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Abrogazione tariffe forensi: tribunale Cosenza si rivolge a Consulta
Il Tribunale di Cosenza, con ordinanza 1° febbraio 2012, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, non ancora convertito, nella parte in cui, a seguito dell’abolizione delle tariffe forensi, non ha disposto in via transitoria circa la liquidazione giudiziale dei compensi, per il periodo decorrente dall’abrogazione medesima e fino all’emanazione di nuove tariffe da parte del Ministero a ciò delegato.La questione prende origine da un ricorso ex art. 700 del codice di rito civile: una società si rivolge alla giustizia chiedendo di voler disporre la riattivazione della fornitura elettrica di un albergo da essa gestito, a seguito della sospensione dell’ente erogatore per pretesa morosità. Il Tribunale accoglie l’istanza cautelare e in seconda battuta conferma il decreto. A questo punto, ex art. 669-octies c.p.c., comma settimo, il giudice si trova a dover decidere sulla condanna del soccombente alle spese di giudizio, ma l’art. 9 del d.l. 24.01.2012 statuisce che in merito alla “liquidazione da parte di un organo giurisdizionale […] il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante”.Gli onorari professionali, quindi, non possono essere quantificati poiché il Ministero della Giustizia non ha ancora emanato le nuove tariffe e il d.l. n. 1 del 2012 non reca alcuna norma transitoria.Pertanto secondo il Tribunale di Cosenza, la questione di costituzionalità non è manifestamente infondata poiché l’assenza di disciplina transitoria appare irragionevole e, inoltre, la disciplina di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 9 del d.l. n. 1 del 2012 appare in contrasto con l’art. 24 della Costituzione. Sembra appunto messo in discussione il diritto di agire e resistere in giudizio, rendendo incerto il quantum delle spese processuali. Occorrerà quindi attendere il dictum della Consulta.
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