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  • Sentenza GdP: Spese iscrizione ipoteca - Equitalia

    AVVISO D’ISCRIZIONE IPOTECARIA, DA PARTE DEL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE, SU BENI IMMOBILI - PAGAMENTO DELLA SOMMA INGIUNTA - SOMMA PRETESA E INCASSATA DALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE A TITOLO DI “SPESE ISCRIZIONE IPOTECARIA” – NON DOVUTA - INDEBITO ARRICCHIMENTO – RESTITUZIONE DELLA SOMMA

    <…Anche l'agente della riscossione, poiché soggetto che esplica un'attività di interesse pubblico, deve rispettare le regole di trasparenza amministrativa, principio ineludibile delle attività della pubblica amministrazione, in forza del quale le informazioni devono circolare in modo chiaro ed efficace sia all’interno sia all’esterno dell’amministrazione. Applicato il principio al caso specifico, era dovere di Equitalia S.p.A. nel richiamare le poste di addebito a carico del debitore, individuare con puntualità la natura delle spese addebitate per la necessaria verifica, da parte del contribuente, della legittimità dell’addebito. È evidente che laddove tale controllo di legittimità è precluso si materializza, anziché no, la dedotta ipotesi di indebito arricchimento. Ai sensi dell’art. 2041 C.C., chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. …L’esperibilità dell’azione dell’arricchimento, basata sul nesso eziologico tra lucupletazione a favore di una parte e depauperamento a danno dell’altra senza una causa giustificatrice, non è esclusa dal fatto che l’evento pregiudizievole può essere ascritto a fatto volontario dell’impoverito (nel caso di specie, al fatto che il Tiziox ha pagato la somma contestata), perché il fatto di quest’ultimo non costituisce, sul piano giuridico, ragione idonea a giustificare l’arricchimento dell’altro soggetto. Nel concetto di arricchimento, peraltro, è ricompreso anche il risparmio di spesa, e ciò coerentemente all’impostazione patrimonialistica della nozione di arricchimento. …>

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Giudice di Pace dott. Alfonso di Nuzzo ha pronunciato la seguente
    SENTENZA

    nella causa civile iscritta al n° …. di R.G. trattenuta in decisione il …2009 , avente ad oggetto “indebito arricchimento“, vertente

    TRA

    Tiziox, rappresentato e difeso per procura in margine all’atto di citazione, dall’avv. …, col quale elettivamente domicilia in …, - attore-

    CONTRO

    Equitalia Polis S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall’avv. …, col quale elettivamente domicilia in …, -convenuto-

    CONCLUSIONI DELLE PARTI

    All’udienza conclusionale le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, a tutte le deduzioni di udienza e alla documentazione prodotta in giudizio.

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con l’atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta Equitalia S.p.A., nella fattispecie Agente della riscossione dei tributi per Provincia di Caserta, l’attore, nel premettere d’essere stato raggiunto da un avviso d’iscrizione ipotecaria su beni immobili per l’esazione della somma complessiva di € 1.971,07 e di aver provveduto al pagamento della somma ingiunta (fatto non contestato dalla società convenuta), lamenta l’ingiustizia della posta della somma di € 309,88 pretesa e incassata dall’agente della riscossione a titolo di “spese iscrizione ipotecaria” contraria, a parere dell’attore, alla norma dell’art. 47 comma 1°, della D.P.R. 602/73.

    Tanto premesso, il Tiziox ha citato innanzi questo Ufficio Giudiziario Equitalia Polis S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentirlo condannare alla restituzione della somma di € 309,88 oltre interessi.

    Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio il legale rappresentante pro tempore di Equitalia S.p.A., per contestare l’avversa domanda. A parere di questa parte, la posta in parola è conforme al dettato dell’art. 17, comma 6°, del d. lsg. 112/99, che prevede il rimborso, in favore dell’agente della riscossione, delle spese per l’attività svolta; spese, specifica, di natura diversa da quelle relative alle formalità di cui all’art. 47 del D.P.R. 602/73.

    Incardinato il giudizio, le parti sono comparse all’udienza di scadenza del … ognuna riportandosi alle proprie ragioni.

    Attesa la natura squisitamente documentale della vertenza, il giudice ha rinviato le parti, per conclusioni e discussione, all’udienza del … allorquando, sulle conclusioni di parte attrice e previa discussione, la causa è stata trattenuta in decisione. Deve darsi atto al procuratore dell’attore d’aver depositato nell’ultima udienza note scritte di discussione.

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    In limine litis.

    Non è stato possibile, per l’indisponibilità delle parti in causa, conseguire la conciliazione della lite.

    Nel merito.

    Recita testualmente il 6° comma dell’art. 17 del Dec. Lgs. 112/99: <>. L'art. 47, comma 1°, del D.P.R. n° 602/1973, cosi come modificato dal Dec. Lgs del 26/02/1999 n° 46, prevede: <>.

    In materia, concretamente illuminante è la Risoluzione 1/E del 3 gennaio 2005 della Direzione Centrale della Agenzia delle Entrate nella quale si legge testualmente: <<[.....] Secondo le vigenti disposizioni, perciò, i concessionari hanno diritto a percepire dai debitori (dagli enti creditori, in caso di inesigibilità o di sgravio per indebito. Cfr. art. 17, comma 6, lett. a), del d.lgs. n. 112 del 1999) esclusivamente il rimborso delle spese delle procedure di riscossione coattiva contemplate in sede di attuazione di questa norma primaria. Com’è noto, a tale attuazione si è provveduto con il citato decreto del 21 novembre 2000, che ha approvato: la tabella A, nella quale è stabilito in via forfetaria l’ammontare del rimborso spettante al concessionario per le spese relative alla singole procedure di riscossione coattiva, da moltiplicare, in relazione all’entità del credito, per i “coefficienti di applicazione” previsti nella stessa tabella A (cfr. artt. 1 e 2, comma 1, dello stesso DD 21 novembre 2000); la tabella B, nella quale sono elencate talune attività, per le quali al concessionario è riconosciuto anche il diritto al “rimborso delle spese vive sostenute … necessariamente compiute da soggetti esterni” (cfr. art. 3 del DD 21 novembre 2000), “nelle misure risultanti da tariffe ufficiali e sulla base di atti di liquidazione corredati da idonea documentazione” [.....] Posto che – come si è precisato - la necessità dell’affidamento a terzi di un’attività costituisce un presupposto indispensabile per la rimborsabilità della relativa spesa ex tabella B allegata al DD 21 novembre 2000, occorre chiarire quando debba ritenersi realizzato tale presupposto [.....] la sussistenza dello stesso è indissolubilmente connessa alla circostanza che la decisione del concessionario di avvalersi di soggetti esterni trovi il suo fondamento in specifiche norme di legge. E’ sicuramente, così, in effetti, per tutte le attività di cui alla citata tabella B diverse dalla richiesta di certificati ipotecari e catastali [.....] In conclusione, le aziende concessionarie non possono chiedere, in ogni caso, né al debitore né all’ente creditore il rimborso delle spese sostenute per l’affidamento a terzi del compito di eseguire visure ipotecarie e catastali e di acquisire certificati ipotecari e catastali [.....]>>.

    Riassumendo, in buona sostanza: posto che il concessionario del servizio di riscossione dei tributi, nell'ambito delle procedure di riscossione, può effettuare l’iscrizione di ipoteca presso l'Agenzia del Territorio senza spese di sorta, il diritto al rimborso delle spese vive per l’attività finalizzata all’iscrizione ipotecaria presuppone l’affidamento a terzi di tale attività dalla quale sono comunque escluse, e dunque non possono formare oggetto di addebito né al debitore né all’ente creditore, le visure ipotecarie e catastali e di acquisizione dei certificati ipotecari e catastali.

    Secondo la difesa di Equitalia S.p.A., la posta contestata dall’attore, “spese iscrizione ipotecaria”, altro non sarebbe che il rimborso delle spese per l’attività svolta dall’agente della riscossione.

    A parere del giudicante, tale difesa è nient’affatto esaustiva.

    Anche l'agente della riscossione, poiché soggetto che esplica un'attività di interesse pubblico, deve rispettare le regole di trasparenza amministrativa, principio ineludibile delle attività della pubblica amministrazione, in forza del quale le informazioni devono circolare in modo chiaro ed efficace sia all’interno sia all’esterno dell’amministrazione.

    Applicato il principio al caso specifico, era dovere di Equitalia S.p.A. nel richiamare le poste di addebito a carico del debitore, individuare con puntualità la natura delle spese addebitate per la necessaria verifica, da parte del contribuente, della legittimità dell’addebito. È evidente che laddove tale controllo di legittimità è precluso si materializza, anziché no, la dedotta ipotesi di indebito arricchimento.

    Ai sensi dell’art. 2041 C.C., chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.

    Trattasi di norma di chiusura del diritto delle obbligazioni, che concede all’impoverito uno strumento di tutela per i casi in cui manchi un’azione contrattuale o di responsabilità civile per illecito aquiliano.

    L’esperibilità dell’azione dell’arricchimento, basata sul nesso eziologico tra lucupletazione a favore di una parte e depauperamento a danno dell’altra senza una causa giustificatrice, non è esclusa dal fatto che l’evento pregiudizievole può essere ascritto a fatto volontario dell’impoverito (nel caso di specie, al fatto che il Tiziox ha pagato la somma contestata), perché il fatto di quest’ultimo non costituisce, sul piano giuridico, ragione idonea a giustificare l’arricchimento dell’altro soggetto. Nel concetto di arricchimento, peraltro, è ricompreso anche il risparmio di spesa, e ciò coerentemente all’impostazione patrimonialistica della nozione di arricchimento.

    La costante giurisprudenza richiede che fra il soggetto arricchito ed il soggetto impoverito vi sia un rapporto diretto (Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 183 del 2 febbraio 1963) e che l’arricchimento ed il danno derivano da un unico fatto costitutivo (Cass. 28 maggio 2003, n. 8487; Cass. 26 luglio 2002, n. 11051; Cass. 29 luglio 1983, n. 5236).

    Ad avviso del giudicante, ricorrono nel caso specifico i termini per ravvedere a carico di Equitalia S.p.A. l’indebito arricchimento della somma di € 309,88.

    All’indennizzo di pari € 309,88, in favore dell’attore, va dunque condannata Equitalia S.p.A. oltre agli interessi dalla domanda al saldo.

    In mancanza di note, le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenendo conto della natura della controversia, del decisum e dell’attività difensiva effettivamente svolta.

    P. Q. M.

    Il Giudice di Pace di Maddaloni, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

    accoglie la domanda di Tiziox e condanna Equitalia Polis S.p.A. a rimborsare all’attore la somma di € 309,88 oltre agli interessi dalla domanda al saldo, e alle spese di lite che si liquidano € 535,60 di cui € 300,00 per diritti, € 200,00 per onorario ed € 35,60 per spese vive, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario e che ne fa espressa richiesta.
    Sentenza esecutiva come per legge.
    Così deciso in Maddaloni il 6 aprile 2009
    Il Giudice di Pace
    (dott. Alfonso di Nuzzo)

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