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  • Domanda di divorzio? E' sempre necessaria la presenza dell'avvocato

    Per l’istanza di divorzio presentata in via congiunta dalle parti è necessaria la presenza dell’avvocato.
    Così hanno precisato i giudici della Corte di Cassazione, sezione I civile, con la sentenza 7 dicembre 2011, n. 26365.
    E’ stata respinta, quindi, la tesi in base alla quale la difesa di un legale non sarebbe necessaria in quanto la domanda congiunta di scioglimento degli effetti civili del matrimonio darebbe origine ad un procedimento camerale di volontaria giurisdizione.
    Nella sentenza in commento gli ermellini hanno ribadito l’obbligatorietà dell’assistenza di un difensore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 82 del codice di procedura civile (secondo cui da­vanti al tribunale le parti stanno in giudizio a mini­stero di un difensore, salvo che la legge disponga al­trimenti); pena la nullità della sentenza.
    Il provvedimento di scioglimento degli effetti del matrimonio da parte del giudice ha carattere decisorio e va ad incidere sullo status delle parti; l’obbligo di difesa tecnica sussiste anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione.
    Nella decisione che qui si annota si può leggere testualmente che “il carattere decisorio del provvedimento del giudice, attribuendo al relativo procedimento came­rale natura contenziosa anziché volontaria, comporta l'applicazione della regola della necessità della dife­sa tecnica, come per tutti gli altri giudizi contenzio­si regolati secondo il rito ordinario.
    Nel caso dello scioglimento o cessazione degli ef­fetti civili del matrimonio chiesto congiuntamente dai coniugi, la decisorietà del provvedimento che lo dispo­ne è evidente, trattandosi di provvedimento che incide sicuramente su diritti soggettivi ed è assunto con sen­tenza destinata a passare in giudicato”.
    A differenza di quanto avviene nel procedimento per separazione consensuale in cui l’effetto viene prodotto dalla volontà delle parti, nella ipotesi di divorzio è il tribunale che, in seguito alla verifica della sussistenza dei presupposti di legge, prende la decisione in merito.
    E’, quindi, nulla, per la Suprema Corte, la sentenza di divorzio nel caso in cui la domanda di divorzio venga sottoscritta solamente dalle parti personalmente.



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