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  • Revoca della procura alle liti anche con una semplice telefonata

    La revoca della procura generale alle liti può avvenire anche per telefono da parte del coniuge in luogo dell’assistito.
    Con questo principio la Cassazione ha confermato l’impostazione del Consiglio Nazionale Forense in ordine al comportamento dei propri iscritti, vincolati ai principi deontologici di lealtà e correttezza nei confronti del cliente. Al riguardo, le sezioni unite civili si sono espresse con fermezza nella sentenza 2 dicembre 2011, n. 25763, ricordando l’importanza del comportamento dell’avvocato che necessariamente deve essere improntato alla correttezza ed al rispetto dei criteri deontologici della professione.
    Nel caso di specie, un avvocato si vede infliggere dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati la sanzione disciplinare della sospensione dell’attività professionale per la durata di quattro mesi, in quanto ritenuto colpevole di aver agito, sebbene gli fosse stata revocata la procura generale già conferitagli dal cliente e trattenendo, inoltre, parte della somma riscossa nell’esecuzione del mandato revocato.
    Il Consiglio Nazionale Forense aveva poi ridotto della metà la sospensione, confermando tuttavia l’illegittimità del comportamento dell’avvocato. In particolare, viene contestata l’illecita prosecuzione dell’attività dello stesso avvocato nonostante la volontà del cliente di ottenere la restituzione dei documenti e di revocargli la procura generale, per la cui manifestazione non occorre atto scritto.
    Infatti, a prescindere dalla forma – avvenuta con una semplice telefonata – e dalla legittimazione – effettuata dal coniuge – alla revoca , l’avvocato finiva per violare i principi di lealtà e correttezza fissati dagli artt. 41 e 44 del Codice deontologico. Poco efficace risulta in proposito l’argomentazione svolta dall’avvocato, in sede di ricorso per cassazione, fondata sulla negazione che la telefonata effettuata dal coniuge del cliente riguardasse anche la richiesta per conto del marito di restituzione della documentazione e, quindi, della revoca dell’incarico.
    Secondo gli Ermellini ciò che conta non è tanto la forma, quanto la sostanza della questione che si focalizza sul modus operandi dell’avvocato, a conoscenza della volontà del cliente di revocargli il mandato. Il punto nodale, infatti, non è il dato contrattuale, ma il comportamento del professionista, ritenuto non improntato alla lealtà e correttezza pretesi dal Codice deontologico.


    http://www.altalex.com/index.php?idnot=55017

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