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Telelaser: accertamento legittimo anche senza lo scontrino
Anche senza lo scontrino l’accertamento effettuato tramite telelaser risulta legittimo.Sono valide, quindi, le multe per superamento dei limiti di velocità rilevato da tale strumento anche nella ipotesi in cui all’automobilista non venga consegnato “lo scontrino con la stampa dei dati relativi alla velocità e alla targa del veicolo”.Così la Cassazione, sezione II civile, con la sentenza 8 novembre 2011, n. 23212.Nella fattispecie oggetto di controversia l’opposizione al verbale della Polizia era fondato sulla circostanza della mancata consegna all’automobilista dello scontrino indicante i dati relativi sia alla velocità che alla targa del veicolo.Secondo quanto precisato nella decisione de qua la rilevazione di specie doveva ritenersi pienamente legittima; il telelaser non rilascia documentazione fotografica dell’avvenuta rilevazione verso un certo veicolo, bensì consente l’accertamento della velocità in un determinato e preciso momento.Resta, peraltro, affidata alla attestazione degli agenti accertatori la riferibilità della velocità proprio al veicolo individuato allo stesso organo.Da ciò ne consegue l’efficacia probatoria fino a querela di falso per tale attestazione cui è suscettibile di prova contraria solamente in presenza di un difetto di omologazione oppure di funzionamento dell’apparecchiatura elettronica.In pratica l’automobilista deve querelare l’agente per falso se vuole mettere in dubbio la sua rilevazione.Nella sentenza che qui si annota si legge testualmente che “………questa Corte ha affermato in varie occasioni, la legittimità dell'uso delle apparecchiature elettroniche denominate "telelaser" ai fini dell'accertamento della violazione dei limiti di velocità, indicandone solo la necessaria preventiva omologazione e l'uso da parte del personale addetto. Al riguardo Cass. 2006, n. 7126 ha affermato che '' ... è legittima la rilevazione della velocità di un autoveicolo effettuata a mezzo apparecchiature elettronica denominata "telelaser" apparecchiatura che non rilascia documentazione fotografica dell’avvenuta rìlevazione nei confronti di una determinato veicolo, ma che consente unicamente l'accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata alla attestazione dell'organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato -in quanto detta attestazione ben puo integrare, con quanto accertato direttamente, la rilevazione elettronica attribuendo la stessa ad uno specifico veicolo, risultando tale attestazione assistita da efficacia probatoria fìno a querela di falso, ed essendo suscettibile di prova contraria unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento dell'apparecchiatura elettronica.Orientamento confermato da Cass. 2008 n. 14097 anche per le apparecchiature in uso dopo l'entrata in vigore del dl 2002, n. 121 art. 4”.
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