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  • Prosecuzione del rapporto di lavoro: discriminatoria la comunicazione delle donne al datore di lavoro

    E' illegittimo l'art. 30 del D.lgs n. 198 dell'11aprile 2006 nella parte in cui prevede, a carico della lavoratrice che intenda proseguire il rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età, l'onere di dare tempestiva comunicazione della propria intenzione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto dalla pensione di vecchiaia, e nella parte in cui fa dipendere da tale adempimento l'applicazione al rapporto di lavoro della tutela accordata dalla legge sui licenziamenti individuali.
    La Corte Costituzionale, infatti, riconfermando un proprio consolidato orientamento, afferma che l'onere di comunicazione posto a carico della lavoratrice, condizionando il diritto di quest'ultima di lavorare fino al compimento della stessa età prevista per il lavoratore ad un adempimento e, dunque, ad un possibile rischio che, nei fatti, non è previsto per l'uomo, compromette ed indebolisce la piena ed effettiva realizzazione del principio di parità tra l'uomo e la donna, in violazione dell'art. 3 Cost., non avendo la detta opzione alcuna ragionevole giustificazione, e dell'art. 37 Cost., risultando nuovamente leso il principio della parità uomo donna in materia di lavoro.
    Fonte: ilsole24ore.com


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