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  • Gli Enti Fiera non sono organismi di diritto pubblico

    TAR Emilia Romagna-Parma, sez. I, sentenza 16.11.2009 n° 732 (Francesco Logiudice)
    La giurisprudenza sugli Enti Fiera, o sulle società che ne hanno preso il posto, è assolutamente pacifica nel ritenere che non siano soggette alle procedure di evidenza pubblica perché non sono organismi di diritto pubblico in quanto non presentano quel carattere non industriale e commerciale che è essenziale per vedersi attribuita tale qualifica.

    Con l’arresto in esame, il G.A. ritiene non qualificabili quali organismi di diritto pubblico gli Enti Fiera, con conseguente esclusione dell’obbligo per essi di osservare le norme sugli appalti pubblici.

    I giudici emiliani considerano, pertanto, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario una controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un bando di gara pubblicato da un Ente Fiera per l’affidamento di lavori di progettazione e costruzione di un nuovo padiglione fieristico ad uso espositivo.

    E’ importante sottolineare che, ai sensi dell’ art. 3, comma 26, D.Lgs. 163/2006 e s.m., sono organismi di diritto pubblico quelli organismi, anche in forma societaria, che possiedono cumulativamente le seguenti condizioni, ossia sono:

        * istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
        * dotati di personalità giuridica;
        * la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico; oppure, la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi; oppure, il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

    Il T.A.R, invero, richiama una recente sentenza del T.A.R. Puglia (n. 2558 del 2008) che ha ritenuto che spettasse al G.A. affrontare delle questioni relative all’Ente Fiera del Levante. Vi è, tuttavia, da dire che ciò è avvenuto poiché l’Ente Fiera del Levante aveva acquisito finalità "lato sensu" culturali e politiche nonché per il fatto che beneficia della copertura delle proprie eventuali perdite di gestione, attraverso contributi dello Stato e di altri enti pubblici, ed è in tal modo tenuto indenne dal rischio d'impresa.

    Nella fattispecie in esame, invece, le risorse per finanziare i lavori appaltati sono stati reperiti attraverso un normale finanziamento bancario e, conseguentemente, neanche sotto questo profilo può ravvisarsi la giurisdizione del giudice amministrativo.

    Alla stregua dei principi sopra enunciati, non essendovi, per gli Enti Fiera, un obbligo giuridico di ricorrere alle procedure di evidenza pubblica, ma solo una scelta volontaria della Stazione appaltante, la cognitio causae per le controversie de quibus spetta all’ A.G.O..

    T.A.R.

    Emilia Romagna - Parma

    Sezione I

    Sentenza 16 novembre 2009, n. 732

    N. 00732/2009 REG.SEN.
    N. 00085/2006 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

    sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    Sul ricorso numero di registro generale 85 del 2006, proposto da:

    Consorzio Artigiani Romagnolo Scarl, rappresentato e difeso dagli avv. Renato Caminati, Marco Sgroi, con domicilio eletto presso Avv.Eugenia Monegatti Ziliotti in Parma, p.zza Garibaldi 17;

    contro

    Piacenza Expo Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Cugurra, con domicilio eletto presso il suo studio in Parma, via Mistrali 4;

    nei confronti di

    Costruzioni Edili Val D'Arda, Cella Gaetano Srl, Mde Impianti Sas;

    per l'annullamento

    previa sospensione dell'efficacia,

    del bando di gara a pubblico incanto per affidamento lavori di progettazione e costruzione di nuovo padiglione fieristico ad uso espositivo in data 31.1.06.

    di ogni altro atto presupposto, implicito, conseguente e connesso, ivi inclusi: l’atto di nomina e di costituzione della commissione giudicatrice; l’aggiudicazione provvisoria e\o definitiva dell’appalto

    Visto il ricorso con i relativi allegati;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Piacenza Expo Spa;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2009 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

    FATTO E DIRITTO

    Con ricorso notificato in data 31.03.06 e depositato in data 03.04.06 il consorzio ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe.

    Il ricorso si fondava su quattro motivi che contestavano sotto vari profili la legittimità del bando.

    Il Comune di Piacenza nel costituirsi eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione.

    Il provvedimento cautelare fu respinto proprio nella prospettiva del probabile fondamento dell’eccezione suddetta.

    L’eccezione è fondata.

    Piacenza Expo s.p.a. è la società che è stata costituita in ossequio ad una legge regionale per trasformare l’Ente Fiera in una società di diritto privato con capitale prevalentemente pubblico.

    La giurisprudenza sugli Enti Fiera o sulle società che ne hanno preso il posto è assolutamente pacifica nel ritenere che non siano soggette alle procedure di evidenza pubblica perché non sono organismi di diritto pubblico in quanto non presentando quel carattere non industriale e commerciale che è essenziale per vedersi attribuita tale qualifica.

    A metà degli anni novanta il TAR Lombardia riteneva che l’Ente Fiera di Milano avesse le caratteristiche dell’organismo di diritto pubblico, ma poiché le sue pronunce venivano riformate dal Consiglio di Stato ritenne di sottoporre tale questione in via preliminare alla Corte di Giustizia europea che con la sentenza 233\2001 escluse la sussistenza della qualità di organismo di diritto pubblico dell’Ente Fiera Milano.

    La giurisprudenza successiva è tutta concorde nell’affermare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo anche quando tali enti o società utilizzano per scelta volontaria modelli di scelta del contraente che si rifanno alla legislazione sulle procedure ad evidenza pubblica.

    Vi è solo una recente sentenza del TAR Puglia che ha ritenuto che spettasse al giudice amministrativo affrontare delle questioni relativa all’Ente Fiera del Levante, ma ciò è avvenuto poiché l’Ente Fiera del Levante aveva acquisito finalità “lato sensu” culturali e politiche nonché per il fatto che beneficia della copertura delle proprie eventuali perdite di gestione, attraverso contributi dello Stato e di altri enti pubblici, ed è in tal modo tenuto indenne dal rischio d'impresa.

    Nel nostro caso, invece, le risorse per finanziare i lavori appaltati sono stati reperiti attraverso un normale finanziamento bancario e quindi neanche sotto questo profilo, all’epoca dei fatti previsto dall’art. 2,comma 2, L. 109\94, può ravvisarsi la giurisdizione del giudice amministrativo.

    E’ quindi evidente che non essendovi un obbligo di ricorrere alle procedure di evidenza pubblica, ma solo una scelta volontaria della Stazione appaltante la giurisdizione su tali tipi di controversie debba essere assegnata al giudice ordinario.

    Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna, Sezione Staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso epigrafato, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione spettando la giurisdizione al giudice ordinario.

    Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 3.000 oltre C.P.A ed I.V.A.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

    Luigi Papiano, Presidente

    Italo Caso, Consigliere

    Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

    L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 16/11/2009.
    Fonte: Altalex


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