rassegna di notizie dal web utili alla difesa del cittadino
| 0 HOME 00|00 CHI SIAMO 00|00 ANGELO PISANI 00|00 CONTATTI 00| 000000000000000000000000000000000000
-
Amministrazione di sostegno: riconosciuto il diritto all’animale da compagnia
Il diritto soggettivo all’animale da compagnia viene ribadito nell’importante pronuncia del Tribunale di Varese che, segna l’inizio di un nuovo orientamento giurisprudenziale. Nel riconoscere la portata costituzionale della tutela del sentimento umano per gli animali, il giudice, nomina un Amministratore di Sostegno e tra i suoi compiti, contempla anche quelli di cura del cane affidato.La vicenda è quella di una signora anziana che, a cagione dell’aggravarsi delle condizioni di salute, si trasferisce presso una residenza per anziani che però vieta gli animali. Costretta ad affidare il proprio cane ad un’amica, l’anziana donna si rivolge al giudice per chiedere che il rapporto venga regolato con compiti da imporre nella cura del cane (come portarlo a passeggio, nutrirlo) e soprattutto fissando i giorni di visita per poterlo vedere.Il Giudice ha dovuto, così, affrontare la questione se l’interesse al rapporto con il cane giustifichi una specifica indicazione dei relativi e necessari adempimenti nel decreto di nomina dell’Amministratore di Sostegno. Trattandosi di un interesse a copertura costituzionale e tutelato penalmente (artt. 544 bis e ss. c.p.), la risposta è positiva. Il sentimento per gli animali è un “valore” tutelato anche dalla Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia (Legge 4 novembre 2010, n. 201) che riconosce “l’obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi”.Deve essere, pertanto, riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia; diritto che, quindi, va riconosciuto anche in capo all’anziano soggetto vulnerabile dove, ad esempio, nel caso di specie, tale soggetto esprima, fortemente, la voglia e il desiderio di continuare a poter frequentare il proprio cane.
http://www.altalex.com/index.php?idnot=55600


0 commenti: