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La notificazione degli atti alle persone giuridiche deve eseguirsi nella loro sede
In materia di notificazione degli atti alle persone giuridiche, la norma di cui allart. 145, comma primo, c.p.c., dispone che detta notificazione deve eseguirsi nella loro sede, mediante consegna di copia dellatto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni ovvero, in mancanza, agli addetti alla sede stessa o, ancora, al portiere dello stabile in cui è la sede. Qualora nellatto ne sia specificata la qualità, nonché residenza, domicilio e dimora abituale, detta notificazione può anche essere eseguita, ex artt. 138, 139 e 141 c.p.c., anche alla persona fisica che rappresenta lente. Il dettato codicistico in oggetto deve, tuttavia, trovare coordinamento con il disposto di cui allart. 46 c.c., nella parte in cui sancisce che, ai fini della notificazione,
qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche questultima. Alla luce di quanto innanzi, rilevato che nella specie la ricorrente provava di aver indirizzato gli atti introduttivi del giudizio presso la sede legale della controinteressata, nonché, avutane conoscenza dallorgano notificatore, presso la sede operativa della medesima, non pare potersi rinvenire un motivo determinante una nullità o addirittura una inesistenza dellatto comunicativo, come contrariamente ritenuto dalla controinteressata medesima.
T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 3 giugno 2009, n. 1379
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