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Rimozione amministratore di sostegno: inammissibile ricorso per Cassazione
Con la decisione n. 10187/2011 la Corte ha affermato l’inammissibilità del ricorso per cassazione, a norma dell’art. 720-bis, ultimo comma, cpc, avverso i provvedimenti emessi dalla Corte d’Appello, in sede di reclamo, in tema di rimozione e sostituzione ad opera del Giudice tutelare di un amministratore di sostegno, attesa la loro natura meramente ordinatoria e riferendosi la norma menzionata solo ai decreti di apertura o chiusura dell’amministrazione.Nel caso di specie, il reclamo proposto dalla signora XXX, nominata amministratrice della nonna venne rigettato dalla Corte d’Appello di Trento (sezione distaccata di Bolzano) in quanto quest’ultima condivise la valutazione d’inadeguatezza espressa dal primo Giudice, basata sulla mancata inserzione di passività nell’inventario stilato all’atto dell’accettazione dell’incarico, osservando che non risultava provata la tesi della reclamante, la quale avrebbe voluto addebitare l’errore al cancelliere verbalizzante e comunque confermava l’inadeguatezza dell’amministratrice di sostegno al compito affidatole.Del resto, già in passato la medesima Corte, con la sentenza n. 11019 del 6 maggio 2010, aveva ripetutamente rilevato l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto a’ sensi dell’art. 111 Cost. contro il decreto con cui il Tribunale provvedeva in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice tutelare di revoca di un tutore, trattandosi di provvedimento che, adottato nell’ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, è privo del carattere della decisorietà, e dunque insuscettibile di passare in cosa giudicata in quanto sempre revocabile e modificabile per la sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione.Le medesime conclusioni devono valere anche per quel che attiene al ricorso per cassazione avente ad oggetto il decreto emesso sul reclamo avverso la rimozione e la sostituzione ad opera del giudice tutelare di un amministratore di sostegno, trattandosi di un provvedimento emanato in applicazione della medesima norma che disciplina la rimozione del tutore, cioè l’art. 384 c.c.Nei procedimenti in materia di amministratore di sostegno, l’art. 720-bis cpc contempla espressamente la possibilità di ricorrere in Cassazione, ma solo per quei decreti che dispongono l’apertura o la chiusura dell’amministrazione e non anche il provvedimento che dispone la rimozione e la sostituzione dell’amministratore di sostegno, di natura meramente gestoria.
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