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Eccessiva durata del processo: i criteri di quantificazione del danno
I criteri di determinazione del "quantum" della riparazione applicati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo non possono essere ignorati dal giudice nazionale.
E' questo il principio confermato dalla Sezione Prima Civile della Cassazione, con la sentenza n. 21840 del 14 ottobre scorso, che è tornata a pronunciarsi sul tema dell'equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, ai sensi della Legge 24 marzo 2001, n. 89.
Occorre rilevare che in tempi recentissimi la stessa Cassazione ha stabilito che la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata (Cass. civ. Sez. I Sent., 8 luglio 2009, n. 16086).
In detta circostanza è stata richiamata la giurisprudenza della Corte dei diritti dell'uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), secondo cui gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, a condizione che le decisioni pertinenti siano coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato, e purché detti importi non risultino irragionevoli, reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito.
Con questultima decisione la Corte di Cassazione è ritornata sul criterio di quantificazione del danno non patrimoniale, stabilendo che i criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte europea dei Diritti dellUomo, che ha fissato un parametro tendenziale che va da Euro 1.000,00 a Euro 1.500,00 per anno, non possono essere ignorati dal giudice nazionale, il quale può tuttavia apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, quali:
* lentità della posta in gioco, apprezzata in comparazione con la situazione economico patrimoniale della parte;
* la durata del ritardo;
* il numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento;
* il comportamento della parte istante, sicché rileva anche il ritardo c/o la mancata presentazione della cd. istanza di prelievo, la quale non incide sul termine di durata ragionevole, ma bene può essere assunto come sintomo di uno attenuato interesse per la controversia.
In mancanza delementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale la Corte conferma che una liquidazione remunerativa del danno che non sia indebitamente lucrativa possa attestarsi su una cifra non inferiore ad 750,00, per anno di ritardo ed aggiunge una precisazione.
Si tratta di una conferma degli argomenti e dei principi svolti nella precedente citata sentenza n. 16086 del 2009, con la precisazione che tale parametro va osservalo in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo aversi riguardo, per quelli successivi, al parametro di E 1.000,00, per anno di ritardo, dato che l'irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno.
Si può completare linformazione aggiungendo che già nel 2006 la Corte di Cassazione, ripercorrendo gli arresti della Corte di Strasburgo, ha individuato nell'importo compreso tra euro 1.000,00 ed euro 1.500,00 la base di calcolo dell'indennizzo per ciascun anno in relazione al danno non patrimoniale, da quantificare poi in concreto avendo riguardo alla natura e alle caratteristiche di ciascuna controversia. (Cass. civ. Sez. I, 26 gennaio 2006, n. 1630).
In tale circostanza la decisione si basò sulle pronunce della Corte europea del 10 novembre 2004 (in particolare, sul ricorso n. 62361/2000 e sul ricorso n. 64897/2001), che avevano appunto individuato la base di calcolo dell'indennizzo per il danno non patrimoniale nell'importo compreso tra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per ciascun anno di durata del procedimento (e non per anno di ritardo).
Si puntualizzò, anche allora, che il limite minimo e quello massimo potevano essere superati, nella concreta quantificazione del danno, per le particolarità della fattispecie (quali, tra le altre, l'entità della "posta in gioco" ed il comportamento della parte istante).
La quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a euro 750,00 per ogni anno di ritardo. Tuttavia, tale cifra deve valere in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non deve essere inferiore a euro 1000 per quelli successivi, in quanto l'irragionevole durata eccedente questultimo periodo determina uevidente aggravamento del danno. (1-2)
(*) Riferimenti normativi: Legge n. 89/2001.
1) In tema di ansia come danno non patrimoniale derivante da irragionevole durata del processo, si veda Corte d'Appello Potenza, sez. lavoro, decreto 10.03.2009.
(2) Si veda il focus di L. Viola: Equa riparazione da irragionevole durata del processo: le novità giurisprudenziali.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONME
SEZIONE I CIVILE
Sentenza 14 ottobre 2009, n. 21840
Svolgimento del processo
I.V. adiva la Corte d'appello di Napoli, allo scopo di ottenere l'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi al T.a.r. per la Campania, avente ad oggetto la corresponsione di contributi per l'assistenza prestata ad un proprio familiare, proposto nel luglio 1997, deciso con sentenza del 16.3.01, appellata innanzi al Consiglio di Stato.
La Corte d'appello, con decreto del 24.1.2006, fissata la durata ragionevole del giudizio in anni tre (in relazione alla domanda concernente il giudizio di primo grado), liquidava per il danno non patrimoniale, per il tempo eccedente detto termine (mesi otto), Euro 500,00 per ciascun anno di ritardo, quindi, complessivi Euro 334,00, oltre interessi legali dalla data del decreto, condannando la Presidenza del Consiglio dei ministri a pagare le spese del giudizio.
Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso, I. V., affidato a dieci motivi; ha resistito con controricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Motivi della decisione
1.- La ricorrente, con i motivi da 1 a 6 e 10^, denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 6 1 CEDU, della L. n. 89 del 2001 e degli artt. 112 e 132 c.p.c., nonchè difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5); dopo avere richiamato una serie di sentenze della Corte di Strasburgo e di questa Corte, sulla premessa dell'efficacia vincolante per il giudice nazionale sia della CEDU, sia della giurisprudenza della Corte EDU, pone le seguenti questioni (riassunte nel primo motivo, ma sostanzialmente reiterate negli altri mezzi, anche in difformità rispetto alla sintesi datane nella rubrica degli stessi):
la liquidazione dell'equa riparazione andrebbe effettuata avendo riguardo all'intera durata del giudizio; il giudice nazionale non potrebbe discostarsi dal parametro stabilito dal giudice europeo (Euro 1.500,00 per anno); nelle cause concernenti controversie di lavoro e/o previdenziali dovrebbe essere riconosciuto un bonus di Euro 2.000,00 e, se il giudice nazionale ciò non fa, incorrerebbe in omessa pronuncia e vizio di motivazione (motivi 2-4 e 6), mentre il ritardo nel deposito dell'istanza di prelievo potrebbe rilevare esclusivamente ai fini della quantificazione del risarcimento (motivo 5); in relazione a detti profili la motivazione del decreto sarebbe viziata (motivo 10).
1.1.- Con i motivi da 7 a 9, è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 1 del protocollo addizionale, degli artt. 91 e 92 c.p.c., delle tariffe professionali ed omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.), nonchè difetto di motivazione nella parte in cui il decreto avrebbe quantificato in misura insufficiente le spese del giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, art. 132 c.p.c.), discostandosi dai criteri della Corte EDU e dalle liquidazioni operate da questa Corte, non applicando le voci della tariffa prevista per i giudizi contenziosi e riducendo senza motivazione gli importi asseritamente dovuti.
2.- Il ricorso proposto dall'avv. M.A.L., in proprio, quale antistatario, e inammissibile, perchè proposto da soggetto non legittimato.
Secondo l'orientamento di questa Corte, al quale va data continuità, la qualità di procuratore della parte nei cui confronti è stata pronunziata la sentenza impugnata non abilita il suo titolare alla proposizione dell'impugnazione in proprio, neanche quando si controverta unicamente sul punto delle spese processuali, salvo che lo stesso procuratore non ne sia dichiarato antistatario ed i motivi delle proposte censure attengano alla concessione della distrazione (Cass., n. 20321 del 2005; n. 4973 del 1993; n. 7597 del 1990).
Pertanto, resta preclusa al difensore distrattario l'impugnazione in proprio, con riferimento alla pronuncia sulle spese, quando essa attenga alla loro adeguatezza, ovvero all'an, poichè in questa ipotesi l'unica legittimata a sollevare doglianze in merito è la parte rappresentata, quale soggetto comunque obbligato, nel rapporto con il professionista, a soddisfarlo delle sue pretese (Cass. n. 16717 del 2008, n. 11566 del 2008). Il difensore che ha chiesto la distrazione diviene, infatti, parte del giudizio solo nel caso in cui sorga controversia sul provvedimento che ha disposto la distrazione o se il giudice a quo abbia omesso di provvedere sull'istanza (Cass., n. 20121 del 2005; n. 13290 del 2003; n. 12204 del 2003).
In relazione a detto ricorso non deve essere resa pronuncia sulle spese, in quanto la Presidenza del Consiglio dei ministri non ha svolto attività difensiva in riferimento al medesimo.
3.- Preliminarmente, va ribadito che alla pronuncia di accoglimento parziale per manifesta fondatezza, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non ostano le conclusioni del F.G., poichè che la decisione del ricorso presenta aspetti d'evidenza compatibili con l'immediata decisione, sia pure in senso difforme a dette conclusioni (Cass. n. 5704 del 2008; n. 23842 e n. 13748 del 2007).
I motivi sintetizzati nel p. 1, da esaminare congiuntamente, perchè giuridicamente e logicamente connessi, sono manifestamente fondati entro i termini e nei limiti di seguito precisati.
Alle questioni poste con detti mezzi va data soluzione ribadendo i seguenti principi, più volti affermati da questa Corte:
il giudice italiano deve interpretare la L. n. 89 del 2001 in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea, entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della L. n. 89 del 2001; qualora ciò non sia possibile ed egli dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, deve investire la Corte costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto all'art. 117 Cost., comma 1, restando escluso che possa procedere alla "non applicazione" della prima (Corte cost. n. 348 e n. 349 del 2007; in riferimento alla legge in esame Cass. S.U. n. 1338 del 2004);
la precettività, per il giudice nazionale, della giurisprudenza della Corte EDU non concerne il profilo relativo al moltiplicatore della base di calcolo per l'equa riparazione, essendo per il primo vincolante la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi del quale è rilevante soltanto il periodo eccedente il termine ragionevole, in virtù di una modalità di calcolo che non incide sulla complessiva attitudine di detta legge ad assicurare l'obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata de processo (per tutte, Cass. n. 4572 del 2009; n. 1566 e n. 1354 del 2008; n. 23844 del 2007);
i criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte europea, che ha fissato un parametro tendenziale di Euro 1.000,00/Euro 1.500,00 per anno, non possono essere ignorati dal giudice nazionale, il quale può tuttavia apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali:
l'entità della "posta in gioco", apprezzata in comparazione con la situazione economico-patrimoniale della parte, che questa ha l'onere di allegare e dedurre; il "numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento"; il comportamento della parte istante, sicchè rileva anche il ritardo c/o la mancata presentazione della cd. istanza di prelievo, la quale non incide sul termine di durata ragionevole, ma bene può essere assunto come sintomo di uno attenuato interesse per la controversia; per tutte, Cass. n. 4572 e n. 3515 del 2009; n. 1630 del 2006), purchè motivate e non irragionevoli (tra le molte, a quelle da ultimo richiamate, aggiungi Cass. n. 6039 del 2009; n. 6898 del 2008);
in virtù della più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, qualora non emergano, elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale (costituiti appunto, tra gli altri, dal valore della controversia, dalla natura della medesima, da apprezzare in riferimento alla situazione economico-patrimoniale dell'istante, dalla durata del ritardo, dalle aspettative desumibili anche dalla probabilità di accoglimento della domanda), l'esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, alla luce delle quantificazioni operate dal giudice nazionale nel caso di lesione di diritti diversi da quello in esame, la quantificazione, deve essere, di regola, non inferiore ad Euro 750,00, per anno di ritardo, in virtù degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009, i cui principi vanno qui confermati, con la precisazione che tale parametro va osservalo in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo aversi riguardo, per quelli successivi, al parametro di L. 1.000,00, per anno di ritardo, dato che l'irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno;
le norme disciplinatrici della fattispecie non permettono di riconoscere una ulteriore somma arbitrariamente indicata in una data entità, svincolata da qualsiasi parametro e dovuta in considerazione dell'oggetto e della natura della controversia, poichè il giudice europeo ha affermato che una somma più elevata rispetto al suindicato parametro va riconosciuta, qualora la controversia rivesta una certa importanza, facendo un elenco esemplificativo, comprendente le cause di lavoro e previdenziali, senza che ciò implichi alcun automatismo, significando soltanto che dette cause, in considerazione della loro natura, è probabile che siano di una certa importanza (Cass. n. 18012 del 2008); quindi, il giudice del merito può attribuire una somma maggiore, qualora riconosca la causa di particolare rilevanza per la parte, restando escluso uno specifico obbligo di motivazione e/o di pronuncia sul punto, da ritenersi quest'ultima implicita nella liquidazione del danno, con la conseguenza che, se il giudice non si pronuncia sul cd. bonus, ciò sta a significare che non ha ritenuto la controversia di tale rilevanza da riconoscerlo (così, tra le altre, Cass. n. 7073, n. 6039 e n. 3515 del 2009; n. 18012 e n. 6898 del 2008).
In applicazione di detti principi, le censure in esame sono manifestamente fondate nella parte in cui il decreto ha liquidato l'equa riparazione nella misura di Euro 500,00 per anno di ritardo, in considerazione del non rilevante valore economico della causa.
Infatti, si tratta di circostanza certo valutabile e che, tuttavia, legittimava una riduzione del parametro minimo della Corte EDU che, secondo l'orientamento di questa Corte, per essere ragionevole non poteva scendere al di sotto di Euro 750,00 per anno di ritardo.
In relazione alle censure accolte, il decreto deve essere cassato con conseguente assorbimento dei motivi concernenti le spese, dovendo comunque esserne effettuata la riliquidazione - e la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Pertanto, in applicazione dello standard minimo CEDU - che nessun argomento del ricorso impone e consente di derogare in melius -, individuato nella somma di Euro 750,00 per ciascun anno di ritardo il parametro di indennizzo del danno non patrimoniale (la motivazione della Corte d'appello sullo scarso interesse per il giudizio non è stata adeguatamente censurata e permette di applicare detto parametro), va riconosciuta all'istante la complessiva somma di Euro 500,00, in relazione agli anni eccedenti il triennio (mesi otto, come incensurabilmente accertato dal giudice del merito), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza - distratte in favore del difensore, per dichiarazione di anticipo - quanto al giudizio di merito e per la metà quanto alla presente fase, dichiarando compensata la residua parte, sussistendo giusti motivi, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dall'avv. M. A.L., in proprio, quale antistatario; accoglie i primi sei motivi ed il decimo motivo del ricorso, per quanto di ragione, nei termini precisati in motivazione - assorbiti i restanti motivi, concernenti la liquidazione delle spese del giudizio -, cassa il decreto impugnalo e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri a corrispondere alla ricorrente la complessiva somma di Euro 500,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo ed oltre alle spese processuali - per la metà, quanto alla presente fase, compensandosi la restante parte - distratte in favore dell'avv. M.A.L. e liquidate, quanto al giudizio di merito, in Euro 905,00 (di cui Euro 385,00 per diritti ed Euro 420,00 per onorari) e, quanto al giudizio di legittimità - per la metà, dichiarando compensata la residua parte - in Euro 450,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Dispone che la Cancelleria provveda alle comunicazioni di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5.
Fonte: Altalex
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