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  • Il riesercizio del potere amministrativo è facoltà dell?Amministrazione

    Anche ove non esplicitata in autonoma clausola, la facoltà di intervenire, al fine di rimodulare con ulteriori prescrizioni il regime autorizzatorio di un impianto a fronte di nuove sopravvenienze, è un portato coessenziale alla diuturnitas della potestà amministrativa, che mai si consuma e si esaurisce con l’adozione del provvedimento, restando sempre aperta la strada del suo motivato riesercizio, fino al confine più remoto del ritiro in autotutela dell’atto adottato.

    Con questa motivazione, fra le tante addotte, i Giudici di Palazzo Spada hanno respinto il ricorso presentato da un soggetto che, vistosi concedere un provvedimento autorizzatorio di modifica di un impianto di attività produttiva con l’apposizione di prescrizioni non esistenti nell’originario provvedimento di cui era richiesta la revisione, aveva chiesto la riforma della sentenza del T.A.R. Toscana (Sezione II, 14.3.2008, n. 276) la quale aveva, a sua volta, respinto le doglianze del ricorrente.

    L’interpretazione offerta dal G.A., in questo caso, comporta, come logico corollario, che ogni volta che si chiede una modificazione di un preesistente provvedimento autorizzatorio, l’amministrazione ritrova quel potere di valutazione dapprima, per così dire, “perso” o “limitato” (o, anche, “compresso”) nel suo esercizio, espletabile solo con gli istituti dell’autotutela o della revoca del provvedimento amministrativo di cui alla l. n. 241/1990; la richiesta modificativa, in sostanza, scioglie l’amministrazione dalle maglie dei tipici istituti di “autorevisione” e porta alla complessiva e completa valutazione, ex novo, di tutti gli aspetti della domanda, senza che, dunque, la modificazione costituisca un vero e proprio petitum, divenendo, invece, varco per l’ingresso di valutazioni nuove e, con esse, nuove decisioni amministrative, dapprima non esistenti.
    Fonte: Altalex

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