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  • Lavoratrice madre rifiuta il turno notturno? Illegittimo il suo licenziamento

    E' necessaria la prova dell'impossibilità di ricollocare la lavoratrice madre presso un turno diverso per considerare legittimo il licenziamento della donna, per giustificato motivo oggettivo, che rifiuti di svolgere le proprie mansioni in orario notturno. Il principio è stato accolto dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza 14 novembre 2011, n. 23807.
    Il caso vedeva una lavoratrice, madre di un bambino di età inferiore ai tre anni, addetta al servizio di pulizia di macchinari con contratto part-time in orario diurno, essere destinata, a seguito di un periodo di cassa integrazione, ad eseguire tali mansioni in orario notturno. A seguito del rifiuto manifestato dalla lavoratrice seguiva il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. I giudici di merito, sia di primo che di secondo grado, accoglievano il ricorso della donna diretto ad accertare l'illegittimità del licenziamento, con conseguente ricorso per Cassazione della ditta presso la quale la lavoratrice prestava la propria attività lavorativa.
    Secondo il giudice di legittimità è da considerare illegittimo il licenziamento della lavoratrice la quale si è rifiutata di svolgere le proprie mansioni in orario notturno, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del D.Lgs. 66 del 2003, posto che il datore di lavoro non ha fornito la prova della impossibilità di adibire la ricorrente a mansioni alternative diurne.



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