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Gli Enti Fiera non sono organismi di diritto pubblico
TAR Emilia Romagna-Parma, sez. I, sentenza 16.11.2009 n° 732 (Francesco Logiudice)
La giurisprudenza sugli Enti Fiera, o sulle società che ne hanno preso il posto, è assolutamente pacifica nel ritenere che non siano soggette alle procedure di evidenza pubblica perché non sono organismi di diritto pubblico in quanto non presentano quel carattere non industriale e commerciale che è essenziale per vedersi attribuita tale qualifica.
Con larresto in esame, il G.A. ritiene non qualificabili quali organismi di diritto pubblico gli Enti Fiera, con conseguente esclusione dellobbligo per essi di osservare le norme sugli appalti pubblici.
I giudici emiliani considerano, pertanto, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario una controversia avente ad oggetto limpugnazione di un bando di gara pubblicato da un Ente Fiera per laffidamento di lavori di progettazione e costruzione di un nuovo padiglione fieristico ad uso espositivo.
E importante sottolineare che, ai sensi dell art. 3, comma 26, D.Lgs. 163/2006 e s.m., sono organismi di diritto pubblico quelli organismi, anche in forma societaria, che possiedono cumulativamente le seguenti condizioni, ossia sono:
* istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
* dotati di personalità giuridica;
* la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico; oppure, la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi; oppure, il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
Il T.A.R, invero, richiama una recente sentenza del T.A.R. Puglia (n. 2558 del 2008) che ha ritenuto che spettasse al G.A. affrontare delle questioni relative allEnte Fiera del Levante. Vi è, tuttavia, da dire che ciò è avvenuto poiché lEnte Fiera del Levante aveva acquisito finalità "lato sensu" culturali e politiche nonché per il fatto che beneficia della copertura delle proprie eventuali perdite di gestione, attraverso contributi dello Stato e di altri enti pubblici, ed è in tal modo tenuto indenne dal rischio d'impresa.
Nella fattispecie in esame, invece, le risorse per finanziare i lavori appaltati sono stati reperiti attraverso un normale finanziamento bancario e, conseguentemente, neanche sotto questo profilo può ravvisarsi la giurisdizione del giudice amministrativo.
Alla stregua dei principi sopra enunciati, non essendovi, per gli Enti Fiera, un obbligo giuridico di ricorrere alle procedure di evidenza pubblica, ma solo una scelta volontaria della Stazione appaltante, la cognitio causae per le controversie de quibus spetta all A.G.O..
T.A.R.
Emilia Romagna - Parma
Sezione I
Sentenza 16 novembre 2009, n. 732
N. 00732/2009 REG.SEN.
N. 00085/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 85 del 2006, proposto da:
Consorzio Artigiani Romagnolo Scarl, rappresentato e difeso dagli avv. Renato Caminati, Marco Sgroi, con domicilio eletto presso Avv.Eugenia Monegatti Ziliotti in Parma, p.zza Garibaldi 17;
contro
Piacenza Expo Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Cugurra, con domicilio eletto presso il suo studio in Parma, via Mistrali 4;
nei confronti di
Costruzioni Edili Val D'Arda, Cella Gaetano Srl, Mde Impianti Sas;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del bando di gara a pubblico incanto per affidamento lavori di progettazione e costruzione di nuovo padiglione fieristico ad uso espositivo in data 31.1.06.
di ogni altro atto presupposto, implicito, conseguente e connesso, ivi inclusi: latto di nomina e di costituzione della commissione giudicatrice; laggiudicazione provvisoria e\o definitiva dellappalto
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Piacenza Expo Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2009 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato in data 31.03.06 e depositato in data 03.04.06 il consorzio ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe.
Il ricorso si fondava su quattro motivi che contestavano sotto vari profili la legittimità del bando.
Il Comune di Piacenza nel costituirsi eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione.
Il provvedimento cautelare fu respinto proprio nella prospettiva del probabile fondamento delleccezione suddetta.
Leccezione è fondata.
Piacenza Expo s.p.a. è la società che è stata costituita in ossequio ad una legge regionale per trasformare lEnte Fiera in una società di diritto privato con capitale prevalentemente pubblico.
La giurisprudenza sugli Enti Fiera o sulle società che ne hanno preso il posto è assolutamente pacifica nel ritenere che non siano soggette alle procedure di evidenza pubblica perché non sono organismi di diritto pubblico in quanto non presentando quel carattere non industriale e commerciale che è essenziale per vedersi attribuita tale qualifica.
A metà degli anni novanta il TAR Lombardia riteneva che lEnte Fiera di Milano avesse le caratteristiche dellorganismo di diritto pubblico, ma poiché le sue pronunce venivano riformate dal Consiglio di Stato ritenne di sottoporre tale questione in via preliminare alla Corte di Giustizia europea che con la sentenza 233\2001 escluse la sussistenza della qualità di organismo di diritto pubblico dellEnte Fiera Milano.
La giurisprudenza successiva è tutta concorde nellaffermare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo anche quando tali enti o società utilizzano per scelta volontaria modelli di scelta del contraente che si rifanno alla legislazione sulle procedure ad evidenza pubblica.
Vi è solo una recente sentenza del TAR Puglia che ha ritenuto che spettasse al giudice amministrativo affrontare delle questioni relativa allEnte Fiera del Levante, ma ciò è avvenuto poiché lEnte Fiera del Levante aveva acquisito finalità lato sensu culturali e politiche nonché per il fatto che beneficia della copertura delle proprie eventuali perdite di gestione, attraverso contributi dello Stato e di altri enti pubblici, ed è in tal modo tenuto indenne dal rischio d'impresa.
Nel nostro caso, invece, le risorse per finanziare i lavori appaltati sono stati reperiti attraverso un normale finanziamento bancario e quindi neanche sotto questo profilo, allepoca dei fatti previsto dallart. 2,comma 2, L. 109\94, può ravvisarsi la giurisdizione del giudice amministrativo.
E quindi evidente che non essendovi un obbligo di ricorrere alle procedure di evidenza pubblica, ma solo una scelta volontaria della Stazione appaltante la giurisdizione su tali tipi di controversie debba essere assegnata al giudice ordinario.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale dellEmilia-Romagna, Sezione Staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso epigrafato, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione spettando la giurisdizione al giudice ordinario.
Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in 3.000 oltre C.P.A ed I.V.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Papiano, Presidente
Italo Caso, Consigliere
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 16/11/2009.
Fonte: Altalex
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