rassegna di notizie dal web utili alla difesa del cittadino
-
Incidente stradale, constatazione amichevole, prova, necessità, precisazioni
E' irrilevante, se non in termini di principio di prova, un modulo di constatazione amichevole solo in parte compilato (laddove manchi la sottoscrizione dellattore, in quanto soggetto coinvolto nel sinistro, e lla dinamica del sinistro).
Tribunale di Agrigento
Sezione distaccata di Canicattì
Sentenza 19 novembre 2009, n. 167
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Distaccata di Canicattì
in composizione monocratica, in persona del Dott. Diego Ragozini
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 493/2008 R.G. Cont. vertente
TRA
XXXXXXX, rappresentato e difeso dallAvv. XXXXXXXX
ricorrente
E
XXXXXXX e XXXXXXX, res. XXXXXX
resistenti contumaci
E
Società Reale Mutua Ass.ni, in persona del rappresentante protempore, rappresentata e difesa dallAvv. Diego Ferraro
resistente
Oggetto: responsabilità sinistro stradale
Motivi della decisione
In via preliminare va dichiarata la proponibilità della domanda come proposta dallattore avendo lo stesso adempiuto alla condizione di proponibilità sancita dalla legge di cui allart. 22 L 669 del 1990 (come adesso disciplinata dallart. 145 del D.Lgs. 209/2005).
Invero, non fondata appare la censura sollevata in sede di discussione orale da parte convenuta, in ordine alla genericità della messa in mora relativa al risarcimento dei danni richiesti.
Infatti, nella lettera di messa in mora, parte attrice, allegando un pregiudizio alla persona, descriveva le lesioni personali subite e conseguentemente chiedeva il risarcimento dei danni con una formula generica che, sebbene tale, può anche non limitarsi ai danni non patrimoniali, potendo la formula tutti i danni subiti ritenersi relativa a tutte le conseguenze lesive provocate dal sinistro.
Né significativo appare il richiamo alla giurisprudenza di merito allegata alludienza, laddove la pronuncia si riferisce ad un diverso titolo (iure successionis) vantato dal danneggiato rispetto le altre voci di danno.
Accertata la proponibilità, incontestata la legittimazione attiva e passiva, la domanda non può essere accolta per difetto di prova in ordine alla fattispecie dedotta in giudizio.
Invero, parte attrice, nel descrivere il sinistro di cui sarebbe stata vittima, allega al fine delladempimento dellonere probatorio un modulo cid solo in parte compilato e sottoscritto unicamente dal conducente XXXX, cui intende far seguire linterrogatorio formale dello stesso in ordine alle circostanze del sinistro.
Parte convenuta intende censurare, ad avviso del Tribunale correttamente, la sussistenza della prova in ordine allan del sinistro come allegato dallattore.
Invero, a parte lirrilevanza se non in termini di principio di prova di un modulo di constatazione amichevole solo in parte compilato (manca infatti la sottoscrizione dellattore, in quanto soggetto coinvolto nel sinistro, oltre allassenza della dinamica del sinistro), elemento dirimente in ordine al rigetto della domanda attorea risulta essere lassenza di una prova piena cui non si perviene neanche laddove si fosse espletato linterrogatorio formale del medesimo XXXX, come richiesto dallattore.
Di più, premesso infatti che lunica prova orale articolata al fine di accertare la dinamica del sinistro risulta essere stata la richiesta di interrogatorio formale, riguardando invece la prova testimoniale un momento successivo, per autorevole insegnamento della giurisprudenza di legittimità (tra le tante Cass. civ. Sez. II, 26.05.2004 n. 10147), linterrogatorio formale reso da una delle parti, nellipotesi di litisconsorzio necessario, quale la fattispecie di cui è giudizio, non ha valore vincolante tra le parti, ma è liberamente apprezzabile dal giudice, che deve valutarla alla luce delle altre risultanze processuali, che nel caso si specie consisterebbero unicamente nella dichiarazione unilaterale del medesimo XXXXX.
Ne consegue allora che anche ad ammettere linterrogatorio formale come articolato dallattore, lo stesso sarebbe stato inconcludente e non dirimente ai fini dellaccertamento, con sufficiente grado di certezza, della verificazione del sinistro di cui è causa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunziando, sulla domanda proposta da XXXXXXX nei confronti dei convenuti, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna lattore al pagamento delle spese di lite in favore della Reale Mutua Assicurazioni che si liquidano in complessivi 3.000,00, di cui 1.700,00 per onorari ed 1.300,00 per diritti, oltre iva cassa e spese generali se dovute.
Fonte: Altalex
Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer


0 commenti: