante inottemperanza di una pubblica amministrazione si applicano le disposizioni di cui allarticolo 27, comma 1, n. 4, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
2. La sentenza di accoglimento del ricorso di cui al comma 1 è comunicata alla Commissione e allOrganismo di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 2009, n. nonché alla procura regionale della Corte dei conti.
Art. 6
(Monitoraggio)
1.La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al monitoraggio dellattuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, anche ai fini degli eventuali interventi correttivi di cui allarticolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15.
Art. 7
(Norma transitoria)
1.Le disposizioni del presente decreto si applicano ai fatti verificatisi successivamente al:
a) 1° gennaio 2010, per le amministrazioni e gli enti pubblici non economici nazionali;
b) 1° aprile 2010, per le amministrazioni e gli enti pubblici non economici regionali e locali;
c) 1° luglio 2010, per i concessionari di servizi pubblici;
d) 1° ottobre 2010, per le amministrazioni, gli enti pubblici non economici e i concessionari di servizi pubblici di cui alle lettere a), b) e c), che svolgono funzioni o erogano servizi in materia di tutela della salute o in materia di rapporti tributari.
Art. 8
(Invarianza finanziaria)
1. Dallattuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Fonte: Altalex
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