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  • Decreto taglia-irpef in Gazzetta

    Decreto Legge 23.11.2009 n° 168 , G.U. 24.11.2009
    Dare maggiore disponibilità finanziaria ai contribuenti tenuti al pagamento dell'IRPEF nell'attuale contesto di difficoltà economica, peraltro in corso di superamento.

    E' questo l'obiettivo del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168 pubblicato sulla Gazzetta di materdì scorso.

    In particolare, con l'art. 1, commi da 1 a 4, del presente decreto si dispone, nei riguardi dei contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), il differimento del versamento dell'importo corrispondente a venti punti percentuali dell'acconto di tale imposta dovuto per il periodo d'imposta 2009.

    La riduzione dell'acconto per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale deve essere riconosciuta dal sostituto d'imposta.

    Tutto ciò trova applicazione nei confronti delle persone fisiche che, avendo presentato la dichiarazione dei redditi UNICO 2009, hanno dichiarato un’imposta, relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, superiore a 51,65 euro (poiché i valori indicati in UNICO sono arrotondati, l’imposta non deve superare 52 euro). Si fa riferimento, dunque, al rigo RN31, quadro RN del modello UNICO 2009-PF.

    Il sostituto d'imposta che abbia trattenuto il secondo o unico acconto dovuto dal sostituito senza applicare la prevista riduzione provvederà a restituire le maggiori ritenute operate con gli emolumenti del mese di dicembre. Le somme restituite potranno essere recuperate dal sostituto d'imposta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, concernente lo scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte.

    L'art. 2 prevede l'emissione di una nuova certificazione in cui i comuni devono indicare nel termine perentorio del 31 marzo 2010 il maggior gettito dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativo agli immobili individuati nei commi da 33 a 38 e da 40 a 45 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, tra cui rientrano anche i fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità. Detta certificazione - le cui modalità di presentazione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministero dell'interno - consente a quest'ultimo Ministero di rimodulare i trasferimenti erariali ai comuni per l'anno 2009.

    Per evitare che le somme stanziate, benché disponibili nel 2009, siano erogate nel 2010 e cioè dopo la conclusione della fase relativa alla presentazione delle certificazioni, con evidente nocumento per i comuni stessi, il comma 2 consente al Ministero dell'interno di effettuare nell'anno in corso l'erogazione, in acconto, di una somma pari all'80 per cento della differenza tra l'importo certificato per l'anno 2007 e la corrispondente riduzione del contributo ordinario operata per il medesimo anno.

    DECRETO-LEGGE 23 novembre 2009, n. 168

    Disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta, nonche' di trasferimenti erariali ai comuni. (09G0174)

    (GU n. 274 del 24-11-2009)

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

    Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare disposizioni relative al differimento del versamento di parte dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche' altre disposizioni urgenti in materia di trasferimenti erariali ai comuni;

    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2009;

    Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;

    Emana il seguente decreto-legge:

    Art. 1.

    Differimento del versamento di acconti d'imposta

    1. Il versamento di venti punti percentuali dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2009 e' differito, nei limiti di quanto dovuto a saldo, alla data di versamento, per il medesimo periodo di imposta, del saldo di cui al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.

    2. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno gia' provveduto al pagamento dell'acconto senza avvalersi del differimento di cui al comma 1 compete un credito d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    3. Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto, tenendo conto del differimento previsto dal comma 1.

    4. I sostituti d'imposta che non hanno tenuto conto del differimento di cui al comma 1 restituiscono le maggiori somme trattenute nell'ambito della retribuzione del mese di dicembre. Le somme restituite possono essere scomputate dal sostituto d'imposta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445.

    5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 3.716 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede con quota parte delle entrate derivanti dall'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, che a tale fine, dalla contabilita' speciale prevista dal comma 8 del citato articolo 13-bis, e' versata nell'anno 2009 ad apposito capitolo del bilancio dello Stato. La dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata, per l'anno 2010, di 3.716 milioni di euro, cui si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate, per l'anno medesimo, derivanti dai commi precedenti.

    Art. 2.

    Trasferimenti erariali ai comuni

    1. Ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno una apposita certificazione del maggiore gettito accertato a tutto l'anno 2009 dell'imposta comunale sugli immobili, derivante dall'applicazione dei commi da 33 a 38, nonche' da 40 a 45 dello stesso articolo 2, con modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno.

    2. Per l'anno 2009, fatti salvi eventuali conguagli, il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere ad ogni singolo comune, a titolo di acconto, un contributo pari all'ottanta per cento della differenza tra l'importo certificato per l'anno 2007 e la corrispondente riduzione del contributo ordinario operata per il medesimo anno.

    Art. 3.

    Entrata in vigore

    1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addi' 23 novembre 2009

    NAPOLITANO

    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
    Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
    Maroni, Ministro dell'interno

    Visto, il Guardasigilli: Alfano
    Fonte: Altalex


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