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  • Tar: responsabilità civile della p.a.

    Nell’ambito del programma di sviluppo urbano, tendente nella specie al perfezionamento di un contratto di partenariato pubblico privato, l’amministrazione nell’esercizio di un potere di scelta che la legge le conferisce, ben può decidere di realizzare determinate opere, alcune delle quali strumentali alla erogazione di un servizio pubblico, mediante il concorso di soggetti privati che, ricevendo quale controprestazione la possibilità di gestire una determinata unità economica, si impegnino, tra l’altro, a finanziare gran parte dei lavori da eseguire. Ciò posto, come è dato rilevare nella fattispecie, è compatibile con tale schema anche la corresponsione di una prestazione pecuniaria da parte della stazione appaltante per la realizzazione di alcuneopere, finalizzata a compensare l’obbligo imposto al concessionario di praticare determinati prezzi a favore degli utenti.
    In materia di responsabilità civile della pubblica amministrazione derivante dalla stipulazione da parte della medesima di determinati modelli contrattuali, mentre la violazione di norme imperative, che pongono regole di validità a tutela di interessi pubblici, può dare luogo alla illegittimità degli atti o dei provvedimenti relativi al
    procedimento amministrativo di scelta del contraente, con possibile responsabilità civile per violazione dell’interesse legittimo, la violazione di norme imperative, che pongono regole di condotta da osservarsi durante l’intero svolgimento del procedimento negoziale a tutela della libertà contrattuale, può dare luogo a responsabilità precontrattuale. Ciò posto, le predette regole di validità e di condotta operano su piani separati, tale che per aversi responsabilità precontrattuale non è necessaria la violazione delle prime, mentre la inosservanza delle seconde non può determinare la invalidità del contratto. Quest’ultima può aversi, invero, soltanto quando l’abuso della libertà contrattuale si attua, in presenza di determinate categorie contrattuali caratterizzate dalla debolezza (informativa o economica) di una delle parti del rapporto, nella fase di
    determinazione del contenuto del contratto da stipulare e in virtù di una testuale previsione legislativa di nullità.
    T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 9 giugno 2009, n. 627



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