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  • Indennità di esproprio non più condizionata alla dichiarazione ICI

    In tema di espropriazione l’indennità deve essere sempre proporzionata anche nella ipotesi di omissione dell’ICI.
    Così la Corte Costituzionale con la sentenza 22 dicembre 2011, n. 338.
    Con tale decisione i giudici si sono pronunciati sulla questione di legittimità sollevata dalle Sezioni Unite civili di Cassazione relativa alla disposizione dell’articolo 16, al comma primo, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (concernente “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”) nella parte in cui non impone la riduzione della indennità di espropriazione delle aree fabbricabili, in relazione all’obbligo di dichiarazione o di denuncia per le variazioni ICI, prevedendo, quindi, che l’indennizzo per i proprietari espropriati di tali aree non possa superare il valore ICI dichiarato dagli stessi.
    Nell’interpretazione vigente sin’ora, tale disposizione condizionava la quantificazione della indennità all’originario comportamento tenuto (a fini tributari) dall’espropriato, poiché, in assenza di dichiarazione ICI o per indicazione di un valore irrisorio, la relativa indennità si sarebbe potuta azzerare per carenza del valore di riferimento.
    Con la decisione in commento, la Consulta ha precisato che il sopra menzionato articolo 16, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 è incompatibile con la tutela minima del diritto di proprietà, poiché non contempla alcun meccanismo che, nel caso di omessa dichiarazione/denuncia ICI, consenta di porre un limite alla totale elisione di tale indennità, garantendo, in ogni caso, un ragionevole rapporto tra valore venale del suolo espropriato e l’ammontare della indennità.
    Rimane ferma la discrezionalità del legislatore di stabilire sanzioni che, eventualmente, possano incidere anche sulla indennità di espropriazione, purchè non realizzino una sostanziale confisca del bene, con il sacrificio illegittimo del diritto di proprietà all’esclusivo interesse finanziario leso dal contribuente.
    Tutto ciò tenendo in debita considerazione la differenza di procedimenti e di garanzie che sovrintendono all’accertamento tributario ed alle relative sanzioni, già autonomamente previste dal già citato d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.


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