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Cartelle esattoriali, quell'esoso compenso per Equitalia
Analizzando una cartella esattoriale notificata a una persona fisica da Equitalia, la società che gestisce la riscossione delle imposte, il cui ammontare è particolarmente elevato, emerge che altrettanto esoso diviene il compenso che spetta all’agente della riscossione. Nel caso di specie, a fronte di una cartella di quasi un milione di euro, il compenso è pari a oltre 45 mila euro, compenso che diviene di oltre 87 mila euro se l’ammontare iscritto a ruolo non venisse onorato nei termini di legge. Ora, ammettendo che il contribuente onori la cartella entro i 60 giorni dalla notifica, questi vedrà l’ammontare dovuto al fisco maggiorato di quasi il 5 per cento per oneri di riscossione. Si ponga altresì attenzione alla circostanza che il compenso di riscossione non matura solo su quanto dovuto a titolo di tributo, ma anche su quanto dovuto a titolo di interessi e sanzioni, derivanti dal mancato rispetto dell’originario obbligo tributario.
In altri termini, a fronte di un’imposta sul reddito presuntivamente dovuta a seguito di accertamento, il compenso di riscossione che spetta a Equitalia è pari al 4,65 per cento dell’imposta iscritta a ruolo. A questo 4,65 per cento si aggiunge un ulteriore 4,65 per cento che è dovuto per la riscossione della sanzione - questa pari all’ammontare dell’imposta - oltre a un ulteriore 4,65 per cento applicato sull’ammontare degli interessi dovuti all’erario per il ritardo con il quale è stato onorato il debito tributario. Se per un attimo si volesse sfrondare quanto dovuto a titolo di sanzioni e interessi e quindi determinare il compenso di riscossione sulla sola imposta presuntivamente dovuta, emergerebbe una percentuale del 10,32 per cento. Se poi il contribuente non riuscisse a pagare nei 60 giorni di legge, l’aggio esattoriale verrebbe ulteriormente maggiorato del 93 per cento rispetto all’importo originario: conseguentemente, se si volesse determinare la percentuale di carico del compenso di riscossione sull’originario tributo presuntivamente dovuto, non tenendo conto di sanzioni e interessi, si avrebbe un 20 per cento di ulteriore aggravio rispetto a quanto non corrisposto in sede di dichiarazione dei redditi.
Tutto ciò è normativamente disciplinato e si può ritenere che ciò sia fatto quale deterrente contro i soggetti che tentano l’evasione d’imposta; tuttavia costringere un contribuente a erogare, all’agente della riscossione, un compenso pari al 10 per cento dell’imposta originariamente non pagata, per riscuotere la stessa in 60 giorni, appare forse in contrasto con i principi di giustizia tributaria, soprattutto perché, in alcune circostanze, a fronte di quella cartella di pagamento pende un contenzioso non ancora definito.

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